Italian Court dismisses bankruptcy appeal regarding annual declaration term and procedural rights violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the bankruptcy appeal filed by the debtor and its managing partner against the appellate court's decision. The appellants argued that the annual declaration term was incorrectly calculated and that their right of defense was violated by procedural delays. The court found the appeal inadmissible due to lack of specificity regarding the corporate dissolution date and ruled that the appellant's active participation in the hearing waived the objection to the shortened notification period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 I.f.; Art. 115 c.p.c.; In bankruptcy proceedings, a specific factual distinction between dissolution and cancellation registration is required for admissibility, and active participation in a hearing waives objections to shortened notification terms unless prejudice is explicitly raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20526-2019 proposto da: CARACCIOLO AUTO DI GIANFRANCO CARACCIOLO & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché CARACCIOLO GIANFRANCO, in proprio e quale socio accomandatario della predetta società, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e presso lo studio dell'avv. FABIO VITALE dal quale sono rappresentati e difesi, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO della CARACCIOLO AUTO DI GIANFRANCO CARACCIOLO & C. s.a.s.;
JULIET s.p.a., in persone dei rispettivi legali rappres. p.t.; - intimati - avverso la sentenza n. 17/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata 1'08/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza emessa il 19.12.18, il Tribunale di Lecce dichiarò il fallimento della Caracciolo Auto s.a.s. di Gianfranco Caracciolo su ricorso proposto dalla Juliet s.p.a. quale mandataria della Banca MPS s.p.a. Avverso tale sentenza proposero reclamo la società fallita e il socio accomandatario che, con sentenza emessa il 3.6.19 la Corte d'appello respinse, osservando che: era stata dimostrata la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, in relazione al superamento del parametro ex art. 1, comma 2, I.f., essendo stata riscontrata un'esposizione debitoria superiore al limite di euro 500.000,00 per debiti non scaduti, tenuto conto dei crediti ammessi al passivo e del credito fatto valere dall'istante per fallimento; dall'esame della visura camerale emergeva che la cancellazione della società reclamante dal registro delle imprese era intervenuta il 19.12.2017, mentre la sentenza impugnata era stata emessa il 19.12.2018, nel termine annuale di cui all'art. 10 I.f.; non risultava violato l'art. 15 l.f., atteso che il decreto di comparizione delle parti innanzi al giudice designato era stato controfirmato dal Presidente di sezione, tenuto conto dell'urgenza della procedura, mentre i reclamanti avevano allegato solo genericamente una lesione effettiva del diritto di difesa; infine, non era fondata la doglianza sull'omessa notifica del ricorso per fallimento alla Ric. 2019 n. 20526 sez.
M1 - ud. 23-02-2021 -2- società, data la legittima procedura notificatoria, ex art. 15 l.f., previo deposito del plico postale presso la casa comunale a seguito del mancato rinvenimento degli organi sociali presso la sede legale. La società e il socio fallito ricorrono in cassazione con due motivi. Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 10 l.f., e 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto osservato il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, senza tener conto del certificato camerale prodotto dal quale si evinceva la data del 18.12.17 di scioglimento della società, rispetto alla quale la dichiarazione suddetta era da ritenere pronunciata oltre il termine legale annuale.
Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 15, comma 3, I.f., avendo la Corte territoriale ritenuto legittimo il decreto di comparizione delle parti in primo grado, che aveva abbreviato in dieci giorni prima dell'udienza il termine per la notifica del decreto. Il primo motivo è inammissibile. La società ricorrente si duole che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la reclamante fu cancellata dal registro delle imprese il 19.12.2017, anziché il 18.12.17, sulla base del certificato camerale dal quale si desumerebbe che la società dichiarata fallita era stata sciolta il 12.12.17 e l'atto di scioglimento era stato poi registrato e annotato presso la Camera di commercio il 18.1.217.
La ricorrente soggiunge altresì che nel suddetto certificato, nella parte relativa alla "storia delle modifiche", sarebbe annotata la "cancellazione dal registro delle imprese" in data 18.12.17. Deve, tuttavia rilevarsi che manca ogni Ric. 2019 n. 20526 sez. M1 - ud. 23-02-2021 -3- riscontro di questa annotazione dalla quale dovrebbe emergere l'equivalenza tra le due date. Né il riscontro di questa generica affermazione si desume dal richiamo ad allegazioni o produzioni documentali effettuate nel giudizio di merito. Ne consegue che la ricorrente si limita a porre a fondamento della doglianza il fatto relativo all'annotazione dell'atto di scioglimento della società e non l'iscrizione dell'atto di cancellazione dal registro delle imprese.
Sotto questo profilo la censura non coglie appieno la ratio decidendi e difetta di specificità. Da quanto esposto consegue altresì l'inammissibilità della doglianza afferente alla violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto fondata sul rilievo per cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nel decidere, del suddetto certificato camerale. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato alla luce dell'orientamento di questa Corte per cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, I.fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del Tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, I.fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine Ric. 2019 n. 20526 sez.
M1 - ud. 23-02-2021 -4- concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Cass., n. 14814/16). Nel caso concreto, premesso che il decreto di abbreviazione del termine di 15 gg. risulta firmato dal Presidente di sezione, la parte ricorrente ha attivamente partecipato all'udienza prefallimentare, non formulando alcuna riserva in ordine alla ristrettezza del termine concesso. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021. Il Presid nte - /