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Ordinanza — n. 21152/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21152/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21152/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA CuGL ,2t k sul ricorso 29443-2019 proposto da: MILAZZO IGNAZIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 91, presso lo studio dell'avvocato Claudio Lucisano, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Orlando; - ricorrente - contro DI PIAZZA ANTONINA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Tramuta con studio in Palermo, c.so Camillo Finocchiaro Aprile n.10; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1350/2019 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che -la sig.ra Ignazia Milazzo ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che in accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti dalla sig.ra Antonina Di Piazza ha dichiarato illegittimo il recesso da lei esercitato quale promissaria acquirente, dal contratto preliminare con cui si obbligava a comprare un appartamento sito in Alcamo; -in particolare, la corte territoriale ha ritenuto, diversamente dal giudice di prime cure, di non ravvisare l'inadempimento denunciato dalla Milazzo e riguardante la non conformità urbanistica del bene; -la cassazione è chiesta dalla Milazzo sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l'originaria convenuta promittente venditrice; -la relatrice ha formulato ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.la proposta di rigetto del ricorso; considerato che: - il Collegio condivide la proposta del relatore; -con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1373 e 1385 cod.civ. per non avere ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte della pronnissaria acquirente; -il motivo è infondato; -la corte d'appello ha escluso il diritto di recesso ritenendo l'abuso marginale, in linea con l'orientamento di questa Corte, che ha affermato che in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 I. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata Ric. 2019 n. 29443 sez.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 46 d.p.r. n. 380/2001, art. 2932 c.c; Ordinanza — n. 21152/2021 — snciv · Corte di Cassazione: M2 - ud. 09-12-2020 -2- definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso (Cass.11659/2018;8081/2014); -con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod.civ. per non aver la pronuncia impugnata rilevato d'ufficio la nullità del contratto preliminare di vendita; -la censura è infondata perché la nullità ex art. 46 t.u. edilizia concerne il contratto definitivo e non quello preliminare (cfr.

Parole chiave

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restituzione di fondo legge sugli alloggi deduzione delle spese di manutenzione di immobili gara d'appalto infruttuosa arretrati di locazione disdetta della locazione abitativa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
art. 46 d.p.r. n. 380/2001
civ.la proposta di rigetto del ricorso; considerato che: - il Collegio condivide la proposta del relatore; -con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt.
art. 2932 c.c
47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 8230/2019
Sez. Un. n. 8230/2019); - il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente e liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali di cui all'art.
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Testo completo

ORDINANZA CuGL ,2t k sul ricorso 29443-2019 proposto da: MILAZZO IGNAZIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 91, presso lo studio dell'avvocato Claudio Lucisano, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Orlando; - ricorrente - contro DI PIAZZA ANTONINA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Tramuta con studio in Palermo, c.so Camillo Finocchiaro Aprile n.10; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1350/2019 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che -la sig.ra Ignazia Milazzo ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che in accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti dalla sig.ra Antonina Di Piazza ha dichiarato illegittimo il recesso da lei esercitato quale promissaria acquirente, dal contratto preliminare con cui si obbligava a comprare un appartamento sito in Alcamo; -in particolare, la corte territoriale ha ritenuto, diversamente dal giudice di prime cure, di non ravvisare l'inadempimento denunciato dalla Milazzo e riguardante la non conformità urbanistica del bene; -la cassazione è chiesta dalla Milazzo sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l'originaria convenuta promittente venditrice; -la relatrice ha formulato ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.la proposta di rigetto del ricorso; considerato che: - il Collegio condivide la proposta del relatore; -con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1373 e 1385 cod.civ. per non avere ritenuto legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte della pronnissaria acquirente; -il motivo è infondato; -la corte d'appello ha escluso il diritto di recesso ritenendo l'abuso marginale, in linea con l'orientamento di questa Corte, che ha affermato che in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 I. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata Ric. 2019 n. 29443 sez.

M2 - ud. 09-12-2020 -2- definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso (Cass.11659/2018;8081/2014); -con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 cod.civ. per non aver la pronuncia impugnata rilevato d'ufficio la nullità del contratto preliminare di vendita; -la censura è infondata perché la nullità ex art. 46 t.u. edilizia concerne il contratto definitivo e non quello preliminare (cfr.

Cass. Sez. Un. n. 8230/2019); - il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente e liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2019 n. 29443 sez. M2 - ud. 09-12-2020 -3- ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 9 dicembre 2020. Il Presid te Antonello Cos