Cassation court dismisses appeal on costs due to lack of explicit reasoning for discretionary cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court granted the appeal against a lower court's decision to award litigation costs to the appellant. The appellant argued that the first-instance judge failed to provide specific, explicit reasons for the discretionary compensation of costs, violating procedural requirements. The Court agreed, ruling that vague justifications are insufficient and ordered the lower court to retry the case with a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, 2° co., cod. proc. civ.; The judge may compensate litigation costs only if other serious and exceptional reasons, explicitly indicated in the reasoning, are present; generic formulas without specific factual grounds are legally insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 8834 - 2020 R.G. proposto da: AVIS BUDGET ITALIA s.p.a. (già "Avis Autonoleggio" s.p.a.) - p.i.v.a. 00421940586 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo De Nisco che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO e PREFETTURA di BOLOGNA, in persona del Prefetto pro tempore.
INTIMATA e AGENZIA dell'ENTRATE - RISCOSSIONE (già "Equitalia Servizi di Riscossione"), in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 1671/2019 del Tribunale di Bologna, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto ritualmente notificato l' "Avis Autonoleggio" s.p.a. proponeva opposizione avverso cartella di pagamento emessa da "Equitalia Sud" s.p.a., con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 503,83.
Chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento.
2. Il Giudice di Pace di Bologna con sentenza n. 1499/2013 accoglieva l'opposizione e compensava le spese di lite.
3. L' "Avis Budget Italia" s.p.a. (già "Avis Autonoleggio" s.p.a.) proponeva appello limitatamente alla disposta compensazione delle spese. Resisteva il Ministero dell'Interno. Venivano dichiarate contumaci "Equitalia Servizi di Riscossione" (già "Equitalia Sud") e la Prefettura di Bologna.
4. Con sentenza n. 1671/2019 il Tribunale di Bologna rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Dava atto il tribunale che il giudice di pace non aveva per nulla motivato la disposta compensazione delle spese di primo grado. Esponeva nondimeno che la compensazione delle spese rientrava nella discrezionalità del primo giudice; che al contempo il giudice del gravame non era abilitato a pronunciarsi in ordine alle spese, siccome non era stato investito anche della delibazione del merito.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "Avis Budget Italia" s.p.a. (già "Avis Autonoleggio" s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Bologna e I"'Agenzia delle Entrate - Riscossione" non hanno svolto difese.
6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la falsa, apparente ed illogica motivazione. Deduce che la motivazione dell'impugnata statuizione in punto di compensazione delle spese di lite è illegittima ed illogica; che la compensazione delle spese di prime cure era senz'altro sindacabile in appello.
8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 cod. civ. e dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione al d.m. n. 55/2014 Deduce che il quantum - euro 1.384,00, oltre accessori - delle spese di secondo grado, al cui pagamento il tribunale l'ha condannata, è ben superiore ai massimi tariffari di cui al d.m. n. 55/2014, applicabile ratione temporis.
9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo.10. Il regime positivo in tema di compensazione delle spese di lite operante ratione temporis nel caso di specie è quello espresso dall'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. nel testo susseguente alla novella di cui alla legge n. 69/2009 - applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 4.7.2009 (è il caso di specie: la cartella di pagamento è stata notificata il 21.3.2012) - ed antecedente alla novella di cui al dec. leg. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10.11.2014. Il testo dell'art. 92, 2° co., cod. proc civ. cui occorre far riferimento è quindi il seguente: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
11. In questo quadro, in relazione al parametro "concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione" (è da escludere evidentemente che possa soccorrere nel caso de quo l'ulteriore parametro della "soccombenza reciproca", siccome con la sentenza n. 1499/2013 il Giudice di Pace di Bologna ha accolto integralmente l'opposizione), va ovviamente ribadita l'elaborazione di questa Corte, a tenor della quale le "gravi ed eccezionali ragioni" - da indicare esplicitamente nella motivazione - devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. (ord.) 14.7.2016, n. 14411).
12. Su tale base si reputa quanto segue. Del tutto illegittimamente il giudice di pace aveva in prime cure con la sentenza n. 1499/2013 compensato le spese di primo grado alla stregua tout court di non meglio specificati "giusti motivi". .0. Del tutto illegittimamente il tribunale ha ritenuto in seconde cure (l'appello ha avuto riguardo unicamente alla compensazione delle spese di primo grado) che la illegittima ed immotivata compensazione delle spese di prime cure rientrasse nella "discrezionalità" del giudice di pace. Ovviamente non esplicano alcuna valenza gli ulteriori rilievi del tribunale (circa la modifica della statuizione sulle spese, qualora il giudice d'appello sia investito anche del merito).
13. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 1671/2019 del Tribunale di Bologna va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. (91 14. In dipendenza dell'accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente s.p.a. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.p.r. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 1671/2019 del Tribunale di Bologna; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della