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Ordinanza — n. 21154/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for false application of law rather than factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21154/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, dismissing the claim that a lower court committed a factual error regarding inheritance succession. The court determined the alleged mistake was actually an error in applying the law (error in iudicando de jure procedendi) rather than a factual error, which is the sole ground for revocation under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the incidental counter-claim was absorbed, and the appellants were ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The revocation remedy is strictly limited to factual errors; errors in the application of law or procedural law do not constitute grounds for revocation.

Parole chiave

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revocation appeal factual error error in law inheritance succession Civil Procedure Code false application of law inadmissible appeal successione legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 110 c.p.c.
96 c.p.c.; che il motivo di revocazione denuncia errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza revocanda nel fare applicazione della disciplina della successione dell'erede nel processo, dettata dall'art. 110 Ric.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 96 c.p
art. 110 c.p
26301); che, infatti, l'errore rimproverato alla sentenza revocanda si risolve in una falsa applicazione delle disposizioni che disciplinano la successione nel processo, ossia nell'erronea (secondo le ricorrenti) applicazione alla fattispecie de «la norma contenuta nell'art. 110 c.p.c.
articolo 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 27/11/2019, n. 31032
Cass. 18/10/2018, n. 26301
Cass. 18/10/2018, n. 26301); che, infatti, l'errore rimproverato alla sentenza revocanda si risolve in una falsa applicazione delle disposizioni che disciplinano la successione nel processo, ossia nell'erronea (secondo le ricorrenti) applicazione alla fattispecie de «la norma contenuta nell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18348-2019 proposto da: BORDINI ROSA MARIA, POGGI EDDA, BORDINI RENATA APARECIDA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati CARLO ZAMPAGLIONE, PAOLO ZAMPAGLIONE; - ricorrenti - MARZIANI LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GATTO; - contro ricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 116/2019 della CORTE SUPREMA Di CASSAZ1ON E di ROMA, depositata il 07/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore don.

Elisa Picaroni. Ritenuto) che Edda Poggi, Renata Aparecida Bordini e Rosa Maria Bordini ricorrono per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 116 del 2019, pubblicata il 7 gennaio 2019, che ha dichiarato la nullità della sentenza della Corte d'appello di Messina n. 404 del 2013, in accoglimento del ricorso proposto da Lucio Marziani, erede dell'appellato Giovanni Marziani; che resiste con controricorso Lucio Marziani, il quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi, a sua volta resistiti con controricorso delle ricorrenti Poggi-Bordini che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso per revocazione; che le ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato, in via preliminare, che oggetto di esame in questa sede può essere soltanto il primo motivo del ricorso Poggi-Bordini, con il quale è denunciato l'errore revocatorio, non anche il secondo motivo, dichiaratamente prospettato in funzione dell'eventuale giudizio rescissorio, nè il terzo motivo, che non esprime alcuna censura nei confronti della sentenza qui impugnata per revocazione, ma consiste in una richiesta di condanna di Lucio Marziani per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; che il motivo di revocazione denuncia errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza revocanda nel fare applicazione della disciplina della successione dell'erede nel processo, dettata dall'art. 110 Ric. 2019 n. 18348 sez.

M2 - ud. 20-01-2021 -2- cod. proc. civ., senza considerare che l'immobile oggetto del giudizio introdotto nel 1997 da Giovanni Marziani non faceva parte dell'eredità relitta, in quanto il predetto ne aveva donato la nuda proprietà al figlio Lucio nel 2001; che l'errore denunciato non consiste in errore percettivo rimediabile con l'impugnazione per revocazione, il quale presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa (ex p/urimis, Cass. Sez. U 27/11/2019, n. 31032;

Cass. 18/10/2018, n. 26301); che, infatti, l'errore rimproverato alla sentenza revocanda si risolve in una falsa applicazione delle disposizioni che disciplinano la successione nel processo, ossia nell'erronea (secondo le ricorrenti) applicazione alla fattispecie de «la norma contenuta nell'art. 110 c.p.c. della quale mancano, totalmente, i presupposti» (così pag. 9, terzo capoverso, del ricorso): vale a dire, non un errore di fatto ma un error in indicando cle jure procedendi; che, per esigenze di nomofilachia, è comunque opportuno precisare che l' error in judicando de jure procedendi addebitato all'ordinanza revocanda è in effetti insussistente, per le ragioni precisamente indicate nell'ultimo capoverso della prima pagina della proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., non persuasivamente confutate nella memoria illustrativa delle ricorrenti; che nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, i cui cinque motivi risultano tutti prospettati in funzione dell'eventuale giudizio rescissorio; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

Ric. 2019 n. 18348 sez. M2 - ud. 20-01-2021 -3- che sussistono) i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale, e condanna le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021. Il Psi4ente1 ,LEt rik (t