Ordinanza Interlocutoria — n. 21093/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21624-2018 proposto da: TERZANI ENRICO, non in proprio ma quale legale rappresentante dello STUDIO TERZANI - DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCIALOJA, rappresentato e difeso dall'avvocato JACOPO DI MARCO; - ricorrente - contro FALLIMENTO LA CASTELNUOVESE SOCIETA' COOPERATIVA; - inthnati - avverso il decreto N. R.G. 4751/2017 del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 05/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 21093/2021 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 4751/2017 del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 05/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21624-2018 proposto da: TERZANI ENRICO, non in proprio ma quale legale rappresentante dello STUDIO TERZANI - DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCIALOJA, rappresentato e difeso dall'avvocato JACOPO DI MARCO; - ricorrente - contro FALLIMENTO LA CASTELNUOVESE SOCIETA' COOPERATIVA; - inthnati - avverso il decreto N. R.G. 4751/2017 del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 05/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: il dr. Enrico Terzani ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo ne ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della società cooperativa La Castelnuovese, in relazione al riconoscimento della prededuzione del compenso professionale vantato per l'assistenza prestata ai fini della predisposizione e del deposito di un ricorso per concordato preventivo, poi dichiarato inammissibile; la causa è stata avviata alla trattazione camerale a' sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. con proposta di inammissibilità del ricorso; devesi tuttavia disporre il rinvio a nuovo ruolo, giacché con ordinanza interlocutoria n. 10885-21 della prima sezione è stata nel frattempo rimessa alle sezioni unite la questione di diritto sottostante la censura; p.q.m. dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2021. -5 E POSITATA IN CANCELLERIA Ric. 2018