Italian Supreme Court dismisses usucapion appeal, upholding lower court's finding of insufficient proof for exclusive possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance decision denying his claim for acquisitive prescription (usucapion) of land within a shared boundary wall. The lower court found the appellant failed to prove the requisite continuous and exclusive possession (uti dominus) required by law, noting instead that the land was used jointly for grazing and firewood collection. The Court affirmed this factual evaluation as unassailable, ruling that the appellate judge correctly applied the burden of proof and did not err in interpreting the relevant civil code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1158 cod. civ.; Art. 1167 cod. civ.: The court's assessment of whether possession is continuous and exclusive constitutes a factual evaluation that cannot be challenged on appeal if supported by reasoned arguments and the overall evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente c..014, 2°? ORDINANZA sul ricorso 28552-2019 proposto da: COCCO TORE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Delitala con studio in Sassari via G. Manno 12 ; - ricorrente - contro ONIDA MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arrigo Boito, 31, presso lo studio dell'avvocato Marta Diaz, e rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Diaz; - con troricorrente - nonchè contro FADDA MARIA TERESA, ONIDA CLAUDIO, MAURIZIO, quali eredi di ONIDA IGNAZIO e ONIDA SALVATORE, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelio Battista Mario Marras del Foro di Nuoro con studio in Nuoro via Olbia 65; -contro ricorrenti- nonchè contro ONIDA ANTONIA -intimata- avverso la sentenza n. 314/2019 della Corte d'appello di Cagliari, Sez.Dist. di Sassari, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il sig.
Cocco Tore impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari che rigettava l'appello e confermava la sentenza del Tribunale di Sassari con la quale era stata respinta la di lui domanda di usucapione degli appezzamenti siti nel comune di Bonorva che si trovavano all'interno del muro (a secco) di confine con la proprietà dei fratelli Salvatore, Ignazio, Maria Maddalena e Antonia Onida, distinti in catasto con i mappali 13 e 19 del foglio 85 e formalmente intestati a questi ultimi; -la corte territoriale aveva ritenuto che l'attore non aveva fornito prova sufficiente dei fatti costitutivi e cioè del possesso uti dominus , volto ad escludere i convenuti dal godimento dei beni rivendicati, risultando che gli stessi li avevano affittati a terzi che vi accedevano per pascolare il bestiame e per fare legna; -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato a due motivi, ed illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., cui resistono con separati controricorsi Maria Maddalena Onida, da una parte, e Maria Teresa Fadda, Claudio Ric. 2019 n. 28552 sez.
M2 - ud. 09-12-2020 -2- Onida e Maurizio Onida quali eredi del defunto Ignazio Onida ed Salvatore Onida dall'altra, mentre non ha svolto attività difensiva l'intimata Antonia Onida; considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 1158 cod.civ., dell'art. 111, comma sesto, Cost., degli artt. 115 cod.pro.civ. e 132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. nonché il vizio di omessa motivazione ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ.; -secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza è in contraddizione con l'insieme del materiale probatorio attestante il maturato possesso ad usucapionem, di cui il giudice non ha tenuto conto; -con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.1167 cod.civ. in relazione all'inidoneità ad interrompere il possesso dei fatti addotti da controparte e cioè il taglio della legna; -i due motivi che riguardano la valutazione delle risultanze probatorie possono essere esaminati congiuntamente; -va rilevata, innanzitutto, l'inammissibilità ex art. 348 ter ultimo comma cod. proc.civ., del denunciato vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc.civ. poiché la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado; -quanto alle violazione di legge esse sono infondate perché la corte territoriale ha motivatamente valutato il materiale probatorio alla luce della corretta ripartizione dell'onere probatorio incombente sulla parte che invochi l'intervenuta usucapione del bene immobile per possesso ventennale ed uti dominus ( cfr.
Cass. n.25922/2005; id.18392/2006; id.8662/2010); -secondo il giudice d'appello alla stregua del complessivo esame delle prove raccolte nell'istruttoria (dichiarazioni Ric. 2019 n. 28552 sez. M2 - ud. 09-12-2020 -3- testimoniali lacunose e poco circostanziate, contratti di affitto agrario, varchi presenti nel muretto, contestazione mossa in occasione della posa della pala eolica) non erano stati accertati i caratteri della continuità ed esclusività del possesso, venendo in rilievo al massimo un uso promiscuo del bene da entrambe le parti (cfr.pag.8 della sentenza); -si tratta di una valutazione di fatto, puntualmente argomentata, che non si fonda sull'errata interpretazione dell'art. 1167 cod. civ. né dell'art. 1158 cod. civ., ma su un apprezzamento di fatto incensurabile, nelle forma proposta, in sede di legittimità; -il ricorso deve quindi essere respinto e parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in complessivi euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dì un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2019 n. 28552 sez. M2 - ud. 09-12-2020 -4- Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2,