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Ordinanza — n. 21100/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to file a false document complaint for alleged blank signature filling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21100/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maria Cannito's appeal inadmissible because she failed to file a specific complaint for forgery regarding the alleged filling of a blank payment receipt. Cannito argued that the lower court incorrectly excluded her testimonial evidence proving an abusive filling of the document without a prior agreement. The court ruled that since the document was not signed by the opposing party, proving an abusive filling required a formal false document complaint, which was never filed.

Regesto Legislator

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Art. 702 ter c.p.c.; Art. 702 quater c.p.c.; Art. 2702 c.c.: To challenge the validity of a payment receipt filled on a blank signature by a third party, the aggrieved party must file a specific complaint for forgery (querela di falso) rather than relying on general evidence of abusive filling.

Parole chiave

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querela di falso blank signature filling inadmissible appeal payment receipt validity abusive filling esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c.
13-01-2021 -2- Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma, 1, n.4 e n.3 c.p.c., la nullità della sentenza per errores in procedendo — consistenti nella violazione degli artt.
Art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n.
Art. 380 bis c.p.c.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 702 ter c.p.c.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari, con ordinanza ex art. 702 bis e ss.
Art. 702 quater c.p.c.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari, con ordinanza ex art. 702 bis e ss.
Art. 2702 c.c.
— in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale; oltre alla violazione dell'art. 2702 c.c.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
13-01-2021 -4- Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 380 bis c.p
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 2702 c.c
— in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale; oltre alla violazione dell'art. 2702 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21587 del 2019
Cass. n. 18989 del 2010
Cass.n.21587 del 2019; Cass. n. 18989 del 2010).
Cass. n. 25445 del 2010
Cass. n. 25445 del 2010).
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Testo completo

eguente 2 (10 ORDINANZA sul ricorso 29432-2019 proposto da: CANNITO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30 presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI VI I I ORIO NARDELLI; - ricorrente - contro OLIVA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE LAMBIASE, che lo rappresenta e difende; - controricaffente - avverso la sentenza n. 1473/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/06/2019; )b'q udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MILENA FALASCHI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari, con ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del 19 ottobre 2015, in accoglimento della domanda proposta da Salvatore Oliva nei confronti di Maria Cannito, trasferiva all'attore la proprietà del terreno promessogli in vendita con contratto preliminare, accertato l'inadempimento della convenuta che oltre a non comparire dinnanzi al notaio per la stipula del definitivo, prestava a terzi il consenso all'iscrizione di ipoteca sul bene oggetto di promessa, nonostante il promissario acquirente avesse versato integralmente il prezzo pattuito, come da quietanza rilasciata dalla stessa prominente venditrice, sottoscrizione ritenuta autografa a seguito dell'espletamento di C.T.U. gra fologica.

In virtù dell'impugnazione interposta dalla Cannito, la Corte di appello di Bari, nella resistenza dell'appellato, con sentenza n. 1473/2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava le spese processuali, confermato nel resto il provvedimento impugnato. Avverso la sentenza della Corte di appello, Maria Cannito propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste Salvatore Oliva con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera dì consiglio.

In prossimità dell'adunanza camerale la sola parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Ric. 2019 n. 29432 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -2- Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma, 1, n.4 e n.3 c.p.c., la nullità della sentenza per errores in procedendo — consistenti nella violazione degli artt. 702 ter e 702 quater c.p.c. — in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale; oltre alla violazione dell'art. 2702 c.c. La ricorrente deduce l'erroneità della mancata ammissione della prova testimoniale dalla stessa articolata al fine di dimostrare il riempimento contra pacta del documento in bianco da lei sottoscritto e consistente nella quietanza di pagamento.

In particolare, la Cannito critica la decisione della Corte di merito per aver ritenuto applicabili le regole dell'abusivo riempimento absque pactis, dal momento che l'accordo per il riempimento era intervenuto non già con l'Oliva, ma con il proprio genitore da qualificare come terzo. Con il secondo motivo, evidentemente proposto in via condizionata all'accoglimento del primo mezzo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per errores in procedendo — consistenti nella violazione degli artt. 112 e 702 bis c.p.c. — data la mancata ammissione della prova testimoniale.

Ad avviso della ricorrente il giudice del gravame non avrebbe provveduto sul motivo di appello concernente l'erroneità della ordinanza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l'articolazione della prova testimoniale. Tale questione, ritiene la ricorrente, potrebbe assumere rilevanza se venisse accolto il precedente motivo di ricorso. I motivi di ricorso, che si devono trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono manifestamente infondati. Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di sottoscrizione di un documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale che trasforma il documento in qualcosa di diverso rispetto a quello che era in precedenza e che esclude la sua provenienza dal sottoscrittore.

Al contrario, il riempimento contra pacta consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale Ric. 2019 n. 29432 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -3- può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di bianco segno, la cui dimostrazione non richiede, a differenza del primo, la proposizione di querela di falso (Cfr. Cass.n.21587 del 2019; Cass. n. 18989 del 2010). In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che qualora si sostenga la mancata sussistenza di un accordo raggiunto tra le parti per il riempimento di un foglio firmato in bianco deve proporsi querela di falso, mentre deve fornirsi la prova dell'accordo dal contenuto diverso da quello del documento sottoscritto ove sia effettivamente intervenuto un patto tra le parti (Cfr.

Cass. n. 25445 del 2010). Nel caso di specie, per poter dimostrare il riempimento abusivo della quietanza sottoscritta dalla ricorrente senza dover procedere alla querela di falso, la Cannito avrebbe dovuto dimostrare, non già l'esistenza di un patto con il padre, bensì la sussistenza di un accordo con Salvatore Oliva, essendo quest'ultimo parte del giudizio e del contratto preliminare. Per tale ragione, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione la prova testimoniale articolata dalla ricorrente in quanto diretta a dimostrare il riempimento abusivo di un terzo estraneo al giudizio poiché per privare di efficacia una scrittura riconosciuta come autentica — nel caso di specie la quietanza di pagamento — avrebbe dovuto proporre querela di falso, trattandosi di atto il cui contenuto non è da attribuire né alla Cannito né all'Oliva per stessa ammissione della ricorrente.

In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2019 n. 29432 sez. M2 - ud. 13-01-2021 -4- Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma,