Cassation court allows opposition to bankruptcy passive status by rejecting dismissal due to missing document copies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the bankruptcy court's order rejecting a creditor's opposition to the passive status due to missing document copies. The creditor argued that the law does not require producing the original decree, and the court noted the bankruptcy judge had sufficient elements to decide. Consequently, the court held the lower court erred in applying procedural sanctions and ordered the decree quashed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 98 I.f.; Art. 99 I.f.; Art. 347 c.p.c.: In opposition proceedings under Art. 98 I.f., failure to produce a copy of the contested decision does not render the opposition inadmissible if the court can access the file or the content is transcribed.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15020-2019 proposto da: LA GONA ANGELO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati LUCA GIUSEPPE PIZZIGONI e ANDREA PESENTI, con procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - -contro- FALLIMENTO della FRATELLI VICO s.r.1., in persona del curatore p. t.; - intimato - avverso il decreto n. 1973/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato 1'11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con ricorso proposto il 17.8.17 Angelo Pietro La Gona propose opposizione ex art. 98 I.f., avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento della F.11i Vico s.r.I., condividendo il parere del curatore, aveva respinto la domanda d'ammissione al passivo per le somme di euro 19.354,38 quale credito a titolo di t.f.r., e di euro 583,28 quale credito per l'indennità di preavviso, crediti maturati in ordine all'attività lavorativa subordinata svolta alle dipendenze della società poi fallita dal 5.2.02 al 31.10.14 con le mansioni di operaio; non si costituì la curatela.
Con ordinanza emessa l'11.4.19 il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione, osservando che il ricorrente non aveva prodotto il verbale di accertamento dello stato passivo dichiarato esecutivo, ciò che precludeva l'esame del merito del ricorso, escludendo l'interesse ad agire, mentre l'omessa produzione della copia del provvedimento impugnato comportava, in applicazione analogica dell'art. 347 c.p.c., il rigetto dell'opposizione. Il La Gona ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Non si è costituito il fallimento. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa interpretazione dell'art. 98 I.f., e nullità del decreto impugnato per violazione Ric. 2019 n. 15020 sez.
M1 - ud. 09-03-2021 -2- dell'art. 99 I.f., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato comportasse il rigetto dell'opposizione proposta, sebbene la legge non prescriva tale obbligo, omettendo altresì di acquisire d'ufficio la documentazione allegata al fascicolo della domanda d'insinuazione al passivo. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 99 I.f. per omessa pronuncia, in quanto il Tribunale disponeva della busta-paga di dicembre 2014 e del Cud dello stesso anno.
Il ricorso va accolto. Il primo motivo è fondato. Secondo il più recente orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il Tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 I.fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato (Cass., n. 23138/2020).
Va altresì osservato che, pur ritenendosi applicabile l'art. 347, comma 2, c.p.c., altro orientamento afferma che, nel giudizio ex art. 98 l.f. anche nel caso di mancato deposito del provvedimento impugnato, il giudice dell'opposizione è tenuto comunque a pronunciare nel merito quando disponga di elementi sufficienti per la decisione, come nel caso in cui nel ricorso in opposizione sia stato testualmente riportato il contenuto del provvedimento del giudice delegato, come tratto dalla comunicazione del curatore (v. Cass., n. 2677/12). Ric. 2019 n. 15020 sez.
M1 - ud. 09-03-2021 -3- Ora, nel caso concreto, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ritenendo di rigettare l'opposizione allo stato passivo per la mancata produzione del verbale di accertamento dello stato passivo e di copia del decreto impugnato, omettendo l'esame di quest'ultimo attraverso la consultazione del fascicolo della procedura concorsuale. Inoltre, va osservato che nel ricorso ex art. 98 I.f., il ricorrente ha trascritto il contenuto del decreto impugnato, per cui non può dirsi che sia stato precluso al Tribunale l'esame del provvedimento.
Pertanto, è da ritenere erroneo anche il rilievo del Tribunale secondo il quale il ricorrente non sarebbe stato munito dell'interesse ad agire in conseguenza dell'omessa produzione del decreto di rigetto della domanda d'insinuazione al passivo, che invece è chiaramente evidenziato dalla avvenuta trascrizione nel ricorso (in ordine al secondo motivo) della motivazione del suddetto decreto. Il secondo motivo può ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa il decreto impugnato. Rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittim