Cassation court allows opposition to bankruptcy estate dismissal due to incorrect application of appeal rules instead of first-instance procedure norms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed AXL s.p.a.'s appeal against the Rome Tribunal's dismissal of its opposition to the bankruptcy estate of Autotech s.p.a. The Tribunal had declared the opposition improcedible because the opposing party failed to appear at the first two hearings, applying Article 348 of the Civil Procedure Code. The Court ruled this erroneous because the opposition procedure under the Bankruptcy Law is not an appeal and does not follow the specific rules for non-appearance in appeals. Consequently, the dismissal was overturned, and the case was remanded to the Tribunal for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 98, 99 I.fall.; Art. 348 c.p.c.: The opposition to the bankruptcy estate is not an appeal; therefore, the rules regarding non-appearance in appeals do not apply, and failure to appear at the first hearing does not render the opposition improcedible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13035-2019 proposto da: AXL s.p.a. - AGENZIA PER IL LAVORO- in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell'avvocato SILVIO AVELLANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO MASSA SALUZZO, con procura speciale in atti; - ricorrente - contro FALLIMENTO della AUTOTECH s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t.; - intimato - avverso l'ordinanza n. 1641/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con ordinanza emessa il 27.3.19 il Tribunale di Roma dichiarò improcedibile l'opposizione allo stato passivo del fallimento della Autotech s.p.a. in liquidazione, proposta dalla AXL s.p.a., in quanto la società opponente non era comparsa alle prime due udienze. La Axl s.p.a. ricorre in cassazione con unico motivo. Non si è costituta la curatela fallimentare. RITENUTO CHE L'unico motivo denunzia l'erronea applicazione dell'art. 348 c.p.c. al giudizio ex art. 98 l.f., per avere il Tribunale ritenuto applicabili le norme in tema d'appello, pronunciando l'improcedibilità per la mancata comparizione delle parti alle prime due udienze del procedimento.
In particolare, la ricorrente si duole del fatto che l'art. 348 c.p.c., che sarebbe stato applicato nell'ordinanza impugnata, riguardi una fattispecie diversa da quella in esame, caratterizzata dal fatto che l'appellante non si costituisce nei termini, ovvero non compare alla prima udienza ed a quella successiva, evidenziando la giurisprudenza di questa Corte che sarebbe, a suo dire, difforme dalla pronuncia impugnata. Il motivo è fondato. Va osservato che, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 I.fall., non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura innugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza Ric. 2019 n. 13035 sez.
M1 - ud. 23-02-2021 -2- successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione (Cass., n. 1342/16; n. 6623/10). Ora, nel caso concreto, il Tribunale, seppure richiamando gli artt. 98 e 99, I.f., ha di fatto erroneamente applicato l'art. 348 c.p.c., secondo il cui disposto: "Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Invero, deve essere altresì rilevato che dall'art. 99 I.f. emerge chiaramente che l'opposizione allo stato passivo non è configurata come appello al provvedimento del giudice delegato, atteso che detta norma prevede che la sentenza del Tribunale, che decide sulla opposizione, può essere appellata nel termine di quindici giorni e che quella della Corte d'Appello, che decide sul gravame, può essere, a sua volta, impugnata con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Pertanto, a parte le deroghe previste dagli artt. 98 e 99, I.f., che per questo debbono essere considerate norme di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica, il giudizio di opposizione alla esecuzione è regolato dalle norme del codice di rito che disciplinano il giudizio di primo grado.
Tra queste vengono in considerazione: l'art. 181 c.p.c. ed in particolare, nel caso di specie, il comma 1, il quale dispone che se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non Ric. 2019 n. 13035 sez. M1 - ud. 23-02-2021 -3- impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo; l'art. 307 c.p.c. laddove dispone che, nella ipotesi in cui sia stata ordinata la cancellazione della causa, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione, che, se non si provveda in tal senso, il processo si estingue, che l'estinzione opera di diritto, ma che deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa.
Tali disposizioni non potrebbero ritenersi derogate dagli artt. 98 e 99 della legge fallimentare, dato che non contengono alcuna disposizione specifica che lo consenta. L'art. 98, l.f., dispone che i creditori esclusi dallo stato passivo o ammessi con riserva, che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, devono costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti e che, se il creditore che ha proposto l'opposizione non si costituisce, questa si reputa abbandonata. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte detto termine, in considerazione delle esigenze/ di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo, si ritiene perentorio; l'inosservanza di esso determina l'inammissibilità della opposizione, rilevabile d'ufficio, nonché la impossibilità di proporre una nuova insinuazione del credito, rendendo, pertanto, immodificabile il provvedimento assunto dal giudice delegato in sede di verifica.
Né la conseguenza della estinzione del processo per la intervenuta cancellazione dal ruolo e la conseguente improcedibilità dello stesso, ritenuta dal Tribunale, potrebbero ricavarsi dalle disposizioni dell'art. 99, I.f., che detta alcune regole particolari circa la istruzione dell'opposizione e la Ric. 2019 n. 13035 sez. M1 - ud. 23-02-2021 -4- relativa sentenza, ma nessuna disposizione che costituisca deroga agli artt. 181 e 307 c.p.c. e dalle quali si possa ricavare l'esistenza di principi giuridici, che possano giustificare la soluzione adottata nel decreto impugnato (v.
Cass., n. 6623/10). Nel caso concreto, il Tribunale ha inosservato le suddette norme, senza peraltro alcuna specifica motivazione, discostandosi ingiustificatamente dal predetto orientamento di questa Corte. Pertanto, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del