Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient factual exposition in the petition under Article 360-bis of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to meet the statutory requirement for a clear and exhaustive statement of facts. The appellants, the Palese family, challenged a revocatory action brought by banks against their guarantee, arguing errors in the lower court's reasoning regarding the guarantee's validity and the banks' standing. The court ruled that the petition did not sufficiently detail the factual basis and legal arguments necessary for the Supreme Court to evaluate the merits, as required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 360-bis, comma 2, c.p.c.: The cassation petition must contain a clear and exhaustive exposition of the facts of the case, including the parties' claims, factual premises, and legal grounds, which cannot be derived from other acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso 30621-2019 proposto da: PALESE SIMONA, DONATO LEO ANTONIO, PALESE DONATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BEITOLO 6, presso lo studio dell'Avvocato ROBERTO CHIARI, rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGELO PETRACCA; - ricorrenti - contro INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI, N. 15, presso lo studio dell'Avvocato BENEDETTO (-ARGANI, rappresentata e difesa dall'Avvocato WALTER U. LIACI; - controricorrente - contro NEPRIX SRI.„ nella sua qualità di procuratrice e mandataria di A.PORTI SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PAGANO 68, presso lo studio dell'Avvocato ELISABETTA DE LUCA RAPONI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro BANCO DI NAPOLI SPA, UNICREDIT SPA; - intimate - avverso la sentenza n. 710/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Donato Palese, Simona Palese e Leo Antonio Donato ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 710/19, del 2 luglio 2019, della Corte di Appello di Lecce, che — rigettando il gravame dagli stessi esperito contro la sentenza n. 3761/16, del 5 settembre 2016, del Tribunale di Lecce — ha accolto l'azione revocatoria esperita, nei confronti degli odierni ricorrenti, dalle società Banco di Napoli S.p.a. (oggi divenuta, attraverso varie vicende societarie, Intesa San Paolo S.p.a.) e Unicredit S.p.a.; - che, in punto di fatto, i ricorrenti premettono "la conoscenza dei fatti così come verificatosi richiamando tutti gli atti a difesa", ai quali "per brevità" essi si sono riportati "integralmente";
Ric. 2019 n. 30621 sez. M3 - ud. 26-11-2020 -2- - che avverso la sentenza della Corte salentina i Palese e il Donato ricorrono per cassazione, sulla base — come detto — di cinque motivi; - che il primo motivo denuncia "nullità della fideiussione" e "inesistenza obbligazioni in testa al fideiussore"; - che il secondo motivo denuncia "erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione circa l'eccezione di nullità della fideiussione e inesistenza del credito in testa a Unicredit S.p.a. e Banco di Napoli S.p.a. e conseguente carenza di legittimazione attiva dei predetti istituti di credito"; - che il terzo motivo denuncia "erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza sia in ordine alla eccezione di decadenza della fideiussione per decorrenza del termine previsto ex art. 1957 cod. civ-., sia in ordine alla conseguente eccezione di difetto assoluto di legittimazione attiva in testa a Unicredit S.p.a. e Banco di Napoli S.p.a."; - che il quarto motivo denuncia "erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo di Trust"; - il quinto motivo denuncia "assoluta erroneità della sentenza nella parte in cui dispone la revoca dell'atto istitutivo di Trust"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la società Neprix S.r.l. (nella sua qualità di mandataria e procuratrice della società Aparti S.r.l., cessionaria del credito di Unicredit), chiedendo che la stessa venga dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza e carenza di specificità dei motivi, o comunque rigettata; che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, anche la società Intesa San Paolo, chiedendo che lo stesso venga rigettato; 12ic. 2019 n. 30621 sez.
M3 - ud. 26-11-2020 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 26 novembre 2020. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; - che esso non reca alcuna esposizione dei fatti oggetto del giudizio, tanto che per "la conoscenza dei fatti così come verificatosi" i ricorrenti richiamano "tutti gli atti a difesa", ai quali "per brevità" essi / 1'11 sono riportati "integralmente"; - che come affermato, a più riprese, da questa Corte, quello della esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass.
Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01); - che la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01); che, di conseguenza, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo" occorre che il ricorso per cassazione rechi Ric. 2019 n. 30621 sez.
M3 - ud. 26-11-2020 -4- "l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito" (Cass.
Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01); che resta, infine, inteso che detto requisito "deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto" (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Ric. 2019 n. 30621 sez. M3 - ud. 26-11-2020 -5- PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condannando Donato Palese, Simona Palese e Leo Antonio Donato a rifondere, alle società Intesa san Paolo S.p.a. e Neprix S.r.l., le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 26