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Ordinanza — n. 21505/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge specific grounds of the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21505/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appellant's civil appeal inadmissible because it failed to address the specific legal grounds upon which the Court of Appeal based its decision. Although the appellant argued that the lower court incorrectly rejected claims regarding buried debris and distance violations, the appellate court had ruled on multiple distinct issues, including the removal of debris and violation of distance regulations. The court held that since the appeal did not target any of the independent rationes decidendi that supported the judgment, it could not legally overturn the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 380 bis cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it does not specifically challenge any of the distinct and autonomous legal grounds upon which the lower court's decision is based, even if the appeal is formally framed under the provision for erroneous rejection of a decisive fact.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal multiple rationes decidendi autonomous legal grounds judicial res judicata civil procedure appeal rifiuto edile ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
09-12-2020 -2- -la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso, articolato formalmente come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n.5, cod.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric.
art. 936 cod. civ
art. 936, comma 2 cod. civ
per il riconoscimento del costo sostenuto per la manodopera e per i materiali determinato in euro 24.000,00; -l'attore proponeva gravame e la Corte d'appello di Bari con la sentenza qui impugnata, lo accoglieva solo relativamente all'importo dell'indennità ex art. 936, comma 2 cod. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 7931/2013
Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass.
Cass. n. 4293/2016
Cass. n. 16314/2019
Sez. Un. 7931/2013
Sez. Un. 7931/2013; Cass.
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Testo completo

e CU -k-- CL ORDINANZA sul ricorso 7306-2019 proposto da: DEFLORIO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Chieco con studio in Valenzano (BA), viale Benedetto Croce n.14; - ricorrente - contro FIN COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Carbone con studio in Bari via Dante Alighieri 51; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1463/2018 della Corte d'appello di Bari, depositata il 23/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il sig.

Deflorio Michele aveva chiesto al Tribunale di Bari-sez. dist. di Rutigliano l'accertamento che la società Fin Costruzioni s.r.l. aveva, nel corso della costruzione di un edificio sul fondo adiacente al suo, determinato uno sconfinamento della suddetta costruzione, realizzando un vano intercapedine nel sottosuolo del fondo dell'attore, oltre ad aver interrato nello stesso fondo detriti derivanti dalla lavorazione; chiedeva pertanto accertarsi la vioalzione della disciplina sulle distanze, il ripristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni; _ -costituita nel gi4zio la società convenuta aveva sostenuto di avere debitamente provveduto alla rimozione dei detriti derivanti dalla lavorazione e chiedeva al tribunale il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale,i1 riconoscimento del costo sostenuto per la manodopera e per t_ materiali ai seyii dell'art. 936 cod. civ.; -il tribunale, all'esito del giudizio, istruito mediante prove orali e ctu, aveva respinto la domanda attorea ed accolto quella riconvenzionale ex art. art. 936, comma 2, cod. civ. per il riconoscimento del costo sostenuto per la manodopera e per i materiali determinato in euro 24.000,00; -l'attore proponeva gravame e la Corte d'appello di Bari con la sentenza qui impugnata, lo accoglieva solo relativamente all'importo dell'indennità ex art. 936, comma 2 cod. civ. ridotta ad euro 10.723,90, dichiarando l'inammissibilità per il resto dell'appello; -la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dal Deflorio con un unico motivo di ricorso, cui resiste Fin Costruzioni s.r.l. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

Ric. 2019 n. 07306 sez. M2 - ud. 09-12-2020 -2- -la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso, articolato formalmente come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta l'asserito erroneo rigetto della domanda di accertamento dell'esistenza dei detriti interrati nel fondo di proprietà dell'attore; -tuttavia, la censura è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi valorizzata dalla corte territoriale a fondamento della statuiziono(conferma del rigetto della decisione di primo grado; -la corte territoriale ha, infatti, ricostruito la sentenza di primo grado in relazione ai vari capi decisi e cioè sulla questione concernente i detriti (cfr. pag.4), quella relativa le presunte violazioni della disciplina sulle distanze (cfr. pag.5), e quelle sull'intercapedine (cfr. pag.

6) e rispetto ad ognuna di esse ha individuato plurime rationes decidendi e verificato che non tutte erano state oggetto di appello, cosicchè rispetto a quelle non attinte la sentenza di primo grado restava comunque sufficientemente motivata ed idonea a passare in giudicato; -ciò è coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissipile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali " rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.

Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass. n.4293/2016; id.16314/2019); Ric. 2019 n. 07306 sez. M2 - ud. 09-12-2020 -3- -ebbene, tale ratio decidendi di carattere processuale, posta dalla corte territoriale a fondamento della sentenza d'appello non è attinta dal ricorso che, invece, concerne la statuizione di rigetto nel merito della domanda di accertamento dei detriti interrati, la rimozione ed il risarcimento dei danni; -in altri termini, l'articolato motivo di ricorso trascura la sopra individuata ratio decidendi, con la conseguenza che la censura è inammissibile non essendo diretta ad incidere su di essa, neppure sotto il profilo della riconducibilità al paradigma dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ.; -l'inammissibilità del ricorso, comporta, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 5000,00 per compensi ed oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2019 n. 07306 sez. M2 - ud. 09-12-2020 -4- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della