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Ordinanza Interlocutoria — n. 21369/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 21369/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21369/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14574/2020 R.G., proposto da ROMANO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Cosi, con domicilio eletto in Roma, Via Crescenzio n. 20. -RICORRENTE- contro AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5580/2020, depositata in data 31.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.20221 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. CONSIDERATO: - che il ricorso, indirizzato all'Agenzia delle entrate riscossione non risulta notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, per cui la notifica deve ritenersi nulla (Cass. s.u. 2087/2020); - che, quindi, essendo l'Agenzia delle entrate riscossione rimasta intimata, occorre disporre la rinnovazione della notifica stessa.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 21369/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 14574/2020 R.G., proposto da ROMANO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Cosi, con domicilio eletto in Roma, Via Crescenzio n. 20. -RICORRENTE- contro AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5580/2020, depositata in data 31.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.20221 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. CONSIDERATO: - che il ricorso, indirizzato all'Agenzia delle entrate riscossione non risulta notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, per cui la notifica deve ritenersi nulla (Cass. s.u. 2087/2020); - che, quindi, essendo l'Agenzia delle entrate riscossione rimasta intimata, occorre disporre la rinnovazione della notifica stessa.

Parole chiave

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notificazione viziata notifica delle Intese avviso dei difetti comunicazione fiscale violazioni delle norme procedurali notificazione per via diplomatica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14574/2020 R.G., proposto da ROMANO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Cosi, con domicilio eletto in Roma, Via Crescenzio n. 20. -RICORRENTE- contro AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5580/2020, depositata in data 31.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.20221 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. CONSIDERATO: - che il ricorso, indirizzato all'Agenzia delle entrate riscossione non risulta notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, per cui la notifica deve ritenersi nulla (Cass. s.u. 2087/2020); - che, quindi, essendo l'Agenzia delle entrate riscossione rimasta intimata, occorre disporre la rinnovazione della notifica stessa.

P.Q.M.

ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle entrate riscossione presso l'Avvocatura generale dello Stato, entro gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo con formulazione di una nuova proposta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 27.5.2021. DEPOSITATA IN CANCELLERtA Oggi, 2 6 LUG 2