Cassation court dismisses appeal on debt assumption, upholding lower court's finding of valid promissory note.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Giacomo Mosconi's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower courts failed to examine a decisive fact regarding the existence of an agreement. The court found the first-instance judgment properly qualified the private writing as an 'expromission' based on documentary evidence and witness testimony showing Mosconi assumed Bertelli's debt to facilitate his son's financial recovery. Consequently, the appellate court's decision to uphold the debt obligation was deemed non-censurable in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.; The appeal alleging omission of examination of a decisive fact is inadmissible when the lower court's factual finding on the existence of the debt assumption agreement is adequately argued and not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ??\ùL 2 10 ORDINANZA sul ricorso 32366-2019 proposto da: MOSCONI GIACOMINO o GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CAVALLINI FRANCOLINI; - ricorrente- contro PRANDELLI PRESSOFUSIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ROLFO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERMARIO STRAPPARAVA; - controricorrente avverso la sentenza n. 1196/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FA LASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1736/2017, rigettava l'opposizione proposta da Giacomo Mosconi avverso al decreto ingiuntivo n.155/13 emesso su istanza della Prandelli Pressofusioni srl in forza dell'obbligo assunto dallo stesso Mosconi con scrittura privata del 05 gennaio 2012, osservando che la stessa si traduceva in un'espromissione, sottoscritta dal Mosconi, per assolvere alla condizione (pagamento del residuo debito della Bertelli s.n.c.) posta dalla intimante in vista della prosecuzione dei rapporti commerciali con Bertelli.
In virtù dell'impugnazione interposta da Mosconi, la Corte di appello di Brescia, nella resistenza dell'appellata, con sentenza n. 1196/2019, rigettava l'appello, condividendo le argomentazioni del primo giudice. Avvero la sentenza di secondo grado, Giacomo Mosconi propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste la Prandelli Pressofusioni con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell'adunanza camerale la sola parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Atteso che: - va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. formulata dalla controricorrente — Prandelli Ric. 2019 n. 32366 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- Pressofusioni s.r.l. — per non avere il ricorrente prodotto gli atti e i documenti sui quali si fonda l'impugnazione. L'eccezione è priva di pregio in quanto genericamente dedotta, non indicando alcun atto diverso dalla scrittura privata del 5 gennaio 2012 prodotta fin dal primo grado di giudizio; - venendo al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla circostanza che, dalle risultanze istruttorie, emergerebbe l'inesistenza dell'accordo tra le parti.
Ad avviso di Mosconi il consenso espresso dalla società creditrice non sarebbe idoneo al raggiungimento di un accordo in quanto diretto alla Bertelli srl, con la quale egli non aveva alcun rapporto di rappresentanza. Il contratto in esame sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 2 c.c. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1418 c.c. per aver ritenuto il giudice di appello concluso il contratto in assenza di un accordo tra le parti. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno delle norme succitate riguardanti il contratto generale, poiché avrebbe erroneamente ritenuto sussistente nella scrittura del 5 gennaio 2012 - qualificato come espromissione — il consenso tra le parti sottoscrittrici, nonostante la dichiarazione di volontà della società resistente fosse diretta ad un altro soggetto, la Bertelli divenuta srl che aveva nel frattempo proseguito l'attività produttiva.
Per tale ragione il giudice, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto anzidetto ai sensi dell'art.1418, comma 2 c.c. I motivi di ricorso, che si devono trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono inammissibili in quanto attengono al merito della controversia per quanto di seguito si dirà. Ric. 2019 n. 32366 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -3- Va innanzitutto richiamato l'orientamento di questa Corte relativo alla figura dell'espromissione, in considerazione della qualificazione data dal giudice di appello (e prima ancora dal Tribunale) alla scrittura privata sottoscritta dal Mosconi il 5 gennaio 2015.
Ebbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte "l'espromissione è propriamente un contratto che intercorre fra creditore e il terzo, che assume spontaneamente l'obbligazione altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra il terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato" (Cass. n. 22166 del 2012).
Per giunta, l'impegno assunto dall'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui lo stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un suo atto di accettazione (Cfr. Cass. n. 2489 del 2009; Cass. 27542 del 2019). Sulla base di tali premesse, i giudici di merito hanno qualificato la scrittura privata in esame come espromissione, considerando - oltre al tenore letterale della stessa - la produzione documentale, rappresentata da numerosa corrispondenza intercorsa tra i diversi protagonisti della vicenda e raffrontata alle risultanze dell'istruttoria orale, nonché valorizzando la deposizione del teste Andrea Mosconi, amministratore della Bertelli s.r.l. e figlio del ricorrente, il quale ha affermato che il Mosconi si era obbligato personalmente a rispettare l'impegno assunto per consentire al figlio di superare il momento di dissesto economico in cui si trovava la Bertelli s.n.c.
Ric. 2019 n. 32366 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -4- Si tratta all'evidenza di un accertamento di merito adeguatamente argomentato e come tale non censurabile in sede di legittimità, anche riguardo alla stessa esistenza dell'accordo espromissorio. In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente che vengono liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camer