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Ordinanza Interlocutoria — n. 21594/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to lower court regarding tax assessment of advertising billboards based on actual installation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21594/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione remitted the case to the Fifth Civil Section for further examination. Roma Capitale challenged the Lazio Regional Tax Board's decision to tax only advertising billboards actually installed rather than those merely authorized. The court found no specific precedents to resolve the legal issue regarding the interpretation of the advertising tax law, necessitating a return to the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 62 d.lgs. 446/1997; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In the absence of specific precedents, the Court of Cassazione must remit the case to the lower court for a decision on the interpretation of the tax provision concerning advertising installations.

Parole chiave

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advertising tax assessment actual installation requirement Cassazione remittitur publicity billboards Regional Tax Board Lazio costi della campagna spesa unica tasse di allacciamento fognario

Disposizioni normative citate

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Art. 62 d.lgs. 446/1997
Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs.
Reg. n. 50/2014
Art. 360 n. 3 c.p.c.
113/2013 e 425/2013 ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Art. 375 c.p.c.
art. 62 d.lgs. 446/97
Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34682-2019 proposto da: ROMA CAPITALE 02438750586, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE N. 21, presso gli Uffici DELL'AVVOCATURA CAPITOIINA, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO ROSSI; - ricorrente - contro GRUPPO ODP PUBBLICITA' SRL; - intimato - avverso la sentenza n. 2182/16/82019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 34682 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Rg 34682/2019 Roma Capitale ci Gruppo ODP Pubblicità srl Ritenuto che: Roma Capitale, in persona della Sindaca pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha accolto l'appello della Gruppo ODP pubblicità srl in relazione a impugnazione di avviso di accertamento per la differenza asseritamente dovuta per il canone unico degli impianti pubblicitari, anno 2021 (anno 2012). La CTR, preso atto che nella Banca dati del servizio affissioni erano stati inseriti una serie di impianti da parte della società contribuente, ma che questa aveva dimostrato che erano stati effettivamente realizzati impianti in numero inferiore rispetto al dichiarato, sulla base della documentazione prodotta, non smentita da parte del Comune, ha ritenuto tassabili solo gli impianti effettivamente esistenti, ex art. 62 d.lgs. 446/97, che statuisce l'assoggettabilità a canone delle iniziative pubblicitarie che "incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente".

Pertanto "solo per gli impianti realizzati è possibile esigere il relativo canone, non essendo sufficiente la richiesta e 'ottenimento dell'autorizzazione, se poi non seguite dalla effettiva installazione". La società è rimasta intimata. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs. 446/99 (rectius: 1997) e del reg. in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni n. 50/2014 di Roma Capitale e delle deliberazioni della giunta n. 113/2013 e 425/2013 ex art. 360 n. 3 c.p.c..

2. Considerato che in mancanza di precedenti specifici, non ricorrono i presupposti per la decisione ai sensi dell'art.375 c.p.c. PQM Rimette gli atti alla Quinta sezione civile di questa Corte. Roma, 25 maggio 2021 Il P esidente Do t. Mauro M cci DEPOSITATA IN CANCELL