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Ordinanza — n. 21788/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; judgment extinguished under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21788/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit on February 23, 2021. The underlying dispute involved a bank challenging a bankruptcy admission of a debt related to a mortgaged claim against the Freguglia brothers. Since the appellant renounced the proceedings, the court applied the statutory rule for extinguishing judgments without addressing the merits of the bankruptcy or civil code arguments.

Regesto Legislator

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Art. 307 c.p.c.; Art. 93, 94 I.f.: A judgment is extinguished when the appellant renounces the appeal, rendering further examination of the substantive legal issues unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment bankruptcy proceedings mortgage priority Cassation procedure revoca dell'opposizione opposizione tardiva credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 93 I.f.
Art. 94 I.f.
Art. 112 c.p.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 307 c.p.c.
Va dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c., avendo la ricorrente rinunciato al ricorso.
art. 307 c.p
Va dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c., avendo la ricorrente rinunciato al ricorso.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.21455-2019 proposto da: CREDITO FONDIAMO s.p.a., nella qualità di procuratore speciale della RESLOC IT s.r.1., in persona del procuratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in via PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e difende, con procura speciale agli atti; - ricorrente - -contro- FALLIMENTO di FREGUGLIA GIANRICO e di FREGUGLIA ANDREA, in persona del curatore p.t.; - intimati - avverso il decreto n. cronol. 218/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositato in data 01/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con ricorso ex art. 98 I.f., il Credito Fondiario s.p.a.- quale procuratrice speciale della ResLoe IT s.r.l. cessionaria in blocco di alcuni crediti della suddetta banca fra cui quello oggetto di causa- propose opposizione allo stato passivo del fallimento di Freguglia Andrea, per l'accertamento della causa di prelazione ipotecaria inerente al credito ammesso al passivo del fallimento in chirografo, per la somma di euro 152.200,64 "salva eventuale rinuncia parziale o totale successiva all'esito finale della procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Latina".

Con ordinanza emessa 1'1.6.19, il Tribunale di Latina rigettò l'opposizione, in quanto l'originaria domanda d'insinuazione al passivo riguardava il fallimento di Freguglia Andrea, per un titolo non riferibile a quest'ultimo e che a conclusioni non diverse si sarebbe pervenuto anche se si fosse ritenuto che l'opposizione riguardasse il fallimento di Gianrico Freguglia, stante la completa difformità tra la domanda ex art. 93 I.f. e il ricorso in opposizione. Il Credito Fondiario s.p.a. ricorre in cassazione con unico motivo. Non si è costituito il fallimento.

Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 23.2.2021, con richiesta di compensazione delle spese. Ric. 2019 n. 21455 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -2- RITENUTO CHE L'unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 94, I.f., 112 c.p.c., 1362, 1363, c.c., in quanto la domanda d'ammissione al passivo era relativa al fallimento di Gianrico Freguglia (dichiarato fallito quale socio della Freguglia s.a.s., unitamente ad Andrea Freguglia), come verificato dal giudice delegato e dal curatore. Va dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c., avendo la ricorrente rinunciato al ricorso.

Nulla per le spese, considerando la mancata costituzione del fallimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio d