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Ordinanza — n. 21537/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21537/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21537/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14059/2009 R.G. proposto da INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., in persona del direttore generale Gianluca Lauria, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Fumagalli, con do- micilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 96, presso lo studio dell'Avv. Ma- rina Rossi; – ricorrente – contro FALLIMENTO DELLA METIDE S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. Gio- vanni Nicola Paba, rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Cuccaru, con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21537/2021 — snciv · Corte di Cassazione: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento procedura pendente inattività successiva alla sospensione opposizione tardiva credito contestato opposizione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14059/2009 R.G. proposto da INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., in persona del direttore generale Gianluca Lauria, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Fumagalli, con do- micilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 96, presso lo studio dell'Avv. Ma- rina Rossi; – ricorrente – contro FALLIMENTO DELLA METIDE S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. Gio- vanni Nicola Paba, rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Cuccaru, con domi- cilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassa- zione;

– controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Sassari depositato il 28 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14059/2019 Numero sezionale 6399/2021 Numero di raccolta generale 21537/2021 Data pubblicazione 27/07/2021 Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che l'International Factors Italia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso il de- creto del 28 marzo 2019, con cui il Tribunale di Sassari ha dichiarato inam- missibile l'opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del falli- mento della Metide S.r.l., dichiarato esecutivo con decreto del 14 febbraio 2018, rilevando che il procedimento di verificazione non si era ancora con- cluso, essendo stato rinviato ad un'udienza successiva; che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso il- lustrato con memoria.

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 113, 156, 161 e 162 cod. proc. civ. e dell'art. 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, osservando che il Tribunale, pur avendo ritenuto illegittimo il decreto di esecutorietà dello stato passivo, ha omesso di dichiararne la nullità, essendosi limitato a dichia- rare inammissibile l'opposizione, in virtù del mancato esaurimento del proce- dimento di verificazione, senza considerare che, nel rinviare all'udienza suc- cessiva, il Giudice delegato non aveva in alcun modo menzionato la predetta domanda, ma aveva fatto riferimento esclusivamente alle insinuazioni tar- dive; che, ad avviso della ricorrente, la ritenuta inefficacia del decreto di ese- cutorietà dello stato passivo non escludeva la configurabilità dell'interesse all'impugnazione, trattandosi di un provvedimento a contenuto decisorio in- cidente su diritti che, se non impugnato tempestivamente, risultava idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure endofallimentare, e la cui ineffi- cacia avrebbe consentito ad altri creditori d'impugnare a loro volta un even- tuale successivo provvedimento di ammissione al passivo; che il ricorso è infondato; che, nel dichiarare inammissibile l'opposizione, il Tribunale si è corretta- mente attenuto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui, poiché il giudice delegato può formare lo stato passivo e 2 F i r m a t o D a :

C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14059/2019 Numero sezionale 6399/2021 Numero di raccolta generale 21537/2021 Data pubblicazione 27/07/2021 renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver ter- minato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve esclu- dersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti de- creti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi tam- quam non essent, e quindi privi di effetti ai fini della decorrenza sia del ter- mine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo che di quello per il deposito delle domande tardive (cfr.

Cass., Sez. VI, 9/02/2021, n. 3054; Cass., Sez. lav., 11/07/2016, n. 14099; Cass., Sez. I, 27/03/2018, n. 7556; 15/01/2010, n. 559); che l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo, che ha indotto il legislatore a configurare l'opposizione dei cre- ditori esclusi come rimedio impugnatorio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, esclude infatti la proponibilità di un'opposizione allo stato pas- sivo anticipata, sia da parte dei creditori la cui domanda di ammissione sia stata rigettata o accolta soltanto parzialmente, essendo il relativo provvedi- mento modificabile fino all'esito del procedimento di verificazione, sia da parte di quelli la cui domanda non sia stata ancora esaminata, i quali non hanno interesse a contestare i provvedimenti adottati dal giudice delegato prima dell'esame di tutte le domande né per aver omesso di esaminare la loro pretesa né per aver pronunciato su quelle altrui; che la modificabilità dei provvedimenti di ammissione al passivo emessi prima dell'esaurimento del procedimento di verificazione, rinviando all'esito di quest'ultimo la proposizione di qualsiasi contestazione in ordine all'esi- stenza ed all'ammontare dei crediti ed alla relativa collocazione, comporta d'altronde l'inidoneità dei predetti provvedimenti a far decorrere il termine di cui all'art. 99, primo comma, della legge fall., escludendo quindi anche la possibilità di ricollegare alla mancata proposizione dell'opposizione l'acquisto di efficacia definitiva, sia pure limitata all'ambito del concorso tra i creditori; che non merita consenso l'obiezione sollevata dalla difesa del ricorrente, secondo cui, in quanto riguardanti la decorrenza del termine per il deposito delle domande tardive da parte di creditori che non avevano proposto istanza d'insinuazione nel termine di cui all'art. 93, primo comma, della legge fall., i 3 F i r m a t o D a :

C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14059/2019 Numero sezionale 6399/2021 Numero di raccolta generale 21537/2021 Data pubblicazione 27/07/2021 precedenti citati dal decreto impugnato si riferivano a fattispecie diverse da quella in esame; che, ai sensi dell'art. 101, primo comma, della legge fall., il termine ul- timo per il deposito delle domande tardive decorre infatti, così come quello per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, dalla conclusione del procedimento di cui all'art. 96 della legge fall., sicché, ove quest'ultimo non si sia esaurito, per non essere state ancora esaminate tutte le domande pro- poste, deve escludersi il perfezionamento della fattispecie cui le predette di- sposizioni ancorano la decorrenza dei rispettivi termini; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 15/07/2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro 4 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M