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Ordinanza — n. 21501/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late bankruptcy claim appeal as procedural defect and new evidence were irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21501/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the late claim for bankruptcy was procedurally barred and the lower court correctly rejected it. The appellant argued that the original proceedings were extinguished and that new documents proved his debt, but the court found no clear evidence of extinction and noted the opposition merely repeated prior rejected requests. Consequently, the court ruled that the appellant should have challenged the initial rejection rather than filing a new, untimely claim.

Regesto Legislator

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Art. 310 c.p.c.; Art. 101 I.f.: A late claim for bankruptcy admission is inadmissible if the original proceedings were not properly extinguished and the new request merely reiterates previously rejected demands without new grounds.

Parole chiave

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late bankruptcy claim procedural inadmissibility extinguished proceedings reiteration of requests bankruptcy passivity credito di contributi bancarotta fraudolenta compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 310 c.p.c.
Art. 101 I.f.
Art. 2697 c.c.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 112 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., ex art.
Art. 360, n.4 c.p.c.
112 c.p.c., ex art. 360, n.4, c.p.c., avendo il Tribunale omesso la pronuncia sui documenti depositati dall'istante, affermando erroneamente che il CUD 2013 e la busta-paga non fossero documenti idonei a provare i crediti fatti valere.
artt. 310 c.p
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 310 c.p.c.
art. 2697 c.c
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 112 c.p
2697 c.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 19628/04
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9511-2019 proposto da: BA I I AGLIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO FAMULARO, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro CURATELA del FALLIMENTO della ESI COSTRUZIONI s.r.1., in persona del curatore p.t.; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Francesco Battaglia, premesso di essere stato un lavoratore dipendente della Esi Costruzioni s.r.I.- dichiarata fallita nel 2016- e suo creditore in via privilegiata per le somme di euro 17.025,65 per t.f.r., e di euro 3510,19 per retribuzioni maturate nei mesi da gennaio a marzo del 2012, propose opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato il quale aveva respinto la sua domanda d'insinuazione tardiva al passivo, in quanto già presentata e rigettata in data 8.3.17 per carenza di documentazione.

Con decreto emesso l'11.1.19, il Tribunale di Catanzaro rigettò l'opposizione, osservando che: il ricorrente aveva presentato, il 6.2.17, una domanda d'ammissione al passivo per la somma complessiva di euro 19.698,02 a titolo di t.f.r. e retribuzione per i mesi da gennaio a marzo 2012, respinta dal giudice delegato l'8.3.17 perché non sufficientemente provata per carenza di documentazione; chiuso lo stato passivo, il ricorrente non propose opposizione avverso il suddetto decreto di rigetto; la successiva domanda tardiva d'insinuazione al passivo era inammissibile poiché reiterava le medesime richieste già esaminate e decise in sede di verifica del passivo; il ricorrente avrebbe dunque dovuto impugnare il primo decreto di rigetto.

Francesco Battaglia ricorre in cassazione con due motivi. Non si è costituito il fallimento. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 310 c.p.c. e 101 I.f., in quanto la successiva domanda Ric. 2019 n. 09511 sez. M1 - ud. 19-01-2021 -2- d'insinuazione tardiva al passivo era da ritenere ammissibile a seguito dell'estinzione dell'originaria procedura di accertamento del passivo. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., ex art. 360, n.4, c.p.c., avendo il Tribunale omesso la pronuncia sui documenti depositati dall'istante, affermando erroneamente che il CUD 2013 e la busta-paga non fossero documenti idonei a provare i crediti fatti valere.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole che il giudice delegato abbia considerato inammissibile la domanda d'insinuazione al passivo tardiva, sebbene il procedimento relativo alla domanda tempestiva di ammissione al passivo fosse da ritenere estinto. Tuttavia, il ricorrente non allega chiaramente le ragioni per le quali la procedura dì accertamento del passivo, chiusasi con il decreto di rigetto della domanda (cui è seguita la domanda tardiva) avrebbe dovuto essere dichiarata estinta dal giudice delegato. Al riguardo, va osservato che il ricorrente lamenta l'omessa estinzione della procedura, non indicandone i motivi, ma limitandosi a richiamare la giurisprudenza di legittimità a tenore della quale l'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sé, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. 310, primo comma, cod. proc. civ. (v.

Cass., n. 19628/04). Ma il riferimento a tale orientamento non giova al ricorrente, considerato che nella fattispecie la doglianza in questione afferisce all'asserita estinzione del Ric. 2019 n. 09511 sez. M1 - ud. 19-01-2021 -3- procedimento di accertamento del passivo, e non al procedimento d'insinuazione tardiva al passivo. Occorre, altresì, evidenziare che l'atto d'opposizione allo stato passivo avverso il decreto d'inammissibilità della domanda tardiva è stato fondato sulle medesime richieste già esaminate e decise con il decreto emesso il 12.7.17 che respinse la domanda tempestiva di ammissione al passivo.

Ne consegue un ulteriore profilo d'inammissibilità del motivo in esame, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto far valere nell'atto d'impugnazione l'invocata estinzione, doglianza proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia omesso di pronunciare sulla nuova domanda d'insinuazione tardiva, senza esaminare i documenti prodotti a sostegno sia della prima domanda che di quella tardiva (busta-paga). Al riguardo, va osservato che il Tribunale, avendo correttamente dichiarato inammissibile la domanda d'insinuazione tardiva, come esposto, non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sulla idoneità dei documenti precedentemente prodotti per dimostrare il rapporto di lavoro.

Nulla per le spese di giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione della curatela fallimentare.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deci