Court orders correction of Cassation order to deduct litigation costs for the lawyer as an antistatary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure to correct a material error in a previous order. The original order omitted the instruction to deduct litigation costs from the state in favor of the lawyer, who was acting as an antistatary. The court ruled that such a correction is permissible and ordered the specific text to be amended to include the deduction of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391-bis c.p.c.; The court may correct material errors in its own orders, including the omission of provisions regarding the deduction of litigation costs in favor of an antistatary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5269-2021 proposto da: FERRARA Alessandro, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via Barnaba Tortolini, 30 - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO - intimato - avverso l’ordinanza cron. n. 29119/2020 depositata il 18/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONE CIVILE; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 5269/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa-Numero sezionale 6595/2021Numero di raccolta generale 21411/2021 ta del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA. Data pubblicazione 26/07/2021 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE - Rilevato che l’avvocato Alessandro Ferrara ricorre ex art. 391 bis c.p.c. per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza in epigrafe indicata con cui questa Corte, provvedendo sul ricorso proposto per Parveen Kau- sar avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma del 24 giugno 2019, ometteva di disporre la distrazione delle spese di lite in favore del di- fensore; - Rilevato che è stato prodotto il provvedimento per cui è istanza di corre- zione di errore materiale in copia conforme; - Rilevata l’omissione denunciata e ritenutane la ricorribilità in cassazione (Cass. n. 14831 del 18/06/2010;
Cass. SU n. 16037 del 07/07/2010n. 12437 del 17/05/2017); - Ritenuto che va disposta la distrazione delle spese di lite liquidate in fa- vore dell’avvocato Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario; - Considerato che nulla deve statuirsi sulle spese del presente procedi- mento nel rilievo, pacifico nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (ex multis: Cass. n. 21213 del 17/09/2013)
P.Q.M.
in accoglimento dell’istanza, dispone la correzione del dispositivo della ordinanza n. 29119 del 2020 della Seconda sezione civile della Corte di cas- sazione nei seguenti termini: là dove è scritto in parte motiva “La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinan- za impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del Questore del 21 giu- 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :
F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 5269/2021 Numero sezionale 6595/2021 gno 2019. Condanna gli intimati in solido al pagamento in favore della ricorrente delle Numero di raccolta generale 21411/2021Data pubblicazione 26/07/2021 spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge”; deve invece leggersi:
“La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, an- nulla il provvedimento del Questore del 21 giugno 2019. Condanna gli intimati in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’Avvocato Alessandro Ferrara, quale antistata- rio”.
Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 15 luglio 2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3