Cassation court dismisses expulsion appeal citing lack of evidence and procedural violations in administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Khalid El Jaddaoui's appeal against a Milan expulsion order, finding the lower court's reasoning insufficient regarding his criminal record and social danger. The applicant argued the decision lacked proper motivation and failed to verify statutory prerequisites for expulsion, while the state contended the administrative act was binding and limited to specific permit checks. The court ruled that the lower court correctly identified the expulsion as a bound administrative act where only the absence of a residence permit mattered, rendering the applicant's claims on social danger and procedural errors inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 della legge 241/1990; Art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998: The court must verify only the absence of a residence permit for expulsion orders, as social danger assessments do not invalidate the administrative act's binding nature.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20215/2020 R.G. proposto da EL JADDAOUI KHALID, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Alfonso Liguori, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Antonello Ciervo; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA UF- FICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio le- gale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – controricorrenti – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Milano depositata il 25 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 20215/2020 Numero sezionale 6396/2021 Numero di raccolta generale 21117/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 Rilevato che Khalid El Jaddaoui, cittadino del Marocco, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso l'ordi- nanza del 25 giugno 2020, con cui il Giudice di pace di Milano ha rigettato l'opposizione da lui proposta contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano il 6 febbraio 2020. che il Ministero dell'interno e la Prefettura di Milano hanno resistito con controricorso.
Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.134 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia, rilevando che l'ordinanza im- pugnata risulta priva di motivazione, non recando richiami precisi ed appro- fonditi alla situazione di fatto di esso ricorrente né l'individuazione di riferi- menti normativi idonei a giustificare la decisione sotto il profilo giuridico; con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che l'ordinanza impugnata ha omesso di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del decreto di espulsione, costituiti dalla commissione di reati non ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, per i quali esso ricorrente è stato condannato in via definitiva ed ha scontato la relativa pena; con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applica- zione dell'art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere non provato il suo radicamento in Italia, l'ordinanza impugnata si è limitata a dare atto della mancanza di una stabile occupazione e di un nucleo familiare, senza tenere conto della necessità di un valido titolo di soggiorno ai fini dell'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro, della mancanza di legami familiari nel Paese di origine e della condotta da lui tenuta a seguito dell'espiazione della pena per il reato commesso; i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati; 2 F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 20215/2020 Numero sezionale 6396/2021 Numero di raccolta generale 21117/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 nel ritenere sussistenti i presupposti dell'espulsione, l'ordinanza impu- gnata ha infatti richiamato la motivazione del relativo decreto, rilevando che dalla stessa emergeva che il ricorrente, fermato a seguito di un controllo di polizia in quanto sprovvisto di un valido titolo di soggiorno, era risultato pre- cedentemente colpito da un analogo provvedimento, emesso il 16 dicembre 2013 dal Prefetto di Milano, e ritenendo pertanto adeguatamente motivata la misura espulsiva; il predetto richiamo deve ritenersi idoneo a soddisfare l'obbligo di moti- vazione, il quale può essere assolto anche per relationem, ovverosia mediante il rinvio ad altri atti o provvedimenti, la cui sufficienza dipende dalla comple- tezza e dalla logicità delle ragioni esposte, da valutarsi sulla base degli ele- menti contenuti nell'atto richiamato, che per effetto della relatio diviene parte integrante del provvedimento che ad esso rinvia, fermo restando tuttavia, secondo un principio generale dell'ordinamento desumibile dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 7, comma primo, della legge 22 di- cembre 2000, n. 212 per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell'art. 111 Cost., per l'attività del giudice), che il rinvio dev'essere operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della moti- vazione (cfr.
Cass., Sez. lav., 11/02/2011, n. 3367; 17/11/2010, n. 23231; Cass., Sez. III, 16/01/2009, n. 979); la ritenuta adeguatezza della motivazione del decreto di espulsione trova a sua volta conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di le- gittimità, secondo cui la stessa, rispondendo alla finalità di consentire al de- stinatario la tempestiva tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, postula che il provvedimento, pur in mancanza dell'indicazione delle norme violate, contenga gli elementi necessari per consentire al ricorrente, con la normale diligenza, di identificare con sufficiente chiarezza la violazione che ha dato luogo all'adozione del provvedimento amministrativo (cfr.
Cass., Sez. I, 13/01/2010, n. 462; 14/03/2006, n. 5518; 7/02/2003, n. 1828); nella specie, d'altronde, a sostegno dell'opposizione, il ricorrente non aveva censurato la configurabilità della violazione contestatagli con il decreto di espulsione, ma si era limitato a far valere la portata non ostativa dei pre- 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 20215/2020 Numero sezionale 6396/2021 Numero di raccolta generale 21117/2021 cedenti penali risultanti a suo carico ai fini del rilascio del permesso di sog-Data pubblicazione 22/07/2021 giorno, lamentando inoltre la violazione dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'omessa valutazione da parte del Prefetto della sua pericolosità e del suo radicamento nel territorio nazionale; il grado d'integrazione economico-sociale raggiunto dal ricorrente nel ter- ritorio nazionale è stato correttamente preso in considerazione dal decreto impugnato, il quale ha ritenuto condivisibile l'apprezzamento risultante dal decreto di espulsione, secondo cui non sussistevano i presupposti di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato di essere in possesso di una stabile occupazione o di avere costi- tuito un nucleo familiare in Italia; l'accertamento dell'insussistenza di legami familiari, il quale consente di escludere anche la violazione dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, non risulta validamente censurato in questa sede, essendosi il ricor- rente limitato a sostenere di avere una compagna in Italia, con la quale è intenzionato a contrarre matrimonio, senza considerare che la convivenza more uxorio non rientra tra le fattispecie ostative all'emissione del decreto di espulsione, tassativamente previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, e senza neppure precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito tale circostanza sia stata fatta valere (cfr.
Cass., Sez. I, 29/03/2019, n. 8889; 23/07/2004, n. 13810); l'omessa valutazione della pericolosità sociale, anche in relazione ai pre- cedenti penali emersi a carico del ricorrente, non può invece ritenersi idonea ad inficiare la motivazione del decreto impugnato, trattandosi di un elemento ininfluente ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 13, comma se- condo, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, contestata al ricorrente nel decreto di espulsione, e quindi inidoneo ad orientare in senso diverso la decisione; in presenza della predetta violazione, tale provvedimento si configura in- fatti come un atto vincolato, in riferimento al quale il giudice ordinario è te- nuto soltanto a verificare l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per ritardo nella richiesta di rinnovo, restando preclusa ogni valuta- 4 F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 20215/2020 Numero sezionale 6396/2021 Numero di raccolta generale 21117/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 zione in ordine alla legittimità del relativo provvedimento del questore, spet- tante esclusivamente al giudice amministrativo (cfr.
Cass., Sez. II, 10/09/ 2020, n. 18788; Cass., Sez. VI, 14/06/2018, n. 15676; Cass., 22/06/2016, n. 12976); inconferente risulta a sua volta il richiamo all'art. 115 cod. proc. civ., la cui violazione è deducibile in sede di legittimità esclusivamente nel caso in cui il giudice, contravvenendo esplicitamente o implicitamente alla regola det- tata da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ma acquisite di sua iniziativa al di fuori dei casi previsti dalla legge, ovvero fatti ritenuti notori sulla base di un'inesatta individuazione della relativa nozione (cfr.
Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 7/02/2019, n. 3550; 23/10/2018, n. 26769); inammissibile risulta infine l'istanza di sospensione dell'ordinanza impu- gnata, trattandosi di provvedimento non previsto dalla legge; il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispo- sitivo; trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova ap- plicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controri- correnti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 15/07/2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m