Cassation court dismisses appeal against administrative fine, ordering cost compensation to the prefecture due to partial success.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal filed by Sea Frigo Carne SRL against the Ancona Tribunal's decision to offset litigation costs between parties. The appellant argued that the lower court erred in compensating costs because the first instance judgment partially rejected formal defects in the administrative fine record. The court ruled that partial acceptance of a request for annulment does not constitute reciprocal success, mandating the defendant to bear all costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, comma 1 c.p.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: Partial acceptance of a request to annul an administrative fine does not create reciprocal success, requiring the opposing party to bear all litigation costs.
Parole chiave
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I (00 ORDINANZA sul ricorso 430-2020 proposto da: SEA FRIGO CARNE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 186, presso lo studio dell'avvocato IACOPO MARIA PITORRI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI ANCONA; - intimato - avverso la sentenza n. 1053/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 04/06/2019; '71 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Ancona respingeva l'appello contro la sentenza del giudice di pace che nell'accogliere l'opposizione proposta dalla SEA FRIGO CARNE s.r.l. contro la sanzione amministrativa irrogata dalla Prefettura - UTG di Ancona, aveva compensato tra le parti le spese del giudizio di primo grado ritenendo ricorrere un'ipotesi di soccombenza reciproca per avere il giudice rigettato il primo capo della domanda relative ai vizi "formali" del verbale. Per la cassazione della sentenza la Sea Frigo Carni ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura tale specifico contenuto della decisione.
L'UTG di Ancona è rimasto intimato. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle foinie di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 91, comma 1 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c., deducendo che il Giudice del gravame avrebbe dovuto condannare la Prefettura — UTG alle spese tutte di ogni grado di giudizio atteso l'esito complessivo della lite.
Deduce che la compensazione delle spese del primo grado definito con l'accoglimento nel merito l'opposizione alla sanzione aministrativa è del tutto immotivata e per Ric. 2020 n. 00430 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- nulla si giustifica in rapporto al dettato dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. Sussiste il denunciato error in procedendo. Evidentemente il Tribunale avrebbe dovuto senz'altro imputare all'UTG l'onere delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, siccome la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr.
Cass. 12 aprile 2018 n. 9064; Cass. 18 marzo 2014 n. 6259; Cass.13 marzo 2013 n. 6369). In pari tempo a giustificare la compensazione delle spese non può soccorrere il parametro della "soccombenza reciproca" indicato nella motivazione dal Giudice di appello (regime positivo in tema di compensazione delle spese di lite operante ratione temporis nel caso di specie è quello espresso dall'art. 92, 2° co., c.p.c. nel testo susseguente alla novella di cui alla legge n. 69/2009 [applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 4.7.2009: l'iniziale ricorso è stato depositato in data successive al 28.07.2011] ed antecedente alla novella di cui al dec. leg. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10.11.2014).
La "reciproca soccombenza" per nulla si configura viepiù alla luce dell'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'accoglimento della domanda seppure respinte le preliminari eccezioni sul medesimo verbale in rito non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., poiché spetta al Giudice, individuata la ragione dell'accoglimento dell'unica domanda seppure a fronte di plurime questioni, di rito e di merito, l'annullamento del verbale, non completando il "petitum" della domanda una graduazione delle complesse deduzioni di nullità della contestazione notificata.
Ric. 2020 n. 00430 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -3- Dalle considerazioni che precedono discende la erroneità anche dell'attribuzione delle spese del grado di appello. In accoglimento e nei limiti dell'esperito motivo di ricorso la sentenza del Tribunale di Ancona va cassato con rinvio a diverso magistrato dello stesso ufficio ai fini della determinazione delle spese dei due gradi di merito, nonchè ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In conclusione il Collegio reputa che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Ancona e rinvia allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, per la regolazione delle spese dei giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 13 gennaio 2