Cassation court allows partial claim for defense fees regarding appellate introduction phase activities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground challenging the study phase fee calculation but allowed the second ground concerning the introduction phase. The applicant argued that study activities occurred before the filing of the initial act, while the Ministry contended the act was already drafted and notified when the state defense request was made. The court rejected the first claim as the study work was completed prior to the act's submission, yet it upheld the second claim because specific administrative tasks like role registration and hearing scheduling were validly compensable activities during the introduction phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 4 lett. A) d.m. 55/2014; Art. 4, comma 5 lett. B) d.m. 55/2014: The study phase fee is not payable if the introductory act was already drafted and notified when the state defense request was filed, whereas fees for the introduction phase must cover specific administrative tasks such as role registration and hearing scheduling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente -t C ORDINANZA sul ricorso 9703-2019 proposto da: GALETTA ANGELA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberto Caroncinì 4, presso lo studio dell'avvocato Carlo Izzo, rappresentato e difeso da sè stessa; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - controrícorrente avverso il provvedimento della Corte d'appello di Potenza, depositata il 19/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -l'avv.
Angela Galletta, nella qualità di difensore di Chikenzie Efeanyi, ammesso al patrocinio a spese dello Stato sulla base di istanza presentata il 28/4/2017, impugna per cassazione il decreto con cui il Presidente della Corte d'appello di Potenza a respinto l'opposizione ex art. 15 d.l.vo 150/2011 e non riconosciuto né il compenso per la fase di studio né quella della fase introduttiva; - la cassazione è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia; considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 4, comma 4 lett.A) d.m. 55/2014 per non avere liquidato il compenso per la fase di studio della controversia sull'erroneo presupposto che la relativa attività sia stata svolta in epoca precedente la sottoscrizione dell'atto introduttivo che a sua volta è antecedente al deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e cioè il 28/4/2017; -la censura è infondata perché quando è stata presentata la domanda di patrocinio a spese dello Stato l'atto introduttivo del giudizio, sottoscritto in data 26/4/2017, era già stato redatto da parte del difensore e notificato (il 28/4/2017), sicchè appare legittima la ratio decidendi fondata sull'intervenuto esaurimento dell'attività di studio; -peraltro, si deve rilevare che il ricorrente non indica quali sarebbero state le attività di studio svolte fra il 26 aprile 2017 e il 5 maggio 2017, data di costituzione in giudizio, e, pertanto, va ribadito il rigetto del motivo;
Ric. 2019 n. 09703 sez. M2 - ud. 09-12-2020 -2- -con il secondo motivo sì deduce la violazione dell'art. 4, comma 5, lett.B), d.m. 55/2014 per il mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva limitatamente alle attività svolte dalla notifica dell'atto di citazione in appello; -la censura è fondata in relazione a quelle attività - iscrizione a ruolo, pagamento del contributo, esame del provvedimento di fissazione udienza indicate nell'art. 4 comma 5, lett. B), d.m. 55/2014 - che sono contemplate in quella fase e che non appare legittimo escludere sol perché "corollari esecutivi", sebbene possa ritenersi legittimo che la liquidazione di esse sia contenuta nel minimo; -in definitiva, il ricorso va accolto nei limiti del secondo motivo e il provvedimento impugnato va cassato in relazione alla censura accolta con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Potenza, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 9 dicembre 20