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Ordinanza — n. 21095/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21095/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21095/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte C U Y CI ORDINANZA oè-1. 2 ° sul ricorso 7565-2019 proposto da: BARATTO GIANCARLA ROSA, LAVERONE LUIGI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ancilla Marighetto 94, presso lo studio dell'avvocato Alessio Pica, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Luigi Bandi, Marco Panfilio; - ricorrenti - contro MASSIGNAN LORENZO, LAVERONE MARIANGELA, elettivamente domiciliati in Roma, Corso D'italia 19, presso lo studio dell'avvocato Bruno Sed, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonio Sala, Pietro Giorgis; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 3919/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 23/08/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -i sigg.ri Luigi Laverone e Giancarla Rosa Baratto impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in accoglimento del gravame proposto dai soccombenti in primo grado Lorenzo Massignan e Mariangela Laverone, li ha condannati al rilascio delle parti illecitamente occupate ed alla rifusione in favore degli appellanti di due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio; -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono Massignan Lorenzo, Laverone Mariangela con controricorso; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di rigetto per manifesta infondatezza; considerato che: -con l'unico motivo si deduce, in relazione dell'art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la violazione degli articoli 91,92 e 132 cod.proc.civ. per avere la corte territoriale violato il criterio di ripartizione delle spese di lite; -ad avviso del ricorrente, la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della totale soccombenza degli appellanti in primo grado, e della loro soccombenza sul maggior numero di domande proposte in secondo grado, sicchè non era corretta la .0 condanna alla rifusione a loro favore dei due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio; -la censura è infondata; lin tema di liquidazione delle spese giudiziali, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono Ric. 2019 n. 07565 sez.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21095/2021 — snciv · Corte di Cassazione: nte C U Y CI ORDINANZA oè-1. 2 ° sul ricorso 7565-2019 proposto da: BARATTO GIANCARLA ROSA, LAVERONE LUIGI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ancilla Marighetto 94, presso lo studio dell'avvocato Alessio Pica, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Luigi Bandi, Marco Panfilio; - ricorrenti - contro MASSIGNAN LORENZO, LAVERONE MARIANGELA, elettivamente domiciliati in Roma, Corso D'italia 19, presso lo studio dell'avvocato Bruno Sed, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonio Sala, Pietro Giorgis; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 3919/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 23/08/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -i sigg.ri Luigi Laverone e Giancarla Rosa Baratto impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in accoglimento del gravame proposto dai soccombenti in primo grado Lorenzo Massignan e Mariangela Laverone, li ha condannati al rilascio delle parti illecitamente occupate ed alla rifusione in favore degli appellanti di due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio; -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono Massignan Lorenzo, Laverone Mariangela con controricorso; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di rigetto per manifesta infondatezza; considerato che: -con l'unico motivo si deduce, in relazione dell'art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la violazione degli articoli 91,92 e 132 cod.proc.civ. per avere la corte territoriale violato il criterio di ripartizione delle spese di lite; -ad avviso del ricorrente, la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della totale soccombenza degli appellanti in primo grado, e della loro soccombenza sul maggior numero di domande proposte in secondo grado, sicchè non era corretta la .0 condanna alla rifusione a loro favore dei due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio; -la censura è infondata; lin tema di liquidazione delle spese giudiziali, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono Ric. 2019 n. 07565 sez.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione condono delle spese procedurali rinuncia all'espropriazione motivi di cassazione impugnazione della cancellazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

nte C U Y CI ORDINANZA oè-1. 2 ° sul ricorso 7565-2019 proposto da: BARATTO GIANCARLA ROSA, LAVERONE LUIGI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ancilla Marighetto 94, presso lo studio dell'avvocato Alessio Pica, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Luigi Bandi, Marco Panfilio; - ricorrenti - contro MASSIGNAN LORENZO, LAVERONE MARIANGELA, elettivamente domiciliati in Roma, Corso D'italia 19, presso lo studio dell'avvocato Bruno Sed, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonio Sala, Pietro Giorgis; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 3919/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 23/08/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -i sigg.ri Luigi Laverone e Giancarla Rosa Baratto impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in accoglimento del gravame proposto dai soccombenti in primo grado Lorenzo Massignan e Mariangela Laverone, li ha condannati al rilascio delle parti illecitamente occupate ed alla rifusione in favore degli appellanti di due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio; -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono Massignan Lorenzo, Laverone Mariangela con controricorso; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di rigetto per manifesta infondatezza; considerato che: -con l'unico motivo si deduce, in relazione dell'art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la violazione degli articoli 91,92 e 132 cod.proc.civ. per avere la corte territoriale violato il criterio di ripartizione delle spese di lite; -ad avviso del ricorrente, la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, in particolare, della totale soccombenza degli appellanti in primo grado, e della loro soccombenza sul maggior numero di domande proposte in secondo grado, sicchè non era corretta la .0 condanna alla rifusione a loro favore dei due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio; -la censura è infondata; lin tema di liquidazione delle spese giudiziali, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono Ric. 2019 n. 07565 sez.

M2 - ud. 09-12-2020 -2- ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 30592/2017; 2149/2014); -la corte territoriale ha deciso nel solco di tale principio interpretativo ed ha ritenuto che, avuto riguardo al tenore della decisione di parziale accoglimento dell'appello e tenuto altresì conto del principio di causalità, fosse giustificata la diversa ripartizione delle processuali; -così ricostruita la ratio decidendi sul punto, non sussiste la paventata iniquità dell'impugnata statuizione; -l'esito sfavorevole del ricorso, comporta che in applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 1400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a Ric. 2019 n. 07565 sez. M2 - ud. 09-12-2020 -3- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 , il 9 dice