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Ordinanza — n. 21148/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility, ruling appellate court correctly evaluated evidence and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21148/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to re-evaluate the entire evidentiary record. The appellant argued that witness testimonies were unreliable due to family ties and that the lower court erred in assessing the burden of proof regarding the demolition date. The court held that the appellate judge's evaluation of evidence and allocation of the burden of proof are non-appealable matters reserved for the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 232 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the entire evidentiary record or the allocation of the burden of proof, as these are exclusive competencies of the court of first instance whose reasonable argumentation is not subject to review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal burden of proof evidence evaluation witness credibility non-appealable matters permesso di demolizione diritto fondiario rurale accesso al fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342 c.p.c.
Art. 232 c.p.c.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
articolo 342 c.p
Si costituiva Gabriele Di Giulio, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.
articolo 232 c.p
Infine, ulteriori elementi emergerebbero dal mancato interrogatorio formale con gli effetti previsti dall'articolo 232 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art/ ,-/ 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 3421-2019 proposto da: DI GIULIO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO SAN VITALE, ROCCO DRAGANI; - ricorrente - Contro DI GIULIO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATO 38, presso lo studio dell'avvocato MARCO DI CENCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PEPPINO POLIDORI; controricorrente - contro / 7/1( CICCOTELLI MARIO, CICCOTELLI ANTONIO; - intimati - avverso la sentenza n. 1128/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/06/2018;

Rilevato che: con atto di citazione del 6 dicembre 2006, Nicola Di Giulio evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, Gabriele Di Giulio, Mario e Antonio Ciccotelli deducendo di essere proprietario di un terreno agricolo sul quale insisteva un immobile diroccato e che tale stabile, in data 31 agosto 2005, era stato illegittimamente demolito dai convenuti che si erano introdotti nel fondo clandestinamente. Per tale motivo chiedeva la condanna degli stessi al risarcimento dei danni. Si costituivano i convenuti contestando la domanda e rilevando che nel terreno dell'attore esistevano un cumulo di macerie e detriti residui di un vecchio manufatto demolito da tempo.

Aggiungevano che, a causa delle precarie condizioni igieniche del fondo dell'attore, era stato chiesto al proprietario di pulire il terreno o, quantomeno, di consentire a Gabriele Di Giulio di farlo direttamente. Questi, era stato autorizzato ad eseguire le opere di sistemazione del fondo, incaricando i convenuti Mario e Antonio Ciccocelli, i quali avevano fatto uso di una piccola ruspa; il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 14 marzo 2012 rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese. Secondo il Tribunale i testi escussi non erano credibili perché, dopo l'esecuzione, nell'anno 2005, da parte dell'attore di una serie di interventi richiesti dal Comune, tra cui la rimozione delle macerie e della residua struttura muraria, non vi era la prova che lo stato dei luoghi raffigurato nella foto scattata nell'anno 47i( 2003 fosse ancora quello indicato in citazione;avverso tale decisione proponeva appello Nicola Di Giulio, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio.

Si costituiva Gabriele Di Giulio, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza perché dalla risultanze processuali era emerso che era stato proprio l'attore a rimuovere i resti del fabbricato diroccato, ottemperando alle ordinanze del Sindaco del Comune; la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 13 giugno 2018, rigettava l'impugnazione condannando Nicola Di Giulio al pagamento delle spese di lite; avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Nicola Di Giulio affidandosi ad un motivo illustrato con memoria.

Gabriele Di Giulio resiste con controricorso. Le altre parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede. Considerato che: con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 n 3 c.p.c. la violazione dell'articolo 2697 cc e degli articoli 116 e 232 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove espletate e al riparto dell'onere della prova. In particolare, le dichiarazioni rese dai testi escussi sarebbero chiare e precise nell'individuare la condotta dei convenuti e nel riferirla alla data del 31 agosto 2005. Inoltre, il primo teste, Giuliano Gentilini, sarebbe indifferente e quindi attendibile.

Infine, ulteriori elementi emergerebbero dal mancato interrogatorio formale con gli effetti previsti dall'articolo 232 c.p.c. oltre che dalla documentazione fotografica e dal contenuto della consulenza tecnica d'ufficio; il motivo è inammissibile perché si traduce in una richiesta di rivalutazione dell'intero materiale probatorio, che è attività di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, con una argomentazione ragionevole, ha esaminato tutti i profili evidenziati dal ricorrente. Si tratta di valutazioni non sindacabili in questa sede; con riferimento alla prova testimonial,Pil giudice di appello ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi perché buona parte di essi sarebbero parenti del ricorrente e tale circostanza non è contestata in questa sede, giacché l'unica precisazione di senso contrario riguarda la posizione del teste Giuliano Gentilini, mentre alcuna differente specificazione riguarda le dichiarazioni testimoniali trascritte e riferite ai testimoni Francesca Di Giulio, Livia Federica Di Giulio e Giuseppina Liberini, moglie del ricorrente; anche la questione relativa alla mancata risposta all'interrogatorio è stata esaminata e il ricorrente non si confronta in alcun modo con le argomentazioni della Corte territoriale.

Mentre il riferimento alla prova documentale ed alla consulenza tecnica d'ufficio è dedotto in violazione dell'articolo 366, n. 6 c.p.c, omettendo di trascrivere, allegare e localizzare all'interno del fascicolo di legittimità i documenti richiamati che, peraltro, sono stati puntualmente esaminati dal giudice di secondo grado; ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art/ ,-/ 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315.

P.T.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidandole in C 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, s