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Ordinanza Interlocutoria — n. 21591/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court remits tax liability case to ordinary section due to lack of immediate evidentiary clarity regarding liquidator's personal debt.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21591/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the ordinary section for public hearing because the issue of personal tax liability could not be immediately decided. The appellant, an ex-shareholder and liquidator, argued she should not be liable for the company's debts without proof of the tax office's knowledge of the liquidation balance or proof of her fault. The Regional Tax Commission had rejected her appeal, stating the five-year prescription period applies to both taxes and penalties and that her liability existed because she was not a stranger to the tax relationship. The court declined to rule on the merits, noting the need for further examination of the evidentiary requirements.

Regesto Legislator

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Art. 2495 c.c.; The court cannot immediately decide on the personal liability of an ex-shareholder and liquidator for company debts without specific proof of the tax office's knowledge of the liquidation balance or the liquidator's fault, requiring remittal for public hearing.

Parole chiave

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personal liability ex-shareholder liquidator tax debt prescription period remittal for hearing tax office knowledge arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. 23397/2016
Cass. S.u. 23397/2016) sia alle sanzioni che ai tributi;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33551-2019 proposto da: BIESSO SONIA, in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della Sinergie Professionali Sri in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI P. DA PALESTRINA, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANZETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANUELA IOVINE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - - ricorrenti incidentali - contro BIESSO SONIA, in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della Sinergie Professionali Sri in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI P. DA PALESTRINA, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANZETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANUELA IOVINE; - controricorrente all'Incidentale - avverso la sentenza n. 439/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA CONSIDERATO IN FATTO 1.Biesso Sonia, in proprio e in qualità di ex socio e liquidatore della società estinta Sinergie Professionali srl, proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l'avviso di intimazione, notificato in data 47572016 e il preavviso di iscrizione di ipoteca, notificato il 5/4/2016, fondati su nove cartelle di pagamento, emesse nei confronti del contribuente e relative a tributi erariali della società relativi agli anni di imposta 2005-2009. Ric. 2019 n. 33551 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- 2.

La Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'estinzione, per intervenuta prescrizione della pretesa fiscale relative a quattro cartelle di pagamento.

3. La sentenza veniva impugnata sia dall'Agenzia delle Entrate e, con appello incidentale, dalla contribuente; la Commissione Regionale Tributaria della Regione Piemonte rigettava sia l'appello principale che quello incidentale rilevando:

a) che il termine quinquennale di prescrizione si applica, sulla base dell'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.u. 23397/2016) sia alle sanzioni che ai tributi;

b) che, per le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, le pretese fiscali azionate con la richiesta di iscrizione ipotecaria ed in via coattiva con l'avviso di intimazione erano legittime in quanto il contribuente non era estraneo rapporto tributario.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituta depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale. La contribuente ha depositato memoria illustrativa RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo Biesso Sonia denuncia la violazione o falsa applicazione 2495 cc, si sostiene che la contribuente non può essere tenuta a rispondere dei debiti erariali della società Sinergie Professionali srl, cancellata dal Registro delle Imprese, in qualità di ex socia, poiché era necessaria la dimostrazione da parte dell'Ufficio dell'intervenuta riscossione di residuo attivo dal bilancio di liquidazione circostanza che non si è verificata; la ricorrente sostiene di non poter rispondere dei Ric. 2019 n. 33551 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- debiti della società neanche in veste di ex liquidatore poichè l'Ufficio non aveva dimostrato la condotta colposa nell'adempimento delle operazioni di liquidazione.

2. La causa, non ponendosi in termini dell'immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM La Corte, Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2021 il Presidente Antonio Greco DEPOSITATA IN CANCELLERIA Ogg