Ordinanza — n. 21155/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il primo motivo, si denuncia omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., 6 della C.E.D.U., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; nonché violazione e/o falsa applicazione degli 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 6, 7 e 21 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 24 della Legge 7 gennaio 1929 n. 4, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente escluso la necessità del contraddittorio preventivo con la contribuente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21155/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Aggiungasi che la questione è stata esaminata e decisa in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito (come si evince dalla lettura della sentenza impugnata), per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.).
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ente Rep. ORDINANZA I sul ricorso iscritto al n. 28351/2019 R.G., proposto DA Ce.or, 2\ la "FACULTAS AGENDI S.r.l.", in liquidazione, con sede in Roma, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Terracciano, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 26 febbraio 2019 n. 1062/07/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 gennaio 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "FACULTAS AGENDI S.r.l." ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 26 febbraio 2019 n. 1062/07/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all'anno 2009 (con i relativi accessori), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 24 marzo 2017 n. 7474/30/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto, per un verso, che il contraddittorio preventivo con la contribuente non fosse necessario e, per un altro verso, che l'inerenza delle spese di consulenza all'esercizio dell'attività principale della contribuente non fosse stata provata. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
In vista dell'odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., 6 della C.E.D.U., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; nonché violazione e/o falsa applicazione degli 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 6, 7 e 21 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, 24 della Legge 7 gennaio 1929 n. 4, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente escluso la necessità del contraddittorio preventivo con la contribuente.
2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 109 dl D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per aver erroneamente escluso l'inerenza delle spese di consulenza all'attività principale della contribuente. RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo (che si appalesa inammissibile sotto il profilo della doglianza inerente l'omesso esame di un "fatto" controverso tra le parti e decisivo per il giudizio, non essendovene traccia nella prospettazione del ricorso) è infondato. 1.1 È pacifico che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini dell'IRPEG e dell'IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini c.d. "a tavolino"(tra le altre:
Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11560; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793).1.2 Parimenti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini c.d. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale, ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati" (come, per l'appunto, l'I.V.A.): la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (tra le altre:
Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2018, n. 20036; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420). In relazione a quest'ultimo aspetto, peraltro, la contribuente non ha dedotto l'impedimento all'allegazione di circostanze idonee a determinare, in mancanza di tale irregolarità, un diverso esito del procedimento.
2. Il secondo motivo è inammissibile sia per la sollecitazione ad un riesame del materiale probatorio che per la preclusione della c.d. "doppia conforme". 2.1 Invero, la sentenza impugnata ha escluso l'inerenza di talune spese di consulenza (sulla normativa in materia di appalti pubblici e sulla tassazione delle scommesse) all'attività principale della contribuente (istruzione secondaria di formazione professionale). La ricorrente ha contestato tale valutazione, lamentando l'erroneo apprezzamento di una serie di documenti indicati tra gli allegati nel giudizio di appello, le cui parti rilevanti del contenuto non sono state, comunque, trascritte né indicate nel corpo del ricorso per cassazione. 2.2 Tuttavia, secondo il costante insegnamento di questa Corte, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (tra le altre:
Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2017, n. 29404).
3. Aggiungasi che la questione è stata esaminata e decisa in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito (come si evince dalla lettura della sentenza impugnata), per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.).
4. Pertanto, stante la infondatezza e l'inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di C 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata