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Ordinanza Interlocutoria — n. 21593/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case regarding whether sewer service fees exempt local improvement contributions under regional law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21593/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the Fifth Civil Section for a new decision. The Regional Tax Commission rejected the taxpayer's appeal, ruling that sewer fees do not exempt local improvement contributions, despite the taxpayer's evidence of a long-standing sewer connection. The Court found the lower court's reasoning insufficient to address the specific legal conflict between the national decree and regional exemption laws.

Regesto Legislator

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Art. 155 comma 3 d.lgs. 152/2006; Art. 13 I.r. Campania N. 4/2003; Art. 860 C.C.; Artt. 10 e 11 RD 215/1933; Art. 12 LR Campania n. 4/2003: The payment of integrated water service tariffs does not automatically constitute a cause for exemption from local improvement contributions under the 1933 Royal Decree, requiring a specific analysis of regional legislative provisions.

Parole chiave

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local improvement contributions sewer service fees tax exemption regional law royal decree 1933 burden of proof tax liability lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 155 comma 3 d.lgs. 152/2006
Il contribuente è rimasto intimato Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso il Consorzio di bonifica deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 155 comma 3 d.lgs. 152/2006 e dell'art.
Art. 13 I.r. Campania N. 4/2003
152/2006 e dell'art. 13 I.r. Campania N. 4/2003, violazione art.
Art. 860 C.C.
4/2003, violazione art. 860 C.C. e artt.
Artt. 10 e 11 RD 215/1933
e artt. 10 E 11 RD 215/1933 e art.
Art. 12 LR Campania n. 4/2003
10 E 11 RD 215/1933 e art. 12 LR Campania, n.
art. 155 comma 3 d.lgs. 152/2006
Il contribuente è rimasto intimato Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso il Consorzio di bonifica deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 155 comma 3 d.lgs. 152/2006 e dell'art.
art. 860 C.C
4/2003, violazione art. 860 C.C.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33382-2019 proposto da: CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI NIELLINI, 17, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO CANTILLO; - ricorrente - contro CAROFANO ANTONIO CLAUDIO); - intimato - avverso la sentenza n. 3431/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 33382 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Rg 33382/2019 Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno in persona del commissario Maisto Carlo c/ Garofano Antonio Claudio Ritenuto che: Il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno in persona del commissario Carlo Maisto, come sopra rappresentato e difeso, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in contenzioso su impugnazione da parte di Antonio Claudio Carofano di invito al pagamento per tributi locali anno 2016, per C. 711,59, in relazione al contributo di bonifica per terreni e fabbricati, ha rigettato l'appello del Consorzio.

La CTR, premesso che l'avviso notificato al contribuente rinviava al piano di classifica vigente - approvato dalla giunta regionale e pubblicato sul BURC, che fissa i criteri di estimo per la determinazione del beneficio consortile per il territorio di competenza- ha ritenuto che la questione attinesse all'onere della prova del vantaggio tratto dal fondo per effetto delle opere svolte dal Consorzio, con conseguente legittimità dell'atto impositivo, data la mancanza di prova contraria da parte del contribuente. Tuttavia, dopo tale premessa, ha poi ritenuto illegittima nel merito la pretesa, potendo nella fattispecie trovare applicazione le leggi regionali che prevedono l'esenzione del pagamento del tributo per gli utenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa per il servizio di fognatura e per la raccolta delle acque meteoriche, in base alla prova fornita dal contribuente, allacciato da oltre 20 anni alla rete fognaria del Comune di Villa Literno.

Peraltro lo stesso Consorzio con comunicato stampa, aveva nel 2018 dichiarato l'esclusione dal perimetro di contribuenza dei centri urbani attrezzati con la pubblica fognatura. Il contribuente è rimasto intimato Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso il Consorzio di bonifica deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 155 comma 3 d.lgs. 152/2006 e dell'art. 13 I.r. Campania N. 4/2003, violazione art. 860 C.C. e artt. 10 E 11 RD 215/1933 e art. 12 LR Campania, n. 4/2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato non costituisce causa di esenzione dal versamento degli ordinari contributi di bonifica, ex RD 215/1933, trattandosi di pagamento afferente a titolo diverso.

Considerato che in mancanza di precedenti specifici, non ricorrono, i presupposti per la decisione ai sensi dell'art.375 c.p.c. PQM Rimette gli atti alla Quinta sezione civile di questa Corte. Roma, 25 maggio 2021 Il P sidente Dot