Cassation court dismisses appeal and remands case for new proposal regarding tax assessment timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal and remanded the case for a new proposal. The dispute involved a tax assessment based on unissued invoices for asset transfers, where the administration argued for applying penalties without adjusting income components due to prior litigation. The court found the lower court's reasoning insufficient and ordered a fresh procedural proposal to resolve the conflict over income recognition timing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 comma 1 DPR 600/1973; Art. 360 c.p.c.: When a lower court's decision relies on circular interpretations lacking statutory basis and creates a double imposition risk, the Cassation Court may dismiss the appeal and remand the case for a new proposal to ensure procedural correctness.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34649-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - CIMINI NICOLAN GELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAROFALO 81, presso lo studio dell'avvocato FIAMME:1 1_ A FAGIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FERRI; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 726/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 1'08/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2019 n. 34649 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- Rg 34649/2019 Ritenuto che : L'Agenzia delle Entrate notificava in data 24.12.2013 a Cimini Nicolangelo avviso di accertamento ai sensi dell'ari 39,comma I del DPR 600/1973 con cui determinava per l'anno 2008 un maggior reddito di impresa e un maggior valore della produzione netta di € 395.634,76. Il contribuente impugnava detto avviso avanti alla CTP di Modena che con sentenza nr 750/2015 lo accoglieva parzialmente fatta eccezione per la parte relativa alla sanzione. La decisione veniva gravata dall'Ufficio avanti alla CTR dell'Emilia Romagna che con sentenza nr 726/2019 respingeva l'appello.
Il Giudice di appello ,sulla premessa che la contestazione riguardava la cessione di alcuni beni senza emissione della relativa fattura e che, in seguito alla procedura per adesione il contribuente aveva documentato la regolare ) fatturazione dei beni contestati in parte nell'anno 2008 ed in parte nel 2009 e che l'Ufficio aveva riconosciuto la correttezza della ricostruzione operata sulle vendite ma si rifiutava di applicare ai componenti positivi o negativi di reddito per la non esatta imputazione in base al principio di competenza per via della preesistenza di un contenzioso afferente ad anni precedenti, riteneva sulla base delle circolari 23E/2012 e 31E/2012 invocate dall'appellato la possibilità di rettificare le componenti negativr o positive di reddito non imputate correttamente in base al principio della competenza con l'applicazione delle sole sanzioni.
Sosteneva che l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria non supportata da alcuna previsione nella suddetta circolare doveva considerarsi lesiva del divieto di doppia imposizione . Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria. La proposta notificata alle parti non ha formulato alcuna conclusione in merito al ricorso incidentale e che pertanto è necessario rinviare il precedente procedimento al fine di procedere ad una nuova proposta
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per formulare nuova proposta. Roma 25.5.2021 DEPOSITAT