Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific violated laws and provide structured legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to strictly comply with procedural requirements for filing a cassation petition. The appellant argued that the lower court incorrectly calculated procedural costs and failed to recognize the case value as indeterminate, but did not cite specific violated statutes or provide structured legal reasoning. The court ruled that without a precise list of violated provisions and specific arguments demonstrating the conflict between the lower court's decision and the law, the petition cannot be examined on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to list the specific provisions allegedly violated and does not provide structured arguments demonstrating the legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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te ,?1,0 C- • ORDINANZA Chg . 1 o 3 sul ricorso 36052-2019 proposto da: GUIDI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1877/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata V11/04/2019;
AR3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell'appello contro la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione proposta da Massimo Guidi contro la sanzione amministrativa irrogata dalla Prefettura - UTG di Tonto e compensate immotivatamente le spese processuali, nel ritenerne la fondatezza le liquidava in euro 235,00 quelle di primo grado e in euro 360,90 quelle di appello.
Per la cassazione della sentenza Italmedia s.r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura l'entità dell'importo liquidato per ciascun grado di giudizio. La Prefettura — UTG di Torino intimata ha depositato mero "atto di costituzione". Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito anche di memoria illustrativa. Atteso che: - con i tre motivi il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5, comma 5 del D.M. n. 55 del 2014 anche in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. e all'art. 91 c.p.c. per non avere il Tribunale ritenuto la causa di valore indeterminavile. Ric. 2019 n. 36052 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- I motivi — e con essi il ricorso principale — sono inammissibili per mancata osservanza del precetto contenuto nell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto, nel suppore un error in iudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non solo non recano una vera e propria rubrica strutturata in proposizioni assiomatiche, ma neppure hanno indicato le ragioni in diritto e in fatto su cui si fonda la richiesta di cassazione della sentenza impugnata.
Al difetto della puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, come di specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020 n. 23745), si accompagnano considerazioni rese in forma discorsiva, che propongono una valutazione del valore della causa di cui non vengono neanche indicati i parametri per cui dovrebbe essere ritenuta di valore indeterminabile sebbene indicato dal Tribunale in curo 1.100,00 (v. pag. 3 della sentenza impugnata).
Né il ricorrente assume la violazione dei monimi tariffari. In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in difetto di concreta difesa da parte dell'Amministrazione intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Ric. 2019 n. 36052 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -3- P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 13