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Ordinanza — n. 21778/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing and improper review of evidence valuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21778/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's recourse inadmissible for two primary reasons: the 2008 judgment was too old to be challenged via revocation, and the 2018 judgment was not filed in the case records. The court held that the appellant's arguments regarding the existence of an uninsured structure were actually matters of evidence valuation, which cannot be raised through a revocation action but must be addressed via standard appeals. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 398 c.p.c.; Art. 1882 c.c.: A recourse for revocation based on factual error is inadmissible if filed after the definitive judgment has become final for over a decade, and arguments concerning the valuation of evidence must be raised through ordinary appeals rather than revocation proceedings.

Parole chiave

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recourse for revocation factual error evidence valuation insurance coverage procedural inadmissibility definitive judgment court costs decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 398 c.p.c.
Né la proposizione avverso tale sentenza del ricorso per revocazione ha sospeso i termini, posto che la sospensione non opera ipso iure, ma deve essere pronunciata dal giudice (art. 398 u.c.
Art. 1882 c.c.
articolo 1882 c.c
5.-Quanto invece alla sentenza n.602 del 2018 essa viene parimenti impugnata con un unico motivo che denuncia violazione dell'articolo 1882 c.c.
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Testo completo

guente C*,) ORDINANZA sul ricorso 27931-2019 proposto da: ALVARO GRAZIA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MARAFIOTI, MARIA LEONARDO; - ricorrente - contro ERGO ASSICURAZIONI SPA , in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, n. 60, presso lo studio dell'avvocato LETIZIA CAROLI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 602/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2019 n. 27931 sez. M3 - ud. 17-06-2021 -2- RITENUTO CHE 1.- Grazia Alvaro ha stipulato un contratto di assicurazione con l'allora società Ambrosiana Assicurazioni, poi Argo spa, ora Darag Italia spa, a copertura dei danni di una azienda agricola, in cui era presente un fabbricato ad un piano in cemento armato. A seguito di un incendio che ha distrutto quel fabbricato, la Alvaro ha preteso l'indennizzo dalla compagnia di assicurazione, che però ha eccepito la circostanza per cui, accanto al fabbricato in cemento armato, ve ne era un altro di struttura infiammabile, tuttavia non dichiarato in contratto. 2.-11 Tribunale di Palmi, in primo grado, ha escluso la copertura assicurativa con decisione confermata dalla Corte di appello che ha rilevato la circostanza che l'esistenza di quel manufatto, maggiormente infiammabile, era stata taciuta e che, se fosse stata manifestata, avrebbe indotto la compagnia a diverse pattuizioni.

La Alvaro ha proposto revocazione per errore di fatto avverso tale decisione, che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, escludendo che fosse stato fatto valere un errore di fatto e ritenendo piuttosto che venisse censurata una erronea valutazione di quest'ultimo. 3.-11 ricorso è basato su un solo motivo, ed è proposto avverso entrambe le sentenze, vale a dire sia avverso la decisione della Corte di Appello n. 384 del 2008 la quale, rigettando l'appello avverso la decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda di indennizzo assicurativo, sia avverso la decisione, sempre della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 602 del 2018 che ha dichiarato inammissibile la revocazione della precedente (n. 384 del 2008).

V'è controricorso della Darag Italia spa. CONSIDERATO CHE 4.-Le sentenze impugnate sono due: innanzitutto la decisione n. 384 del 2008 che ha chiuso la controversia sul diritto ali' indennizzo assicurativo, ossia alla copertura del danno da incendio. Questa sentenza era stata fatta oggetto anche di revocazione per errore dì fatto, conclusasi con la decisione di inammissibilità. Il ricorso avverso tale decisione è del tutto inammissibile in quanto ormai tardivo: la sentenza impugnata è del 2008 ed è dunque diventata definitiva da oltre un decennio.

Né la proposizione avverso tale sentenza del ricorso per revocazione ha sospeso i termini, posto che la sospensione non opera ipso iure, ma deve essere pronunciata dal giudice (art. 398 u.c. c.p.c.) e non risulta lo sia stata. 5.-Quanto invece alla sentenza n.602 del 2018 essa viene parimenti impugnata con un unico motivo che denuncia violazione dell'articolo 1882 c.c. Quella sentenza, come ricordato, ha dichiarato inammissibile la revocazione per errore di fatto della sentenza 384 del 2008 (quella di cui si è detto in precedenza) assumendo che non si faceva valere un errore di fatto, ma piuttosto un errore di valutazione delle prove.

La ricorrente ripropone qui le censure fatte con la revocazione, mirando a dimostrare che dall'insieme delle prove assunte il manufatto era presente ma non assicurato. Il motivo è anche esso inammissibile. Ciò si dice a prescindere dalla improcedibilità del ricorso, dovuta al fatto che la sentenza che si impugna non è prodotta in atti ed il suo omesso deposito determina improcedibilità del ricorso. Comunque sia, il ricorso non coglie la ratio della decisione impugnata che ha rigettato la revocazione, non già perché ha escluso che il manufatto esistesse, ma perché ha ritenuto che con la revocazione si faceva valere un errore di giudizio, ossia di valutazione della prova, vizio da far valere con l'impugnazione e non con la revocazione.

La ricorrente ripropone dunque qui questioni di valutazione della prova, già fatte oggetto del ricorso per revocazione e dunque inammissibili in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 4100,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di