Italian Supreme Court corrects a material error in a previous order regarding court fee calculation tables.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation exercised its power to correct a material error found in its own prior order concerning court fees. The original order incorrectly cited fee values for a specific monetary range, attributing them to the wrong tariff bracket. The court determined that while the substantive ruling to remand the case remained valid, the factual error in the reasoning required correction to prevent confusion in the subsequent proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis, comma 1, n. 2 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The Supreme Court may, on its own motion, correct material errors in its own orders that do not affect the operative part, provided the correction is necessary to avoid ambiguity in the proceedings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 33765-2019 proposto da: ALONGI CALOGERO CONCETTO, CECCHET RODOLFO, PETRUCCI ()RONZO GELSI TPE, PONENTE CARMELO, LUPINU ANDREA, ANIENDOLARA ALFREDO, CORVINO VITO DONATO, GENTILE MICHELE, SCAFETTI DOMENICA, PEPE GIAMPIETRO, ZITOLO CATALDO, PRINZO MAURO, PARENTE DOMENICO, MAGGIOLINI PIETRO, GIOIA PAOLO, ANNUCCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI, POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato PIETRO IRI SANI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580; - intimato - avverso l'ordinanza n. 23803/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLO COSENTINO. RAGIONI IN FATTO ED IN DiRinu DELLA DECISIONE L'ordinanza di questa Corte n. 23803/19, pubblicata il 24.9.19, risulta affetta da errore materiale nella parte motiva. Il suddetto errore materiale è stato rilevato di ufficio da questa Corte, in conformità al disposto dell'articolo 391 bis, primo comma, secondo periodo c.p.c.; conseguentemente, il procedimento di correzione è stato iscritto a ruolo di ufficio e si è svolto nelle forme di cui all'articolo 380 bis c.p.c.. La proposta di correzione formulata dal relatore è stata discussa nell'adunanza del 21 gennaio 2021, per la quale non sono state depositate memorie.
Con l' ordinanza n. 23803/19, emessa nel procedimento iscritto al Ruolo Generale di questa Corte con il n. 19513/2018, è stato accolto il ricorso proposto dai sigg.ri Annucci Giuseppe e altri contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la cassazione della statuizione relativa alla misura delle spese di lite (C 465, oltre accessori) liquidate in favore dei ricorrenti nel decreto n. 576/2018 con cui la corte di appello di Perugia aveva riconosciuto loro la somma di euro 2.200 ciascuno a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata di un presupposto processo.
La menzionata ordinanza n. 23803/19, premesso che la suddetta misura di t: 465 era inferiore al minimo tariffario per lo scaglione riferibile al valore della causa (da 1.100 ad €: 5.200) recita, ai righi 11 e ss. di pag. 3: «che, infatti, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di euro 1.080 per la fase di studio, di euro 877 per la fase introduttiva, di euro 1.755 per la fase istruttoria e di euro 1.820 per la fase decisoria, riducibili fino al 709'0 per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto ministeriale».
L'errore materiale consiste nell'aver riferito allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200 i minimi tariffari previsti dalla tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014 per lo scaglione da 5.200,01 ad €: 26.000. Nel periodo sopra trascritto, pertanto, le parole «di euro 1.080 per la fase di studio di euro 877 per la fase introduttiva, di euro 1.755 per la fase istruttoria e di euro 1.820 per la fase decisoria» devono essere sostituite con le parole «di curo 510 per la fase di studio, di curo 510 per la fase introduttiva, di curo 945 per la fase istruttoria e di curo 810 per la fase decisoria» Il rilevato errore materiale non incide sul dispositivo dell'ordinanza n. 23803/19, che ha cassato l'impugnato decreto della Corte di appello di Perugia, con rinvio alla corte territoriale per la riliquidazione delle spese del giudizio di merito e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; il decreto della Corte di appello Ric. 2019 n. 33765 sez.
M2 - ud. 20-01-2021 -2- di Perugia era infatti da cassare, essendo affetto dal vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente, in quanto la liquidazione delle spese ivi effettuata era comunque inferiore ai minimi relativi allo scaglione da € 1.100 ad € 5.200. Tuttavia la correzione della parte motiva dell'ordinanza di questa Corte n. 23803/19 è necessaria al fine di evitare possibili equivoci nel giudizio di rinvio. PQM La Corte dispone la correzione dell' errore materiale contenuto nella parte motiva della ordinanza di questa stessa Corte n. 23803/19, pubblicata il 24.9.19, e nel periodo che si legge a pag. 3, righi 11 e ss., di tale ordinanza («che, infatti, ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di euro 1.080 per la fase di studio, di euro 877 per la fase introduttiva, di euro 1.755 per la fase istruttoria e di curo 1.820 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto ministeriale») sostituisce le parole «di euro 1.080 per la fase di studio, di curo 877 per la fase introduttiva, di curo 1.755 per la fase istruttoria e di euro 1.820 per la fase decisoria» con le parole «di euro 510 per la fase di studio, di euro 510 per la fase introduttiva, di curo 945 per la fase istruttoria e di euro 810 per la fase decisoria».
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data