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Ordinanza Interlocutoria — n. 21588/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court to acquire file regarding tax appeal notification regularity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21588/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the lower tribunal to acquire the substantive file for examining the appeal notification. The Agency of Revenue challenged a Regional Tax Commission decision that upheld a taxpayer's appeal against a simplified tax assessment. The court found the procedural issue regarding the appeal's validity required full file review before ruling on the substantive tax arguments.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a cassation appeal raises procedural defects requiring verification of the opposing party's participation or the regularity of the appeal act, the court must remand the case to the lower tribunal to acquire the substantive file.

Parole chiave

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tax appeal notification simplified tax assessment procedural remand appeal regularity substantive file acquisition tax dispute procedure notification defect validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Art. 38 DPR 600/1973
Art. 112 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34901-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro BOVE ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 6677/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata 11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Bove Anna proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'avviso con il quale per l'anno di imposta 2008 veniva accertato, ai sensi dell'art 38 40 comma dpr 600/1973 (accertamento sintetico), il maggior reddito di C 42.270,00 (rispetto a quello dichiarato pari a zero) con conseguente ripresa a tassazione della maggiore Irpef ed addizionale regionale e comunale oltre alle sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso 3 Sull'impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Campania accoglieva l'appello osservando che il contribuente aveva dato prova di aver acquistato l'autoveicolo attraverso i proventi derivanti dalla vendita di un autovettura precedentemente posseduta ed acquistata con un finanziamento.

5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt 38 commi 4 del dPR 600/73, 116 e Ric. 2019 n. 34901 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- 2697 cc in relazione all'art 360 10 comma nr. 3 cpc per avere la CTR erroneamente ritenuto che fosse stata fornita idonea prova da parte del contribuente del pagamento con somme non soggette ad imposta dell'acquisto dell'autovettura BMW. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'ad 112 cpc in relazione all'art. 360 1° comma nr 4 cpc ; sostiene che la CTR abbia annullato l'avviso di accertamento anche nella parte della ripresa fiscale che riguarda le spese di mantenimento delle autovetture nonostante il contribuente sul punto nulla abbia dedotto.

2. Al fine di esaminare la regolarità della notifica dell'atto di appello deve disporsi l'acquisizione del fascicolo di merito. PQM La Corte ; rimette la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2021. Il Presidente Antonio Greco DEPOSITATA IN CANCRIBIIA Oggl, 1 9 LUG 2021 IL CANCELLARE IL CA