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Ordinanza Interlocutoria — n. 21091/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 21091/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21091/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.4587-2019 proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO LE CALORIE s.r.1., in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale CASTRENSE, 7, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato IVAN ZOFF, con procura speciale in atti; - ricorrente - contro FALLIMENTO della IMPRESA FEDERICI STIRLING s.r.1., in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA SESTO RUFO 23 presso lo studio dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MARROCCO, con procura speciale in atti; - controrícorrente - avverso il decreto n 7415/2018 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositato il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, dott.

Regesto Legislator

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art. 1180 c.c, art. 2041 c.c, art. 113 c.p, art. 2042 c.c, art. 2697 c.c, art. 2041 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 21091/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza. Secondo un orientamento di questa Corte, la domanda di arricchimento senza causa senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., introdotta dall'attore in primo grado all'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., costituisce domanda nuova rispetto a quella di pagamento delle spese condominiali, originariamente formulata, e, pertanto, è inammissibile, in quanto diverso è il bene giuridico richiesto, con conseguente mutamento dell'iniziale petitum, e per l'introduzione nel processo degli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica, quali l'impoverimento dell'attore e l'altrui locupletazione (Cass., n. 16005/03; n. 19605/04, riguardo all'opposizione allo stato passivo).

Parole chiave

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azione di indebito arricchimento restituzione e risarcimento grida ai creditori sovraindebitamento di società indennità per insolvenza prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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art. 1180 c.c
Al riguardo, l'opponente deduceva che il credito vantato era riconducibile ad un'operazione d'espromissione o, in subordine ad un ingiustificato arricchimento atteso che la società debitrice, poi fallita, aveva tratto vantaggio dagli esborsi effettuati dalla stessa opponente a norma dell'art. 1180 c.c.
art. 2041 c.c
2042 c.c., non avendo il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, proposta in subordine per la prima volta nell'atto d'opposizione, data la natura residuale dell'azione ex art. 2041 c.c.
art. 113 c.p
93,94,95,96,98,99, I.f., nonché dell'art. 113 c.p.c., in relazione all'art.
art. 2042 c.c
113 c.p.c., in relazione all'art. 2042 c.c., non avendo il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, proposta in subordine per la prima volta nell'atto d'opposizione, data la natura residuale dell'azione ex art.
art. 2697 c.c
93,94,95,96,98,99, I.f., nonché dell'art.113 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., poiché l'accoglimento dell'opposizione era stata decisa in mancanza della prova di un titolo dei pagamenti effettuati dalla curatela opponente, avendo il Tribunale, infatti, inteso invertire l'onere della prova Ric.
art. 2041 cod. civ
Secondo un orientamento di questa Corte, la domanda di arricchimento senza causa senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., introdotta dall'attore in primo grado all'udienza ex art.
art. 183 cod. proc. civ
civ., introdotta dall'attore in primo grado all'udienza ex art. 183 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.4587-2019 proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO LE CALORIE s.r.1., in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale CASTRENSE, 7, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato IVAN ZOFF, con procura speciale in atti; - ricorrente - contro FALLIMENTO della IMPRESA FEDERICI STIRLING s.r.1., in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA SESTO RUFO 23 presso lo studio dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MARROCCO, con procura speciale in atti; - controrícorrente - avverso il decreto n 7415/2018 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositato il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE La curatela del fallimento della Impresa Federici Stirling s.r.l. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Le Calorie s.r.l. avverso il decreto del g.d. che aveva respinto la domanda d'ammissione al passivo relativa al credito chirografario fatto valere per la somma complessiva di euro 129.561,40 in ragione di una pluralità di pagamenti eseguiti dal 9.1.15 al 9.3.16 per adempiere obbligazioni assunte dalla Le Calorie s.r.I., quale credito residuo a seguito della avvenuta restituzione di una parte delle somme anticipate.

Al riguardo, l'opponente deduceva che il credito vantato era riconducibile ad un'operazione d'espromissione o, in subordine ad un ingiustificato arricchimento atteso che la società debitrice, poi fallita, aveva tratto vantaggio dagli esborsi effettuati dalla stessa opponente a norma dell'art. 1180 c.c. (adempimento di obbligazioni di terzi). La curatela si costituì resistendo alla domanda. Con ordinanza emessa il 15.1.19 il Tribunale accolse l'opposizione, in ordine alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., osservando che: la ricorrente aveva dimostrato l'esistenza e la consistenza del suo credito, producendo le contabili bancarie relative agli eseguiti bonifici in favore dei dipendenti della Le Calorie s.r.I., dei fornitori, professionisti, come da fatture allegate e a beneficio del MPS; i pagamenti effettuati non erano inquadrabili nell'ambito dell'istituto Ric. 2019 n. 04587 sez.

M1 - ud. 23-02-2021 -2- dell'espromissione, ex art. 1272, c.c., in mancanza di un contratto, ma piuttosto nell'ambito della diversa fattispecie dell'adempimento di obbligazioni di terzi, ex art. 1180 c.c.; pertanto, l'opponente aveva diritto ad un indennizzo da quantificare in misura pari all'indebito vantaggio che la società poi fallita aveva tratto dall'estinzione delle obbligazioni vantate dai terzi nei suoi confronti, corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dall'opponente in bonis. La curatela del fallimento della Le Calorie s.r.l. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Resiste con controricorso l'Impresa Federici Stirling s.r.l. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 93,94,95,96,98,99, I.f., 113 e 345, c.p.c., avendo il Tribunale accolto l'opposizione allo stato passivo relativamente all'azione di indebito arricchimento, proposta per la prima volta nel ricorso ex art. 98 I.f. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 93,94,95,96,98,99, I.f., nonché dell'art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 2042 c.c., non avendo il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, proposta in subordine per la prima volta nell'atto d'opposizione, data la natura residuale dell'azione ex art. 2041 c.c. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 93,94,95,96,98,99, I.f., nonché dell'art.113 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., poiché l'accoglimento dell'opposizione era stata decisa in mancanza della prova di un titolo dei pagamenti effettuati dalla curatela opponente, avendo il Tribunale, infatti, inteso invertire l'onere della prova Ric. 2019 n. 04587 sez.

M1 - ud. 23-02-2021 -3- dell'esistenza del titolo comprovante l'espromissione posta a sostegno della domanda d'ammissione al passivo. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 93,94,95,96,98,99, I.f., nonché dell'art. 113 c.p.c., in relazione all'art. 2697, per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, poiché il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non specificamente contestata da parte della curatela ricorrente la sussistenza dei crediti che la curatela della Federici Stirling s.r.l. avrebbe estinto, mentre tale contestazione (sul titolo degli invocati pagamenti e sull'effettiva estinzione di debiti della società debitrice) era stata formulata sia dal curatore nel progetto di stato passivo, sia nella memoria di costituzione nel procedimento di accertamento del passivo.

Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza. Secondo un orientamento di questa Corte, la domanda di arricchimento senza causa senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., introdotta dall'attore in primo grado all'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., costituisce domanda nuova rispetto a quella di pagamento delle spese condominiali, originariamente formulata, e, pertanto, è inammissibile, in quanto diverso è il bene giuridico richiesto, con conseguente mutamento dell'iniziale petitum, e per l'introduzione nel processo degli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica, quali l'impoverimento dell'attore e l'altrui locupletazione (Cass., n. 16005/03; n. 19605/04, riguardo all'opposizione allo stato passivo).

Secondo altro orientamento, si ha mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di domanda nuova in appello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato Ric. 2019 n. 04587 sez. M1 - ud. 23-02-2021 -4- nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, mentre non costituisce mutamento della domanda una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum ovvero una diversa qualificazione dell'originaria pretesa, i cui fatti costitutivi siano rimasti inalterati. Pertanto, secondo tale orientamento, la domanda di indebito arricchimento può essere proposta per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado; in tal senso, hanno pronunciato anche le SU, n. 22404/18, secondo cui nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (v. anche Cass., n. 7201/95; n. 9042/10; n. 26694/10).

Con specifico riferimento all'opposizione allo stato passivo, si afferma che l'art. 99 I.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l'esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (cfr.

Cass., n. 22006/17; n. 26225/17). Ora, non emergendo pronunce di legittimità circa l'applicazione del principio affermato dalle SU al giudizio di opposizione allo stato passivo, ex art. 98 I.f., e tenuto conto della peculiarità Ric. 2019 n. 04587 sez. MI - ud. 23-02-2021 -5- del citato orientamento sulla struttura di tale giudizio, ricorrono i presupposti per il rinvio della causa alla pubblica udienza, attesa l'insussistenza di una manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consi