Ordinanza Interlocutoria — n. 21116/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17198-2019 proposto da: ( AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FORTUNATO ALESSIO, in qualità di socio della società TRUECOM di Sidella Michele snc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREVISO 31, presso lo studio dell'avvocato MARCO SAPONARA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - BRATTA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BAFILE, 5 , presso lo studio dell'avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CARBONE; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro TRUECOM DI SIDELLA MICHELE E C.; - intimata - avverso la sentenza n. 3098/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 16/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 21116/2021 — snciv · Corte di Cassazione: COSMO CROLLA. Nr 17198/2019 RILEVATO CHE: 1 Bratta Carlo e Fortunato Alessio, nella qualità di soci della soc. Truecom snc di Fortunato Alessio & c., successivamente divenuta Tue-Com di Sidella Michele, impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e nei loro confronti per il principio di trasparenza, con il quali venivano rilevati maggiori redditi relativi agli anni di imposta 2009 e 2010 con conseguente recupero fiscale per effetto di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla società e ai soci.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17198-2019 proposto da: ( AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FORTUNATO ALESSIO, in qualità di socio della società TRUECOM di Sidella Michele snc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREVISO 31, presso lo studio dell'avvocato MARCO SAPONARA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - BRATTA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BAFILE, 5 , presso lo studio dell'avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CARBONE; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro TRUECOM DI SIDELLA MICHELE E C.; - intimata - avverso la sentenza n. 3098/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 16/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. Nr 17198/2019 RILEVATO CHE: 1 Bratta Carlo e Fortunato Alessio, nella qualità di soci della soc. Truecom snc di Fortunato Alessio & c., successivamente divenuta Tue-Com di Sidella Michele, impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e nei loro confronti per il principio di trasparenza, con il quali venivano rilevati maggiori redditi relativi agli anni di imposta 2009 e 2010 con conseguente recupero fiscale per effetto di indagini bancarie sui conti correnti intestati alla società e ai soci.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari respingeva i ricorsi. P.c. 2019 n. 17198 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- 3.Sull'impugnazione proposta dalla contribuente la Commissione Tributaria della Puglia accoglieva l'appello rilevando che, con riferimento agli atti impositivi dell'anno 2009 l'Agenzia era decaduta dal potere accertativo in quanto non trovava applicazione la normativa sul raddoppio del termini mentre, per gli avvisi di accertamento riferiti all'anno di imposta 2010, gli stessi andavano annullati per essere stati sottoscritti da funzionario privo di valida delega e per la omessa allegazione delle movimentazioni bancarie. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia deducendo tre motivi.
I contribuenti si sono costituiti depositando distinti controricorsi. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.I contribuenti hanno depositato memorie illustrative.. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 43 dPR nr. 600/1973 e 57 dPR nr 633/1972 come modificati dall'art. 2, commi 1 e 2 d.lvo nr 128/2015, 60 dPR nr 600/1974 e 145 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc. 1.1 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 cpc in relazione all'art 360 10 comma nr 3 cpc. 1.2 Con il terzo. motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 42 dPR nr 600/1973 e 56 dPR nr 633/1972.
Ric. 2019 n. 17198 sez. MT - ud. 12-05-2021 -3- 2 La causa non si pone in termini di immediata evidenza decisioria con riferimento alla questione, rilevabile anche di Ufficio in ogni grado e stato del giudizio ed evidenziata nella proposta del relatore, della violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cpc non essendo stata evocata in giudizio né in primo né in secondo grado la società soc. Truecom snc di Fortunato Alessio & c. successivamente divenuta Truecom di Sidella Michele società in nome collettivo 2.1 Ciò in relazione a quanto affermato dalla difesa di Fortunato Alessio nella memoria con riferimento alle difese di natura personali fatte valere dai soci. 3 Va quindi disposta la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 maggio/23 giugno 2021.
Il Presidente Antonio Greco f DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi