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Ordinanza — n. 21988/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21988/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21988/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31781-2018 proposto da: PECORARO VINCENZO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO SICA; - ricorrente - Contro PARRELLA RODOLFO TULLIO AVV.TO, TIESO CARMINE, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dallo stesso avvocato PARRELLA RODOLFO TULLIO; - controricorrenti - contro ASTERIA DI CARLO PECORARO & C. S.A.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 1125/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 2901 cod. civ, art. 2305 cod. civ, art. 92 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21988/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. La censura nulla dice in ordine ad una serie di considerazioni che la sentenza impugnata svolge in ordine alla fondatezza della domanda; Ric. 2018 n. 31781 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -3- ciò premesso, rileva la Corte che la contestazione relativa al divieto di ottenere la liquidazione anticipata della quota del socio nella società in accomandita semplice non coglie nel segno. La sentenza impugnata, infatti, ha indicato correttamente la regola generale dell'art. 2305 cod. civ., né il ricorrente dimostra di aver fornito una prova diversa nel giudizio di merito (anzi, la questione del contenuto dell'atto costitutivo della società potrebbe essere anche del tutto nuova).

Parole chiave

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contratto successorio di attribuzione garanzia del venditore realizzazione anticipata liquidazione di fondi trasferimento di patrimonio realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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art. 2901 cod. civ
Cairnine Tieso convenne in giudizio Vincenzo Pecoraro e la Asteria di Pecoraro Vincenzo s.a.s., davanti al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod.
art. 2305 cod. civ
La sentenza impugnata, infatti, ha indicato correttamente la regola generale dell'art. 2305 cod. civ., né il ricorrente dimostra di aver fornito una prova diversa nel giudizio di merito (anzi, la questione del contenuto dell'atto costitutivo della società potrebbe essere anche del tutto nuova).
art. 92 cod. proc. civ
69, per cui il Tribunale ben aveva fatto ad applicare il vecchio testo dell'art. 92 cod. proc. civ., che consentiva appunto la compensazione in presenza dei «giusti motivi».
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31781-2018 proposto da: PECORARO VINCENZO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO SICA; - ricorrente - Contro PARRELLA RODOLFO TULLIO AVV.TO, TIESO CARMINE, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dallo stesso avvocato PARRELLA RODOLFO TULLIO; - controricorrenti - contro ASTERIA DI CARLO PECORARO & C. S.A.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 1125/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Cairnine Tieso convenne in giudizio Vincenzo Pecoraro e la Asteria di Pecoraro Vincenzo s.a.s., davanti al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto di compravendita del 24 marzo 1998 col quale il primo aveva alienato alla società Asteria, della quale era socio accomandatario, alcuni immobili di sua proprietà. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, di essere creditore nei confronti del Pecoraro a titolo di risarcimento dei danni derivatigli da un incidente sul lavoro, per il quale era stata liquidata in suo favore dal giudice penale una provvisionale di lire 30 milioni; aggiunse che l'esecuzione da lui già promossa non aveva condotto alla soddisfazione della pretesa creditoria.

Si costituì in giudizio il Pecoraro, chiedendo il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio intervenne lo stesso attore Tieso, chiedendo di far valere il maggiore credito derivatogli da una sentenza civile definitiva di condanna; ed intervenne altresì l'avv. Rodolfo Tullio Parrella in proprio, chiedendo che l'inefficacia relativa fosse dichiarata anche nei suoi confronti, in considerazione di un suo credito professionale maturato contro il Pecoraro. Il Tribunale dichiarò inammissibile l'intervento del Tieso, rigettò la domanda dell'avv. Parrella, accolse la domanda di revocatoria del Ric. 2018 n. 31781 sez.

M3 - ud. 13-04-2021 -2- Tieso, dichiarò l'inefficacia dell'atto di vendita in questione e condannò il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, mentre compensò le spese tra i due intervenienti ed il convenuto.

2. La pronuncia è stata impugnata dal convenuto soccombente e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 20 luglio 2018, dichiarata la contumacia della società Asteria, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Tieso e dell'avv. Parrella.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno ricorre Vincenzo Pecoraro con atto affidato a due motivi. Resistono Carmine Tieso e l'avv. Rodolfo Tullio Parrella con un unico controricorso, il secondo difendendosi in proprio. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, in relazione alla posizione di socio accomandatario del Pecoraro all'interno della società in favore della quale era stata disposta la vendita degli immobili. 1.1.

Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. La censura nulla dice in ordine ad una serie di considerazioni che la sentenza impugnata svolge in ordine alla fondatezza della domanda; Ric. 2018 n. 31781 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -3- ciò premesso, rileva la Corte che la contestazione relativa al divieto di ottenere la liquidazione anticipata della quota del socio nella società in accomandita semplice non coglie nel segno. La sentenza impugnata, infatti, ha indicato correttamente la regola generale dell'art. 2305 cod. civ., né il ricorrente dimostra di aver fornito una prova diversa nel giudizio di merito (anzi, la questione del contenuto dell'atto costitutivo della società potrebbe essere anche del tutto nuova).

Ma comunque sia, la Corte di merito ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche il fatto di rendere più complessa la soddisfazione del credito rende ammissibile la domanda di revocatoria; e l'uscita dei beni immobili dal patrimonio del Pecoraro rendeva certamente più difficile tale soddisfazione.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 del codice di rito civile. La censura lamenta vizio di ultrapetizione in riferimento alla condanna alle spese disposta dalla Corte d'appello anche in favore dell'avv. Parrella, mentre questi si era limitato a chiedere, costituendosi tardivamente nel giudizio di secondo grado, la conferma della compensazione delle spese per entrambi i gradi, con ciò manifestando la propria volontà contraria alla condanna dell'appellante alle spese del grado.

Oltre a ciò, il motivo rileva che vi sarebbe una violazione del principio di soccombenza, posto che la Corte d'appello avrebbe errato nel rigettare l'appello contro la pronuncia di compensazione delle spese disposta in primo grado tra le parti intervenienti ed il convenuto (mentre il convenuto era da ritenere vincitore). La sentenza impugnata avrebbe, infatti, affermato in modo apodittico che i giusti motivi di compensazione erano stati indicati dal Tribunale, senza specificare né Ric. 2018 n. 31781 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -4- dove né come tale indicazione sarebbe avvenuta, per cui la decisione sarebbe priva di ogni motivazione. 2.1.

Il motivo è fondato nei termini che si vanno ad indicare. La sentenza del Tribunale, dopo aver accolto la domanda di revocatoria proposta dal Tieso nei confronti del Pecoraro e della Asteria s.a.s., rigettò la domanda di intervento proposta dall'avv. Parrella nei confronti dei medesimi convenuti (essendo stata la documentazione a supporto tardivamente prodotta). In quella sede il Tribunale compensò le spese tra i convenuti (Pecoraro e Asteria s.a.s.) e gli interventori (cioè lo stesso attore Tieso, che era anche interventore, e l'avv. Parrella).

Tale decisione fu motivata con l'esclusivo argomento per cui si era in presenza di «giusti motivi». L'odierno ricorrente, nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, ha contestato, nel secondo motivo, «la compensazione delle spese disposta tra il Parrella e esso convenuto, nonostante il rigetto della domanda del primo» (così la sentenza oggi impugnata). La Corte d'appello, trattando questo motivo insieme al primo — che riguardava, invece, la compensazione disposta tra il Pecoraro e il Tieso in qualità di interventore — li ha rigettati entrambi, rilevando che il giudizio era stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, per cui il Tribunale ben aveva fatto ad applicare il vecchio testo dell'art. 92 cod. proc. civ., che consentiva appunto la compensazione in presenza dei «giusti motivi». 2.2.

Tale motivazione, però, è parzialmente errata. Se, infatti, la decisione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado è corretta in relazione alla posizione del Tieso, il cui intervento è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali, ma che comunque era vincitore nel merito rispetto alla domanda di revocatoria, analoga spiegazione non può reggere per la posizione Rtc. 2018 n. 31781 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -5- dell'avv. Parrella. Egli, infatti, si è visto rigettare dal Tribunale la domanda di intervento per mancanza di prova del credito, sicché era da ritenere comunque soccombente rispetto al convenuto Pecoraro; e il dispositivo di quella sentenza espressamente così decide sul punto:

«2) rigetta la domanda proposta dall'interventore avv. Tullio Parrella in proprio». Ora, il fatto che la decisione del Tribunale sia stata assunta in data 29 maggio 2010 — e quindi prima che il testo dell'art. 92 cit. fosse modificato dal decreto-legge n. 132 del 2014 — non esclude che la compensazione per giusti motivi esigeva comunque una motivazione sul punto (e ciò in applicazione del principio di cui alla sentenza 30 luglio 2008, n. 20598, delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla compensazione delle spese nel regime applicabile ratione ternporii).

Il Tribunale invece, come si è detto, non ha indicato affatto quali fossero i «giusti motivi» e la Corte d'appello ha rigettato il secondo motivo di appello senza nulla aggiungere. Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel rigettare il secondo motivo di appello senza fornire alcuna giustificazione della decisione di compensazione tra gli originari convenuti (Pecoraro e Asteria s.a.s.) e l'avv. Parrella. Tale decisione si è poi portata al seguito, per così dire, la condanna dell'appellante Pecoraro alla rifusione delle spese del giudizio di appello anche nei confronti dell'avv.

Parrella. Entro questi limiti l'odierno motivo di ricorso è fondato e impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d'appello 3. In conclusione, il secondo motivo di ricorso è rigettato, mentre è accolto il primo, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa Ric. 2018 n. 31781 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -6- composizione personale, affinché provveda ad una nuova valutazione della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e, di conseguenza, anche di quello di appello.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell'odierno giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezi