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Ordinanza — n. 22147/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22147/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22147/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 1974 - 2021 R.G., di correzione ex officio dell'ordinanza di questa Corte n. 22426/2020, pronunciata sul ricorso iscritto al n. 15110/2019 R.G. proposto da: VERONESI NARA, quale titolare dell'omonima ditta individuale RICORRENTE contro MANNUCCI CLARICE CONTRORICORRENTE e LESSONA BARBARA INTIMATA udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Nara Veronesi nei confronti, tra gli altri, di Clarice Mannucci, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 604/2019 ed ha condannato la ricorrente a rimborsare alla controricorrente, Clarice Mannucci, le spese del giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 373 cod. proc. civ, art. 429 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22147/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Va disposta la correzione dell'ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte, nella parte in cui non ha liquidato le spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ.

Parole chiave

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correzione di errore materiale condono delle spese procedurali spese di ripristino recupero delle spese esecutive sanatoria del vizio procedurale rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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art. 373 cod. proc. civ
Con istanza in data 19.11.2020 il difensore della controricorrente ha rappresentato che nella pendenza del ricorso per cassazione la ricorrente aveva domandato alla Corte d'Appello di Firenze la sospensione ex art. 373 cod. proc. civ.
art. 429 cod. proc. civ
16415 del 21.6.2018, hanno chiarito che, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 1974 - 2021 R.G., di correzione ex officio dell'ordinanza di questa Corte n. 22426/2020, pronunciata sul ricorso iscritto al n. 15110/2019 R.G. proposto da: VERONESI NARA, quale titolare dell'omonima ditta individuale RICORRENTE contro MANNUCCI CLARICE CONTRORICORRENTE e LESSONA BARBARA INTIMATA udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Nara Veronesi nei confronti, tra gli altri, di Clarice Mannucci, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 604/2019 ed ha condannato la ricorrente a rimborsare alla controricorrente, Clarice Mannucci, le spese del giudizio di legittimità.

2. Con istanza in data 19.11.2020 il difensore della controricorrente ha rappresentato che nella pendenza del ricorso per cassazione la ricorrente aveva domandato alla Corte d'Appello di Firenze la sospensione ex art. 373 cod. proc. civ. dell'esecuzione della sentenza n. 604/2019 della medesima Corte d'Appello, che la Corte di Firenze con decreto n. 7/2020 ha respinto l'istanza di sospensione, istanza alla quale Clarice Mannucci aveva resistito, e che questa Corte non ha provveduto alla liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. Con l'istanza anzidetta il difensore della controricorrente, Clarice Mannucci, ha dunque sollecitato, ai sensi dell'art. 391 bis, 10 co., cod. proc. civ., la correzione ex officio dell'ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte, nella parte in cui non reca liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ.

3. Va disposta la correzione dell'ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte, nella parte in cui non ha liquidato le spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ.

4. Invero le sezioni unite di questa Corte, con pronuncia n. 16415 del 21.6.2018, hanno chiarito che, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 cod. proc. civ., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e ss. cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione (peraltro nella motivazione della sentenza delle sezioni unite si legge testualmente: "la tesi del ricorso ai normali mezzi di impugnazione per emendare l'omissione in dispositivo della liquidazione delle spese (...) mal si concilia con le pronunzie di legittimità, che non sono impugnabili, dato che i rimedi ammessi (...) avverso le sentenze di legittimità sono la revocazione per errore di fatto, l'opposizione di terzo e la correzione degli errori materiali").

5. Si dà atto che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 276.2002, n. 9438).

6. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dispone correggersi, così come corregge, l'ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte, nel senso che, nel dispositivo, dopo le parole "ed agli accessori di legge" deve aggiungersi "altresì condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, Clarice Mannucci, delle spese, liquidate in euro 700,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge, del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. definito dalla Corte d'Appello di Firenze con decreto n. 7/2020"; dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale dell'ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassa