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Ordinanza Interlocutoria — n. 21597/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands tax appeal to ordinary section regarding suspension of proceedings and delegation validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21597/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the tax appeal to the ordinary section for public hearing, rejecting the immediate evidentiary sufficiency of the suspension issue. The appellant argued for procedural suspension pending the company's tax audit and challenged the validity of the tax official's signature delegation. The court held that these complex legal questions require full oral debate rather than a summary decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.; Art. 39 d.lvo 592/92; Art. 42 dPR 600/73: When the immediate evidentiary sufficiency of a procedural suspension or the validity of a tax delegation is doubtful, the case must be remanded to the ordinary section for public hearing.

Parole chiave

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tax appeal suspension delegation validity Cassation remand procedural suspension tax official authority contenzioso tributario priorità del credito fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.
Art. 39 d.lvo 592/92
Art. 42 commi 1 e 3 dPR 600/73
art. 380 bis cod. proc. civ
26-05-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37054-2019 proposto da: DE CICCO CAROLINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE POLA N. 9, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SANTONASTASO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO AMATO; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4831/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO De Cicco Carolina, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l'avviso di accertamento, notificato in data 14/2/2016, emesso per l'anno di imposta 2011, con il quale veniva rettificato il reddito Irpef per avere la contribuente, socia unica della società La Gardenia srl, società a ristretta base partecipativa, alla quale era stata notificato distinto avviso per maggiori redditi accertati di C 192.792,00 conseguito utili non dichiarati corrispondenti all'imposta evasa dalla società. 2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per l'assorbente ragione dell'illegittimità della delega a sottoscrivere l'atto. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede:

a) che non sussistevano i presupposti della sospensione del processo sino alla definizione del giudizio averso l'avviso di accertamento promosso dalla società in quanto, trattandosi di società di capitali, non era applicabile il principio della unitarietà dell'accertamento;

b) l'avviso di accertamento recava la sottoscrizione del funzionario munito di valida delega.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Ric. 2019 n. 37054 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione De Cicco Carolina denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt 295 cpc e 39 del d.lvo 592/92, in relazione all'art 360 comma 1 nr. 3 per non avere la CTR disposto la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l'accertamento in capo alla società ancora pendente. 1.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art 42 commi 1 e 3 dPR 600/73 ,in relazione all'art 360 comma 1° nr. 3 cpc, si sostiene che il Giudice di appello, muovendo dall'errato presupposto che l'attribuzione di poteri da parte del Direttore al funzionario configuri una delega di firma avente valore interno, non ha riconosciuto l'inidoneità dell'ordine di servizio a conferire i poteri e la conseguente illegittimità dell'atto sottoscritto da un funzionario privo di valida delega.

2. La causa, con riferimento alla questione, sulla quale si dovranno pronunciare le sezioni unite della Cassazione, della obbligatorietà o meno della sospensione del giudizio, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e, pertanto, va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Ric. 2019 n. 37054 sez. MT - ud. 26-05-2021 -3- Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2021. Il P esidente Dr. alitro5Dc DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0913i, 2 8