Ordinanza — n. 21990/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8740-2019 proposto da: PAGNOTTA GERARDO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocato GIUSEPPE PAGNOTTA dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO della CASA MIA s.r.1., in persona del curatore p.t. ; - intimato - avverso la sentenza n. 1410/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2697 c.c; Ordinanza — n. 21990/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Gerardo Pagnotta ricorre in cassazione con tre motivi. Non si è costituito il fallimento. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione dell'art. 67 I.f. e dell'art. 2697 c.c., avendo la Corte d'appello fondato la decisione sull'espletata c.t.u., di carattere esplorativo, che era stata disposta per supplire alla mancata osservanza dell'onere della prova da parte della curatela fallimentare sulla sproporzione tra le prestazioni, che peraltro aveva fondato la domanda sul solo valore catastale dell'immobile ceduto, senza produrre alcuna documentazione a sostegno dell'azione revocatoria.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8740-2019 proposto da: PAGNOTTA GERARDO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocato GIUSEPPE PAGNOTTA dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO della CASA MIA s.r.1., in persona del curatore p.t. ; - intimato - avverso la sentenza n. 1410/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO CHE Con citazione notificata 1'11.10.01 il fallimento della Casa Mia s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania Gerardo Pagnotta, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori il contratto di compravendita, stipulato dal convenuto con la suddetta società, ad oggetto un immobile sito in Agropoli, con la conseguente revoca. Al riguardo, il fallimento, premesso che la Casa Mia s.r.l. fu dichiarata fallita con sentenza emessa il 12.9.97, assumeva che Gerardo Pagnotta aveva acquistato il suddetto appartamento con atto notarile del 23.10.96, trascritto 1'8.11.96, al prezzo di lire 70.000.000, mentre l'Agenzia delle Entrate aveva determinato il relativo valore nella somma di lire 91.890.000.
Il Pagnotta si costituì resistendo alla domanda. Con sentenza emessa nel 2010, il Tribunale accolse la domanda, di cui all'art. 67, comma 1, n.1, I.f., ritenendo sussistenti i presupposti normativi della revoca: la stipula del contratto di compravendita immobiliare nei due anni precedenti il fallimento; la sproporzione tra il prezzo convenuto e il reale valore di mercato dell'immobile ceduto; l'omessa prova, da parte del convenuto, della inscientia decoctionis. Il Tribunale rigettò, invece, l'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, I.f., ritenendo che il fallimento non avesse dimostrato la conoscenza dello stato d'insolvenza in capo al convenuto.
Con sentenza emessa il 27.9.18, la Corte territoriale respinse l'appello proposto dal Pagnotta, osservando che: l'appellante non aveva provato la non conoscenza dello stato d'insolvenza al momento della stipula del contratto di compravendita; la Corte territoriale, sulla base di c.t.u., aveva correttamente determinato il valore del bene ceduto nella somma di euro Ric. 2019 n. 08740 sez. M1 - ud. 19-01-2021 -2- 51.384,00 (pari a lire 99.493.298) sicché il prezzo pattuito di lire 70.000.000 costituendo il 30% in meno del valore di mercato nell'anno 1996, rappresentava una notevole e ingiustificata sproporzione.
Gerardo Pagnotta ricorre in cassazione con tre motivi. Non si è costituito il fallimento. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione dell'art. 67 I.f. e dell'art. 2697 c.c., avendo la Corte d'appello fondato la decisione sull'espletata c.t.u., di carattere esplorativo, che era stata disposta per supplire alla mancata osservanza dell'onere della prova da parte della curatela fallimentare sulla sproporzione tra le prestazioni, che peraltro aveva fondato la domanda sul solo valore catastale dell'immobile ceduto, senza produrre alcuna documentazione a sostegno dell'azione revocatoria.
Il secondo motivo denunzia la violazione dell'art. 67 I.f., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa, in quanto la Corte territoriale aveva accertato il reale valore di mercato dell'immobile in una somma che rappresentava una sproporzione inferiore al 30%, né il c.t.u. aveva comparato l'immobile ad altri aventi le stesse caratteristiche, senza peraltro aver effettuato ricerche presso agenzie immobiliari di Agropoli. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 67 I.f., 2727 e 2729, c.c., nonché insufficiente motivazione, in quanto la mancanza di contiguità territoriale tra le parti e la totale mancanza di continuità di rapporti tra loro erano indici presuntivi dell'insussistenza dell'inscientia decoctionis.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché la consulenza tecnica d'ufficio è stata espletata in funzione dell'accertamento Ric. 2019 n. 08740 sez. M1 - ud. 19-01-2021 -3- della sproporzione dei valori, non genericamente dedotta dalla parte ma fondata su precise allegazioni e corroborata da produzioni documentali. Il secondo motivo è inammissibile perché diretto al riesame del merito circa l'accertamento della sproporzione tra le prestazioni, avendo il ricorrente dedotto un vizio motivazione che non è dato riscontrare, data la chiara ed esaustiva motivazione della Corte territoriale sulla questione.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, ex art. 67, comma 1, I.f., non fosse stata superata, argomentando dalla mancata allegazione di fatti positivi dimostrativi della consapevolezza o della piena conoscibilità, secondo le comuni regole di prudenza, dell'insussistenza della decozione imprenditoriale, senza invece conferire rilievo alla prova negativa fornita attraverso l'allegazione di fatti dai quali era dato desumere la mancanza dello stato d'insolvenza.
Questa valutazione è stata eseguita applicando correttamente l'art. 67, comma 1, I.f., nonché gli artt. 2727 e 2729, c.c., e ritenendo irrilevanti i fatti addotti dal ricorrente nei gradi di merito circa la mancanza di rapporti personali con la società poi fallita e di rapporti commerciali con essa, ciò perché il convenuto non aveva assolto l'onere della prova contraria relativa alla inscientia decoctionis. Pertanto, il motivo tende al riesame dei fatti, ovvero ad una diversa loro interpretazione, non essendo censurabile l'apprezzamento della Corte territoriale sulla mancata prova contraria dell'inscientia decoctionis.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della curatela fallimentare.
P.Q.M.
Ric. 2019 n. 08740 sez. M1 - ud. 19-01-2021 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 19 gen