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Ordinanza Interlocutoria — n. 21590/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case for joint hearing of related tax appeal proceedings against missing co-defendant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21590/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the substantive merits of the tax agency's appeal, instead remanding the case for a new hearing to join it with four other pending appeals. The tax agency argued the lower court erred by rejecting their appeal due to vague grounds, while the taxpayer contended the trial lacked necessary co-defendants. The court prioritized procedural efficiency by ordering the combined hearing of all related cases involving the same company's partners rather than addressing the specific procedural defects immediately.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: When multiple appeals concerning the same legal relationship are pending, the court may order a joint hearing to ensure procedural economy and uniformity of decisions.

Parole chiave

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joint hearing of cases tax appeal proceedings missing co-defendant procedural economy remand for new hearing motivi di cassazione crescita in giudicato della tassazione riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380 bis c.p.c.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 342 c.p.c.
13-05-2021 -2- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 cod.
Art. 53 d.lgs. n. 546/1992
e dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992.
Art. 102 c.p.c.
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 cod.
Artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/1992
e degli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/1992.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 342 cod. proc. civ
13-05-2021 -2- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
e dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992.
art. 102 cod. proc. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7619-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAFFESE DANIELA, in proprio e quale legale rappresentante del Panificio Fratelli Sanguineti di Caffese Daniela e C. Snc, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO PETROCCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1488/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 12 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso proposto da Daniela Caffese, socia della «Panificio Sanguineti di Sanguineti Roberto e & C. s.n.c.», con il quale, in relazione all'anno di imposta 2011, veniva imputato alla contribuente maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società.

Rilevava la CTR che l'Agenzia delle entrate si era limitata ad una semplice riproposizione delle controdeduzioni svolte in primo grado, senza formulare alcuna critica nei confronti delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. La controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la Ric. 2020 n. 07619 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992. Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi senza avvedersi che, in realtà, nel proprio atto d'appello l'Ufficio aveva avanzato nei confronti della sentenza di primo grado una critica chiara e puntuale lamentando l'erroneità della stessa nella parte in cui aveva omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per omessa sottoscrizione dello stesso da parte del difensore.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ. e degli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/1992. Deduce la ricorrente la nullità della sentenza poiché il giudizio non si era svolto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Preliminarmente si rileva che la controricorrente ha depositato memoria con la quale fa presente che presso questa Corte sono pendenti altri ricorsi connessi con quello in esame, relativi ai redditi personali dei soci della «Panificio Sanguineti di Sanguineti Roberto e & C. s.n.c.» (R.G. nn. 34297/2019, 6225/2021, 6226/2021 e 6271/2021), formulando istanza di riunione delle cause.

La Corte, ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei procedimenti, rinvia per tale incombente la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti R.G. nn. 34297/2019, 6225/2021, 6226/2021 e 6271/2021. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. Ric. 2020 n. 07619 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- Il Presidente Antonio Greco DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 28 LUG 20