Ordinanza — n. 22142/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente (UT ORDINANZA sul ricorso 31732-2019 proposto da: LO NIGRO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio dell'avvocato DIMITRI GOGGIAMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO LO NIGRO; - ricorrente - contro NASO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 16/D, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA PERONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MESSINA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 602/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 116 c.p; Ordinanza — n. 22142/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. S.U. n. 16598/2016); il ricorso mira surrettiziamente a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, in contrasto con i limiti al Ric. 2019 n. 31732 sez. M2 - ud. 20-01-2021 -3- sindacato del giudizio di legittimità (cfr. S.U. 8053/2014); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
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a seguente (UT ORDINANZA sul ricorso 31732-2019 proposto da: LO NIGRO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio dell'avvocato DIMITRI GOGGIAMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO LO NIGRO; - ricorrente - contro NASO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 16/D, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA PERONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MESSINA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 602/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con sentenza depositata il 20.3.2019, la Corte d'appello d Palermo confermò la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda di reintegra del possesso di un immobile proposta da Lo Nigro Filippo nei confronti del comproprietario Naso Giovanni, che lo aveva spogliato dal possesso forzando il catenaccio di chiusura del cancello; - la corte di merito accertò, sulla base delle dichiarazioni testimoniali,che il Naso aveva il possesso esclusivo del bene prima ancora che Nigri ne acquistasse la comproprietà, con particolare riferimento alla deposizione dell'amministratore del condominio - il quale aveva dichiarato che il Naso aveva sempre pagato gli oneri condominiali ordinarie e straordinarie- e sulla base delle dichiarazioni di altri testi, che avevano riferito dello svolgimento, da parte del Naso di interventi edilizi e di ristrutturazione sin dal 1977; - per la cassazione della sentenza d'appello, ha proposto ricorso Lo Nigro Filippo sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricorso Naso Giovanni; - in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., degli artt.115c.p.c. Ric. 2019 n. 31732 sez. M2 - ud. 20-01-2021 -2- e 116 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., poiché la corte di merito non avrebbe valutato, al fine della prova del compossesso dell'immobile oggetto di causa, le dichiarazioni rese dai testi Arcoleo Giovanni e Lo Nigro Giovanni e la documentazione prodotta nei giudizi di merito; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia, che va ravvisato nell'ipotesi in cui il giudice abbia omesso l'esame di una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, nel caso del motivo d'appello, di uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello) mentre nella fattispecie in esame, si deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( Cassazione civile, sez.
II, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Civ., sez. TB, del 05/12/2014, n. 25761); - al riguardo, non è consentito in sede di legittimità la rivalutazione delle risultanze istruttorie, che è affidato al giudice di merito salvo che la decisione si basi su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892/2016;
Cass. S.U. n. 16598/2016); il ricorso mira surrettiziamente a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, in contrasto con i limiti al Ric. 2019 n. 31732 sez. M2 - ud. 20-01-2021 -3- sindacato del giudizio di legittimità (cfr. S.U. 8053/2014); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Corte