Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to lack of connection between arguments and the lower court's procedural dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments failed to address the lower court's procedural ruling. The appellant challenged the denial of international protection, but the appellate court had already dismissed the case for failure to notify the petition within the statutory deadline. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the substantive criticisms did not correspond to the procedural extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 307, comma 3; Art. 291 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the grounds raised do not correspond to the content of the contested provision, specifically when the lower court has ruled on procedural extinction rather than the merits.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9827-2020 proposto da: BALDE OUMAR, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Petrosino per procura speciale in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - intimato - F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9827/2020 Numero sezionale 6581/2021 avverso la sentenza N. CRONOL. 335/2020 della CORTE D’APPELLO Numero di raccolta generale 21548/2021Data pubblicazione 27/07/2021 DI CATANIA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa- ta del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LAURA SCALIA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Balde Oumar, nato in Senegal, nella Regione della Casamance, ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Catania, pronunciando sull’impugnazione dal primo proposta avverso l’ordinanza emessa dal locale tribunale che ne aveva di- chiarato inammissibile il ricorso per il riconoscimento della protezione in- ternazionale e del diritto a godere di quella umanitaria, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e disposto la cancellazione della causa dal ruolo ex artt. 307, terzo comma e 291 cod. proc. civ., per non avere l’appellante pro- ceduto alla notifica del ricorso entro il termine perentorio concesso dalla Corte di merito (fino al 31.7.19 per l’udienza del 21.11.19), in seguito all’inutile spirare di un primo termine già accordato per l’adempimento (fi- no al 5.4.19 per l’udienza del 11.4.19).
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 d.lgs. n. 251/2007 per non avere il giudice di merito adempiuto all’onere di collaborazione istruttoria pur a fronte del racconto circostanziato del richiedente.
3. Con il secondo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 d.lgs. n. 251/2007; la sentenza impugnata non avrebbe con- cesso la protezione sussidiaria nelle forme di cui all’art. 14 lett.
c) d.lgs. n. 251 /2007 nonostante il clima di tensione presente nel Paese di origine del richiedente.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applica- zione degli artt. 112 c.p.c. e 19 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 32 d.lgs. n. 2 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9827/2020 Numero sezionale 6581/2021 251/2007 in cui era incorso il tribunale nel negare la protezione per ragioni Numero di raccolta generale 21548/2021Data pubblicazione 27/07/2021 umanitarie.
5. Il Ministro dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione del giudizio ex art. 370, primo comma, c.p.c.
6. Il ricorso è inammissibile per sua assoluta genericità nei termini di se- guito indicati. Il mezzo proposto non dialoga, infatti, con i contenuti del provvedimen- to impugnato a mezzo del quale i giudici della Corte d’Appello, rilevata la mancata notifica del ricorso introduttivo nel termine accordato alla parte hanno, con pronuncia in rito, dichiarato l’estinzione del giudizio, disponen- do la cancellazione della causa dal ruolo. Il ricorso, obliterando i contenuti del provvedimento impugnato, conte- sta invece il merito della vicenda come ritenuta dal primo giudice e tanto fa argomentando sull’errato utilizzo, nel merito, degli strumenti di formazione della prova e dei presupposti sostanziali di riconoscimento delle richieste forme di protezione, in alcun modo così censurando la sentenza adottata dalla Corte d’Appello, impeditiva, invece, per i suoi stessi contenuti, pro- prio dell’esame del censurato merito.
7. Il ricorso è pertanto inammissibile nel mancato raccordo tra critiche proposte e provvedimento impugnato. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata. Deve darsi atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 3 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9827/2020 Numero sezionale 6581/2021 da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Numero di raccolta generale 21548/2021Data pubblicazione 27/07/2021 pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 15 luglio 2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro 4 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E