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Ordinanza — n. 21786/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of proof for professional mandate and improper review of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21786/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the lawyer's challenge to the bankruptcy court's exclusion of his professional fees from the debtor's assets. The lower court dismissed the claim because the lawyer failed to submit a power of attorney or client agreement proving the mandate, and the appellate court correctly focused on this evidentiary gap rather than the merit of the services' utility. The supreme court held that the appeal sought an improper factual review and mischaracterized the appellate court's reasoning regarding the missing documentation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 161 c.p.c.; Art. 95 I.f.: An appeal challenging a bankruptcy court's exclusion of professional fees is inadmissible if the appellant fails to prove the existence of a binding mandate and if the appeal attempts to re-examine factual findings rather than address legal errors.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings professional fees power of attorney inadmissible appeal creditor's rights evidentiary burden mandate proof compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 95 I.f.
Art. 2751bis n.2 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15542-2019 proposto da: Avv. DEFILIPPI CLAUDIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - -contro- FALLIMENTO della UNCINO s.r.1., in persona del curatore p.t.; - intimata - avverso il decreto del 1RIBUNALE di MILANO, depositato il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con ricorso del 21.3.18 l'avv. Claudio Defilippi propose opposizione avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato il quale aveva ammesso al passivo del fallimento della Uncino s.r.l. la minor somma di euro 36.990,90 a titolo di compenso professionale, escludendo la parte del credito fatto valere per euro 6303,40 limitatamente al compenso richiesto per un'istanza di ammissione alla procedura del sovraindebitamento, ritenuta dal giudice delegato "non ammissibile ed inutile".

Con decreto del 28.3.18, la Corte d'appello di Milano rigettò l'opposizione, osservando che: la documentazione depositata relativa al credito non ammesso al passivo (inerente all'istanza di nomina di organismo di composizione delle crisi ex art. 15, comma 9, I. n. 3/12) era inidonea per l'ammissione al passivo, non essendo ad essa allegata la procura o un accordo con il cliente; la documentazione integrativa redatta del curatore, su indicazione del giudice istruttore, che dimostrerebbe il conferimento dell'incarico professionale nella sua interezza, non risultava prodotta nella fase dell'opposizione, né era acquisibile d'ufficio poiché la suddetta documentazione non era stata menzionata nel verbale dello stato passivo.

Claudio Defilippi ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Non si è costituito il fallimento. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 132, 161, c.p.c., 118 disp. att., c.p.c., 95 I.f., 2751b1s, n.2, c.c., per aver la Ric. 2019 n. 15542 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -2- 72, Corte territoriale escluso l'ammissione al passivo del credito fatto valere, sulla base di una inammissibile valutazione sull'utilità della prestazione professionale, avendo espletato l'incarico professionale con diligenza, peraltro con insufficiente motivazione sui criteri d'esclusione del privilegio professionale richiesto, da configurare, in sostanza, una motivazione apparente o perplessa.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo la Corte d'appello pronunciato sull'esclusione del privilegio richiesto. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile in quanto tendente in sostanza al riesame dei fatti circa l'effettiva sussistenza di un mandato opponibile alla massa dei creditori; peraltro, rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla domanda, va osservato che il motivo non coglie la ratio decidendi, incentrata sulla mancata prova della procura ad litem circa le attività svolte oggetto del decreto impugnato, lamentando genericamente invece la mancata eccezione di fatti estintivi o impeditivi del credito oggetto di istanza d'ammissione al passivo, ovvero la mancanza di motivazione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Invero, la Corte d'appello ha pronunciato sulla mancata prova dell'incarico professionale conferito all'avvocato ricorrente, e non già sulla valutazione di merito in ordine all'utilità della prestazione professionale svolta a favore della società all'epoca in bonis. Nulla per le spese, in quanto il fallimento non si è costituito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2019 n. 15542 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -3- n Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 mar