Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds raised in memoranda and violation of res judicata rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a judicial commissioner against a tribunal decree regarding his compensation. The appellant argued for additional fees for post-approval activities, but the court found the first ground inadmissible because the tribunal correctly distinguished between the commissioner's limited supervisory duties and the liquidator's duties. Furthermore, the second ground was rejected as inadmissible because it was introduced solely in the memoranda rather than the formal petition, violating procedural rules on new claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 5 d.m. 30/01/2012 n. 30; The court cannot examine new grounds of appeal raised in memoranda, and a claim for additional compensation is barred by res judicata when the factual basis and legal characterization were already fully adjudicated in the lower court decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36362/2019 R.G. proposto da PUPPO Avv. ROBERTO, rappresentato e difeso dagli Avv. Mariano Orenga e Osvaldo Verrecchia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Crescenzio, n. 107; – ricorrente – contro CONCORDATO PREVENTIVO DELLA GEDIFA S.R.L., in persona del legale rap- presentante p.t. Dott.ssa Franca Fanciulli; – intimato – avverso il decreto del Tribunale di Lagonegro depositato il 7 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 36362/2019 Numero sezionale 6388/2021 Numero di raccolta generale 21221/2021 Data pubblicazione 23/07/2021 Rilevato che l'Avv. Roberto Puppo, già commissario giudiziale del concor- dato preventivo della Gedifa S.r.l., surrogato con decreto del 13 giugno 2013, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con me- moria, avverso il decreto del 7 novembre 2019, con cui il Tribunale di Lago- negro ha provveduto alla liquidazione del compenso dovuto per l'attività pre- stata nella predetta qualità, determinandolo in Euro 51.000, ivi compresi Euro 48.500 già corrisposti a titolo di acconto; che il concordato preventivo non ha svolto attività difensiva.
Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, censurando il decreto impugnato per aver omesso di liquidare il compenso dovuto per l'attività prestata suc- cessivamente all'omologazione del concordato; che il motivo è inammissibile; che, nel procedere alla liquidazione del compenso, il Tribunale si è infatti attenuto correttamente al disposto dell'art. 5, comma quinto, del d.m. n. 30 del 2012, dando atto dell'intervenuta surrogazione del commissario giudiziale nel corso della procedura, distinguendo le attività svolte dall'Avv.
Puppo (li- mitate, per il periodo successivo all'omologazione, alla vigilanza e al controllo sull'operato del commissario liquidatore) da quelle svolte dal successivo com- missario Dott. Giuseppe Savona (comprendenti invece quelle attinenti alla liquidazione, avuto riguardo alla contestuale revoca del commissario liquida- tore) e ripartendo tra gli stessi l'importo complessivamente liquidato a titolo di compenso, pari ad Euro 85.000, in relazione alla diversa incidenza delle attività da ciascuno compiute, dei compiti rispettivamente affidati e dell'attivo realizzato nei rispettivi periodi di gestione; che, nel censurare la predetta liquidazione, il ricorrente non contesta l'ac- certamento compiuto in ordine alle attività svolte da ciascun commissario, ma si limita a lamentare l'omesso riconoscimento del compenso per quelle da lui poste in essere successivamente all'omologazione del concordato e a ri- chiamare quelle indicate nell'istanza di liquidazione del compenso, senza farsi carico in alcun modo del giudizio negativo espresso al riguardo dal decreto impugnato attraverso il rinvio al provvedimento di revoca, con la conseguenza 2 F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 36362/2019 Numero sezionale 6388/2021 Numero di raccolta generale 21221/2021 Data pubblicazione 23/07/2021 che il motivo risulta privo di specificità; che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di omologazione del concordato preventivo, sostenendo che nella stessa veniva riconosciuto il suo diritto al compenso anche per l'attività di sorveglianza e per quella consultiva da svolgersi suc- cessivamente all'omologazione; che il motivo è infondato; che, in quanto ricognitiva di un mero precetto normativo, e non impli- cante alcun accertamento in ordine alle predette attività, all'epoca non ancora compiute, la generica affermazione, contenuta nella sentenza di omologa- zione, secondo cui il commissario giudiziale sarebbe dovuto essere compen- sato anche per le attività successive, conformemente a quanto previsto dallo art. 5, comma secondo, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, risulta infatti insuf- ficiente ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, in ordine al quale deve conseguentemente escludersi l'intervenuta formazione del giudicato; che la mera individuazione della norma giuridica astrattamente applica- bile alla fattispecie non risulta infatti di per sé idonea ad acquistare l'efficacia propria del giudicato, il quale si forma su un'unità minima della sentenza, individuabile nella sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'ef- fetto giuridico, ovverosia in una statuizione che affermi l'esistenza di un fatto concretamente sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un deter- minato effetto giuridico (cfr.
Cass., Sez. II, 17/04/2019, n. 10760; Cass., Sez. VI, 8/10/2018, n. 24783; Cass., Sez. lav., 26/06/2018, n. 16853); che inammissibile, in quanto proposta soltanto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis, cod. proc. civ., risulta infine l'ulteriore censura sol- levata dal ricorrente, con cui lo stesso lamenta l'illegittimità del decreto im- pugnato, nella parte in cui ha subordinato il pagamento del compenso alla definizione del presente giudizio, in contrasto con l'immediata esecutività del provvedimento, non suscettibile di sospensione; che le memorie di cui all'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., così come quelle previste dagli artt. 378 e dal terzo periodo dell'art. 380- bis.1, sono infatti destinate esclusivamente all'illustrazione delle ragioni già compiutamente svolte nel ricorso e nel controricorso ed alla confutazione 3 F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 36362/2019 Numero sezionale 6388/2021 Numero di raccolta generale 21221/2021 Data pubblicazione 23/07/2021 delle tesi avversarie, e non possono quindi essere utilizzate per specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle censure che non siano state ade- guatamente prospettate o sviluppate in origine, e tanto meno per proporre nuovi motivi d'impugnazione o sollevare nuove questioni (cfr.
Cass., Sez. VI, 27/08/2020, n. 17893; Cass., Sez. II, 12/10/2017, n. 24007; Cass., Sez. I, 29/12/2005, n. 28855); che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 15/07/2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro 4 F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m