Civil court suspended for pending criminal case dismissed because criminal prosecution had not yet been initiated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe civil court suspended the lease nullity proceedings pending the outcome of a related criminal investigation. The plaintiff argued the civil case required suspension due to the pending criminal case, but the court found the criminal action had not yet been formally initiated by the Public Prosecutor. Consequently, the court ruled that the condition for mandatory suspension under Article 295 of the Code of Civil Procedure was not met and ordered the civil proceedings to resume.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 405 c.p.p.: The mandatory suspension of civil proceedings for criminal prejudiciality requires the simultaneous pendency of both processes, meaning the criminal action must have been exercised by the Public Prosecutor through indictment or request for trial, not merely by the filing of a complaint and preliminary investigations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente C U ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7125-2021 proposto da: DAINO1 10 SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE MARTINIS, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro LOMBARDOZZI CLAUDIA; - intimata - contro DI BERNARDO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI, 9, presso lo studio dell'avvocato VALERIO ONESTI, che lo rappresenta e difende; - resistente - gig per regolamento di competenza avverso l'ordinanza N. RG 25809/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CELESTE, che visto l'art 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento di competenza e annulli l'ordinanza del Tribunale di Roma del 03/03/2021, con le conseguenze di legge. Ric. 2021 n. 07125 sez. M3 - ud. 17-06-2021 -2- RITENUTO CHE 1.-Simonetta Daimotto ha agito in giudizio per ottenere dichiarazione di nullità di un contratto di locazione stipulato con Gianluca di Bernardo.
In particolare, quest'ultimo aveva contattato la Daimotto per chiedere in locazione un immobile appartenente a quest'ultima; le parti hanno assunto un accordo in base al quale il bene veniva concesso provvisoriamente in comodato per il tempo necessario a fare alcuni lavori, e successivamente sarebbe stato dato in locazione. Ma la Daimotto si è avveduta che nel godimento dell'immobile era invece entrata tale Claudia Lombardozzi cui il Di Bernardo aveva ceduto il contratto e cui aveva venduto mobili dell'appartamento che erano di proprietà della stessa Daimotto, la quale ha dunque ritenuto che la firma apposta al contratto di locazione non era sua, meglio, il contratto di locazione non era quello pattuito originariamente e conteneva tra l'altro la clausola di cessione e di sublocazione non prevista nella trattativa; allo stesso medo falsa era la firma sul contratto di cessione della locazione.
Ha dunque agito per la nullità e per l'occupazione abusiva del terzo, provvedendo contemporaneamente a sporgere denuncia per falso. 2.-11 Tribunale, preso atto che era stata sporta denuncia e che dunque era stato instaurato un procedimento penale, ha ritenuto obbligatoria la sospensione del procedimento civile in atteso dell'esito di quello penale, ai sensi dell'articolo 295 c.p c. 3.-Avverso tale ordinanza, la Daimotto propone regolamento di competenza affidato ad un motivo. CONSIDERATO CHE 4.-11 motivo denuncia violazione dell'articolo 295 c.p.c e ritiene errata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto pendente un giudizio penale pregiudiziale, senza considerare che il giudizio penale, ai fini della pregiudizialità, e dunque della sospensione del processo, può dirsi pendente solo dopo che il PM abbia esercitato l'azione penale, e non prima.
Il motivo è fondato. E' giurisprudenza di questa Corte che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. 11688/ 2018; cass.313/ 2015).
E' pacifico che, al momento della sospensione, era stata solo presentata la denuncia, e che comunque non era stata ancora esercitata l'azione penale. Va dunque accolto il ricorso, cassata la decisione impugnata e disposta la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata, e di