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Ordinanza — n. 21507/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for requesting factual review on warranty defect timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21507/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the lower court's factual assessment regarding the timeliness of a warranty claim. The appellant argued that technical defects were not apparent until two months after delivery, yet the court found the appeal violated procedural rules by asking for a review of facts. Consequently, the court rejected the request, affirming that the burden of proving timely notification of defects lies with the buyer under the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 1495 c.c.: An appeal requesting a review of the territorial judge's factual appreciation on the timeliness of a warranty defect notification is inadmissible as it violates the principle of legality and exceeds the scope of the court of cassation.

Parole chiave

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warranty defect timeliness inadmissible appeal factual review prohibition burden of proof buyer Civil Code warranty asserzione difendibile legittimazione a contestare licenza contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 1495 c.c.
13-01-2021 -2- Atteso che: - con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1495 c.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1 comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 380 bis c.p
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 1495 c.c
13-01-2021 -2- Atteso che: - con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1495 c.c.
art. 1 comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12130 del 2008
Cass. n. 12130 del 2008; di recente: Cass.
Cass. n. 24348 del 2019
12130 del 2008; di recente: Cass. n. 24348 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22501-2019 proposto da: ASTORE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, rappresentato e difeso dall'avvocato SISTO SALOTTI; - ricorrente - contro ROGANI FABIO, LATTANZI ANNA IUTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DI MONACO, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO CIARROCCHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 634 del 2014, accoglieva la domanda di garanzia per vizi ex art. 1490 e ss c.c. proposta da Maurizio Astore nei confronti di Fabio Rogani e Anna Rita Lattanzi con riferimento al contratto di compravendita di imbarcazione concluso fra le parti in data 24.09.2005 e per l'effetto condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 17.000,00 a titolo di danno. Adìta dagli originari convenuti, la Corte d'appello di Ancona, nella resistenza dell'appellato Astore, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza appellata, dichiarava intervenuta la decadenza dell'acquirente dall'azione di garanzia per vizi intrapresa, eccezione sulla quale il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare, per avere lo stesso acquirente dichiarato che "successivamente alla consegna dell'imbarcazione, trascorsi circa due mesi di permanenza a terra, iniziavano progressivamente a comparire vistose bolle" su circa il 60% della superficie dell'imbarcazione, mentre la lettera di contestazione è datata 12.01.2006.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'Astore, sulla base di un unico motivo, cui resistono i Rogani — Lattanzi con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa, contenente anche richiesta di remissione della questione alle Sezioni Unite.

Ric. 2019 n. 22501 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- Atteso che: - con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1495 c.c. per non avere la Corte distrettuale ritenuto che solo all'esito dell'accertamento tecnico preventivo effettuato nel 2006 aveva avuto reale contezza della gravità dei vizi dell'imbarcazione, che non rappresentavano un mero vizio estetico ma addirittura comprometteva la stessa stabilità del mezzo. La censura è inammissibile perché, sebbene denunci il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 c.c., in realtà lamenta l'apprezzamento di fatto operato dalla corte dorica in punto di mancata prova della tempestività della denuncia del vizio (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), senza, peraltro, rispettare il paradigma fissato dal novellato articolo 360 n. 5 c.p.c.

Il motivo, in sostanza, si risolve nella prospettazione di argomenti di puro merito, e in quanto richiede alla Corte di cassazione un giudizio di fatto, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, avente ad oggetto l'interpretazione della lettera inviata dall'Astore ai venditori in riscontro al reclamo dei vizi. Con il motivo in esame, in sostanza, il ricorrente chiede a questa Corte una inammissibile revisione dell'apprezzamento operato dal giudice territoriale sulla portata della lettera del 12.01.2006 e sulla relativa risposta, pacifico che nella specie non è stata neanche dedotta una implicita rinuncia all'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. Con la conseguenza che la Corte territoriale ha fatto corretta applicato del principio di diritto secondo cui <n tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.» (cfr.

Cass. n. 12130 del 2008; di recente: Cass. n. 24348 del 2019). Ric. 2019 n. 22501 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -3- In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, né vengono ravvisati i presupposti per la rimessione della controversia alle Sezioni Unite a seguito della valutazione della manifesta infondatezza del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che vengono liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui curo 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella came