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Ordinanza — n. 21401/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding specific appeal defects, ruling that re-litigating facts does not violate procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21401/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the condominium's appeal against a lower court ruling that ordered it to compensate a business for roof tile damage. The appellant argued the appeal lacked specificity by re-litigating evidence already presented in the first instance, claiming this violated procedural prohibitions. The court rejected this, holding that an appellant may simply ask the appellate court to re-evaluate existing evidence without introducing new arguments, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: An appeal is not inadmissible for lack of specificity if the appellant merely requests a new evaluation of evidence already produced, as this does not constitute a 'new matter' prohibited by procedural law.

Parole chiave

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specificity of appeal re-litigation of facts procedural admissibility new matter prohibition appellate review lesioni conseguenti risarcimento contrattuale del danno responsabilità del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
— violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod.
Art. 345 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 342 cod. proc. civ
— violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
26-11-2020 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 26 novembre 2020.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790
Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115
Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 24464
648034-01; in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 24464, Rv.
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Testo completo

guente e _( - ORDINANZA sul ricorso 33116-2019 proposto da: CONDOMINIO di VIA BORAGINE (CASA ALBA) sedente in LOANO, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIOVANNI PIETRO SANNA; - ricorrente - contro GIFO SAS; - intimata - avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. Ritenuto in fatto - che il Condominio di Via Boragine (Casa Alba), in Loano, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 462/19, del 27 marzo 2019, della Corte di Appello di Genova, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società Gifo S.a.s. contro la sentenza n. 680/15, del 5 giugno 2015, del Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga — ha condannato l'odierno ricorrente a risarcire il danno patrimoniale cagionato alla predetta società, in ragione della caduta di tegole di ardesia dal tetto dell'edificio condominiale; - che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio, lamentando la società Gifo di aver subito un danno patrimoniale, in ragione della chiusura dell'attività commerciale da essa gestita — a causa del già segnalato distacco di tegole di ardesia dal tetto dello stabile condominiale — dal 23 gennaio al 25 febbraio 2007; - che autorizzata dal primo giudice la chiamata in causa, su domanda del convenuto, del Comune di Loano e della compagnia assicuratrice Allianz Subaplina S.p.a., costituitisi i terzi chiamati ed istruita la causa anche mediante prova orale, l'adito Tribunale rigettava la domanda; - che esperito gravame dalla società Gifo (senza, peraltro, che il Condominio odierno ricorrente reiterasse le proprie domande verso i terzi chiamati), il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, Ric. 2019 n. 33116 sez.

M3 - ud. 26-11-2020 -2- condannando l'odierno ricorrente a pagare € 1.500,00, "in valuta attuale", oltre interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo; - che avverso la sentenza della Corte figure il Condominio di Via Boragine in Loano ricorre per cassazione, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art. 54, commi 1, lett. a), e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; - che, in particolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel decidere sull'eccezione dell'odierno ricorrente di difetto di specificità dell'appello, ha applicato l'art. 342 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lett. 0a), del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella 1. n. 134 del 2012, ritenendo che le stesse non operassero "ratione temporis", mentre ai sensi del comma 2 del medesimo art. 54 esse avrebbero dovuto trovare applicazione, essendo stato l'atto di citazione in appello notificato il 28 ottobre 2015, e dunque dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, ovvero dopo 1'11 settembre 2012, dal momento che la legge n. 134 del 2012 fu pubblicata sulla Gawtta Ufficiale dell'Il agosto 2012; - che, in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del gravame anche sulla scorta del vecchio testo dell'art. 342 cod. proc. civ., non contenendo una critica circostanziata della sentenza impugnata; - che è rimasta intimata la società GIRI);

Ric. 2019 n. 33116 sez. M3 - ud. 26-11-2020 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 26 novembre 2020. Considerato in diritto - che il ricorso è manifestamente infondato; - che, invero, sebbene sia conclamato l'errore commesso dalla sentenza impugnata, giacché essa, effettivamente, avrebbe dovuto applicare il vigente testo dell'art. 342 cod. proc. civ. (e ciò perché, risalendo la notificazione dell'atto di appello al 28 ottobre 2015, al giudizio innanzi alla Corte figure si applicava, "ratione temporis", il novellato testo della norma suddetta, destinato ad operare per tutti i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dopo 1'11 settembre 2012), lo stesso è rimasto, in concreto, privo di incidenza, non essendo errata la valutazione compiuta dal giudice di appello circa la specificità del proposto gravame; - che, al riguardo, va rammentato che la "denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione" (da ultimo, Cass.

Sez. 3, ord.20 novembre 2020, n. 26419, Rv. 659858-01), sicché, nella specie, ciò che occorre stabilire è se il motivo di gravame della società Gifo fosse effettivamente specifico, o meglio se contenesse una critica argomentata della sentenza resa dal giudice di prime cure; Ric. 2019 n. 33116 sez. M3 - ud. 26-11-2020 -4- - che, sul punto, va rammentato che la "specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass.

Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01); - che, pertanto, l'appellante "che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare «ex novo» le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello", e ciò in quanto, sostenere il contrario, 'significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un «quid novi» rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che — a tacer d'altro — non sarebbe coerente col divieto di «nova» prescritto dall'art.345 cod. proc. civ." (così, in motivazione, Cass.

Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01); - che tale evenienza è quella verificatasi nel caso che occupa, dal momento che l'appellante — a fronte dell'affermazione del primo giudice, secondo cui "la produzione di copia autentica dei registri dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2007, e dei tre anni antecedenti e [dei] due successivi", non avrebbe fornito "la prova di quelli che sarebbero stati i guadagni, l'utile, nel periodo in questione", elt (ovvero, quello i(durante l'esercizio commerciale gestito dalla società Gifo fu chiuso, a causa del distacco delle tegole di ardesia dal tetto del condominio odierno ricorrente) — altro non poteva, o meglio, doveva, Ric. 2019 n. 33116 sez.

M3 - ud. 26-11-2020 -5- fare se non ribadire come tale documentazione, invece, fosse idonea a fornire la prova del danno patrimoniale subito; - che, dunque, risulta corretta l'affermazione della Corte ligure secondo cui il gravame manifestava "sufficientemente e analiticamente quali censure" muovesse "alla sentenza di primo grado nelle sue statuizioni nonché l'obiettivo di dette censure"; - che, pertanto, l'odierna doglianza circa il difetto di specificità dell'appello risulta destituita di fondamento; - che nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata la società Gifo; - che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Ric. 2019 n. 33116 sez. M3 - ud. 26-11-2020 -6- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottos