Ordinanza Interlocutoria — n. 21187/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34738-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro EPIMETAL 2 DI PRANDELLI E. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, EUGENIO PRANDELLI, in qualità di titolare della ditta individuale "Epimetal" - cessata - e di socio della Epimetal 2 di Prandelli E. Srl, GIORGIO PRANDELLI, in proprio ed in qualità di socio della Epimetal 2 di Prandelli E. Srl, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO LINGUITI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3598/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 10/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 132 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 21187/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con Ric. 2019 n. 34738 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché 2727 e 2697 c.c. perché la sentenza impugnata non ha distribuito in maniera corretta i rispettivi oneri probatori tra Ufficio e parte contribuente.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34738-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro EPIMETAL 2 DI PRANDELLI E. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, EUGENIO PRANDELLI, in qualità di titolare della ditta individuale "Epimetal" - cessata - e di socio della Epimetal 2 di Prandelli E. Srl, GIORGIO PRANDELLI, in proprio ed in qualità di socio della Epimetal 2 di Prandelli E. Srl, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO LINGUITI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3598/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 10/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi ad IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno d'imposta 2011 avente ad oggetto delle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che che gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio abbiano delle luci ma anche delle zone d'ombra in quanto non è chiaro se il materiale ferroso veniva effettivamente consegnato o se c'era solo la sua rappresentazione cartacea e telefonica; d'altro canto la parte contribuente ha fornito un mosaico di elementi cui non si può negare un buon grado di suggestione indiziaria.
Va infatti riconosciuta la collimazione documentale tra documenti di trasporto e pesature in entrata ed appare poi ragionevolmente dimostrata la collimazione quantitativa e qualitativa tra merce in arrivo e merce soggetta ad ulteriore lavorazione (o rivenduta a terzi), così da suggerire una sostanziale effettività degli acquisti, confermata dalla circostanza che la società Epimetal (di cui Eugenio Prandelli è socio) è proprietaria di un autocarro con portata idonea ad eseguire i trasporti descritti nelle bolle di accompagnamento e che un signore ha testimoniato che i trasporti descritti nei documenti venivano da lui eseguiti.
L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituiva con Ric. 2019 n. 34738 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché 2727 e 2697 c.c. perché la sentenza impugnata non ha distribuito in maniera corretta i rispettivi oneri probatori tra Ufficio e parte contribuente.
Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in violazione degli artt. 36, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2021. Il Fresidente M uro Mo ci DEPOSITATA M CANCELLERIA Oggi, 23 LUG 2