Ordinanza — n. 22150/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 28741-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro CIGLIONI ALESSANDRO; - intimato - avverso la sentenza n. 53/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 22150/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 53/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28741-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro CIGLIONI ALESSANDRO; - intimato - avverso la sentenza n. 53/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LUCIA ESPOSITO. Rilevato che: La Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione di Alessandro Ciglioni, avvocato, nei confronti dell'Inps avverso l'avviso di addebito inerente all'importo relativo a contributi previdenziali destinati alla gestione separata per l'anno 2009, oltre sanzioni, dichiarava prescritto il credito; a fondamento della decisione la Corte rilevava che, in base a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa (16 giugno dell'anno successivo a quello di produzione dei redditi), neppure valendo quale causa sospensiva del decorso della prescrizione, per doloso occultamento del debito ex art. 2941 c. 8 c.c., la mancata denuncia del reddito in dichiarazione; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di unico motivo; controparte è rimasta intimata; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.
Considerato che: con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art. 2 c. 26 e ss. L. 8 agosto 1995 n. ii Ric. 2019 n. 28741 sez. ML - ud. 13-01-2021 -2- 335 e dell'art. 18 c. 12 del d. I. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla I. 15 luglio 2011 n. 111, osservando che in caso di omessa compilazione del quadro RR era ravvisabile una condotta dolosa del professionista di occultamento del credito, per non aver compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del fisco, con conseguente operatività della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n.8 c.c.; il motivo di ricorso è infondato; la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'INPS e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che "la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'INPS, né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate"; tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, né la censura mossa è riconducibile allo schema legale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo;
Ric. 2019 n. 28741 sez. ML - ud. 13-01-2021 -3- per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 13/1/2021 e