Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 21368/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to public hearing regarding reimbursement of property preservation costs under civil code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21368/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to a public hearing. The appellant argued that a property relationship constituted a loan for use rather than a gratuitous transfer because it was intended for a future donation, seeking reimbursement of preservation expenses. The lower court rejected this claim, holding that the donor's intent did not alter the legal nature of the relationship, and the Supreme Court found no sufficient evidence to overturn this qualification without further oral argument.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1808, comma 2, cod. civ.; Art. 769, cod. civ.: The court remands the case to public hearing to determine if the donor's intent regarding a future donation changes the legal qualification of the property relationship for reimbursement purposes.

Parole chiave

Generato dall'IA
property preservation costs loan for use contract future donation intent reimbursement claim remand to public hearing civil code interpretation appellate court decision legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1808, comma 2, cod. civ.
Art. 769, cod. civ.
19-05-2021 -2- considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 769 e 1803 cod.
Art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in quanto il rapporto intercorrente tra il de cuis e ricorrente è stato qualificato come comodato sebbene il godimento fosse finalizzato ad una successiva donazione.
Art. 112, cod. proc. civ.
-con il secondo motivo si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quale vizio della sentenza error in procedendo e violazione dell'art. 112 cod.
Art. 116, cod. proc. civ.
civ.; -con il terzo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia, violazione dell'art. 116 cod.
Art. 2697, cod. civ.
e dell'art. 2697 cod.civ., in relazione all'art.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 112 cod. proc. civ
-con il secondo motivo si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quale vizio della sentenza error in procedendo e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 comma 1, n.4, cod.
art. 116 cod. proc. civ
civ.; -con il terzo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia, violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.
art. 2697 cod.civ
e dell'art. 2697 cod.civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. 7930/2008
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30880-2019 proposto da: GAETA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 99, presso lo studio dell'avvocato Conte Studio Avv Vivinetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Raneri; - ricorrente - contro ARCODIA GIUSEPPE, ARCODIA NICOLÒ, IUCULANO CARMELO, IUCULANO CARLO; - intimati - avverso la sentenza n. 949/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che:

Q8s4 -il ricorrente Gaeta Massimiliano, già Iuculano Massimiliano, impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta ed avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la conservazione di un immobile compreso nella massa ereditaria; -il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di rimborso delle spese sostenute per la conservazione dell'immobile in quanto spese effettuate mentre egli aveva detenuto l'immobile in qualità di comodatario e non aveva dimostrato i presupposti della necessità e dell'urgenza richiesti ai sensi dell'articolo 1808, comma 2, cod. civ., per poter vedersi riconoscere il rimborso; -a seguito di impugnazione della sentenza di prime cure, con cui il Gaeta ha dedotto che il godimento dell'immobile anteriore alla donazione non poteva essere ricondotto ad un rapporto di comodato perché la nonna, al tempo proprietaria, gli aveva concesso l'immobile in godimento in vista della futura donazione; -la corte territoriale ha ritenuto irrilevante ai fini della qualificazione in termini di comodato, i motivi che avevano giustificato la concessione dell'immobile e, pertanto, ha confermato la statuizione del giudice di prime cure sulla base del richiamo al principio interpretativo enunciato nella sentenza Sez.

Un. 7930/2008; I -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dal Gaeta con ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati Arcodia Giuseppe, Arcodia Nicolò, Iuculano Carmelo, Iuculano Carlo; -la relatrice ha formulato proposta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. di rigetto; R1c. 2019 n. 30880 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 769 e 1803 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in quanto il rapporto intercorrente tra il de cuis e ricorrente è stato qualificato come comodato sebbene il godimento fosse finalizzato ad una successiva donazione. -con il secondo motivo si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quale vizio della sentenza error in procedendo e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 comma 1, n.4, cod. proc. civ.; -con il terzo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia, violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ.; c=e2-A -il Collegio ritiene che non sussista evidenza ()rolori923 e pertanto dispone rinvio alla pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta sezione civile- 2, il 19 maggio 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia DE POSITATA I