Italian Court dismisses appeal due to lack of special power of attorney for cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney lacked the required specificity for this stage of litigation. The petitioner's lawyer submitted a generic mandate that granted broad powers to multiple individuals without explicitly authorizing representation in the cassation phase. The court ruled that such generalities fail to demonstrate the client's conscious consent to the specific legal representation needed for this final review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 c.p.c.; A power of attorney submitted for a cassation appeal must be specially tailored to that specific proceeding; generic mandates granting broad powers to multiple persons without explicit authorization for the current stage are invalid and render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10604-2020 proposto da: AFTAB UMER, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; - intimato - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :
F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10604/2020 Numero sezionale 6584/2021 avverso la sentenza N. CRONOL. 465/2020 della CORTE D’APPELLO Numero di raccolta generale 21412/2021Data pubblicazione 26/07/2021 DI CATANIA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa- ta del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Aftab Umer, cittadino del Pakistan, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Catania ne ha ri- gettato l’impugnazione avverso l’ordinanza del locale tribunale che ne ave- va, a sua volta, respinto l’opposizione al provvedimento della competente commissione territoriale di diniego della concessione della protezione in- ternazionale e del riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
2. In via preliminare, osserva il Collegio che la procura in atti, redatta su foglio separato, spillato al ricorso, non riveste il carattere di specialità di cui all’art. 83 c.p.c. e tanto perché risultano adottate, nel corpo del mandato difensivo, formule generiche ed in alcun modo riconducibili all’odierno giudizio di legittimità, nella mancata indicazione, anche, del provvedimento impugnato. L’individuazione, poi, all’interno dell’atto, in forma plurale, dei profes- sionisti che si vorrebbero officiati dell’incarico neppure corrisponde alla persona del legale che, unico, è invece destinatario del mandato e concorre ad escludere in capo al conferente, insieme ai dati mancanti e connotanti di genericità la procura, la consapevolezza dell’attribuzione (così per la formu- la:
“Nomina l’avv. Davide Ascari del Foro di Modena con studio sito in Corso Duomo n. 20 a Modena, a rappresentarlo in giudizio congiuntamente e disgiuntamente (enfasi aggiunta) nella presente procedura e nelle eventuali fasi successive conferendogli tutti i po- teri di cui all’art. 83, 84 c.p.c., nonché quelli di transigere, rinunciare agli atti del presen- te giudizio, di proporre reclami e compiere quant’altro necessario. Inoltre conferisce ai pre- detti procuratori (enfasi aggiunta) la facoltà di trattare, quietanzare, trattare questioni, 2 F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10604/2020 conferendo le più ampie facoltà di legge. Il tutto sin da ora con promessa di rato e fermo, Numero sezionale 6584/2021Numero di raccolta generale 21412/2021 senza ulteriori ratifiche e conferme”).
Data pubblicazione 26/07/2021 Per consolidato principio di questa Corte, è infatti inammissibile il ri- corso per cassazione allorquando la procura, anche ove apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c., contenga comunque espressioni incompatibili con la specialità richie- sta e dirette, piuttosto, ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e prive del consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al di- fensore per l’introduzione del giudizio di legittimità (Cass. n. 28146 del 05/11/2018;
Cass. n. 4069 del 18/02/2020; Cass. n. 16040 del 28/07/2020; Cass. n. 905 del 20/01/2021).
3. Il ricorso è pertanto inammissibile, nella nullità della procura (vd: SSUU n. 15177 del 01/06/2021).
4. Nella tardività ed irritualità della costituzione del Ministero non vi è da provvedere sulle spese di lite.
4. Deve darsi atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, attesa la nullità della procura (ex SSUU n. 15177 cit.), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- lo, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :
F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 10604/2020 Numero sezionale 6584/2021 Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, Numero di raccolta generale 21412/2021Data pubblicazione 26/07/2021 sottosezione prima del 15 luglio 2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :
F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P