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Ordinanza Interlocutoria — n. 21595/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to lower court regarding calculation of advertising fee based on actual vs. declared billboards.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21595/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the Fifth Civil Section for further proceedings. The lower court had accepted the appellant's argument that fees should only be charged for billboards actually installed, citing the requirement for effective installation under the relevant decree. The Supreme Court found no specific precedents to resolve the legal issue and therefore could not decide the merits, ordering the case back for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 62 d.lgs. 446/1997; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In the absence of specific precedents, the Court of Cassation must remand the case to the lower court for a decision on the merits rather than ruling on the admissibility of the appeal.

Parole chiave

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advertising fee calculation actual installation requirement Cassation remand public affixes decree lack of precedents prestazioni pubblicitarie costi della campagna pubblicità comparativa

Disposizioni normative citate

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Art. 62 d.lgs. 446/1997
Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs.
Regulation n. 50/2014
Deliberations n. 113/2013 and 425/2013
Art. 360 n. 3 c.p.c.
113/2013 e 425/2013 ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Art. 375 c.p.c.
art. 62 d.lgs. 446/97
Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34683-2019 proposto da: ROMA CAPITALE 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TENIPIO DI G I OV E N. 21, presso gli Uffici DELL'AVVOCATURA CAPFIDLINA, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO ROSSI; - ricorrente - contro GRUPPO ODP PUBBLICITA' SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 2181 /16/2019 della COMMISSIONE TIUBUT ARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 34683 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Rg 34683/2019 Roma Capitale c/ Gruppo ODP pubbicità srl Ritenuto che: Roma Capitale, in persona della Sindaca pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha accolto l'appello della Gruppo ODP pubblicità srl in relazione a impugnazione di avviso di accertamento per la differenza asseritamente dovuta per il canone unico degli impianti pubblicitari, anno 2021 (anno 2013). La CTR, preso atto che nella Banca dati del servizio affissioni erano stati inseriti una serie di impianti da parte della società contribuente, ma che questa aveva dimostrato che erano stati effettivamente realizzati impianti in numero inferiore rispetto al dichiarato, sulla base della documentazione prodotta, non smentita da parte del Comune, ha ritenuto tassabili solo gli impianti effettivamente esistenti, ex art. 62 d.lgs. 446/97, che statuisce l'assoggettabilità a canone delle iniziative pubblicitarie che "incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente".

Pertanto "solo per gli impianti realizzati è possibile esigere il relativo canone, non essendo sufficiente la richiesta e 'ottenimento dell'autorizzazione, se poi non seguite dalla effettiva installazione". La società è rimasta intimata. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs. 446/99 (rectius: 1997) e del reg. in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni n. 50/2014 di Roma Capitale e delle deliberazioni della giunta n. 113/2013 e 425/2013 ex art. 360 n. 3 c.p.c..

2. Considerato che in mancanza di precedenti specifici, non ricorrono i presupposti per la decisione ai sensi dell'art.375 c.p.c. PQM Rimette gli atti alla Quinta sezione civile di questa